Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3597 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3597 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di:
Bortolotto Loris, nato a Padova, il 5/3/1974;
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
Piasentin Nicola, nato a Padova, l’11/2/1968;

avverso il decreto del 13/8/2013 del Giudice di Pace di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il,ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L’iica Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Aldo Policastro, il quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnato decreto il Giudice di Pace di Padova ha disposto l’archiviazione del
procedimento per diffamazione nei confronti di Piasentin Nicola, rigettando
contestualmente l’opposizione proposta dalla persona offesa Bortolotto Loris.

Data Udienza: 16/12/2014

2. Avverso il provvedimento ricorre il Bortolotto a mezzo del proprio difensore e
procuratore speciale articolando due motivi. Con il primo deduce violazione del
contraddittorio per l’omesso esame dell’opposizione proposta dalla persona offesa ed
errata applicazione della legge penale, mentre con il secondo lamenta il difetto
assoluto di motivazione sul punto.
3. Con memoria depositata il 9 dicembre 2014 il difensore della persona offesa ha
infine replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, obiettando di aver eccepito la

con cui il giudice avrebbe confutato l’opposizione alla richiesta di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Per il costante insegnamento di questa Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di
pace, l’opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione
avanzata dal pubblico ministero comporta l’instaurazione di un contraddittorio
meramente cartolare che però non esime il giudice dall’obbligo di esaminare e
valutare, nell’eventuale provvedimento di archiviazione, la fondatezza dell’atto di
opposizione. Ed è altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l’orientamento per cui debba ritenersi in tal senso adeguata la succinta motivazione
con la quale il giudice di pace argomenti sull’infondatezza dell’opposizione richiamando
la richiesta del P.M. e i motivi ivi addotti (ex multis Sez. 4, n. 1558/14 del 28
novembre 2013, P.O. in proc. Dorfmann e altri, Rv. 259083).
3. In tal senso deve allora osservarsi come nel caso di specie il Giudice di Pace si sia
attenuto agli illustrati principi, dando conto nella motivazione del provvedimento
impugnato (che non può pertanto ritenersi insussistente o meramente apparente) di
aver preso in considerazione l’opposizione e di averla ritenuta infondata per gli stessi
motivi enucleati dal pubblico ministero nella sua richiesta di archiviazione in merito
all’inconfigurabilità del reato denunciato. Né rilevano in senso contrario le questioni
proposte dal ricorrente in ordine alla congruità o corretta applicazione della legge
penale sostanziale, giacchè si tratta di profili non deducibili in sede di legittimità con il
mezzo di impugnazione concesso alla persona offesa, che, come già ricordato, è
esperibile esclusivamente per eccepire la violazione formale del contraddittorio
cartolare e non per censurare il contenuto della decisione assunta dal giudice.

violazione sostanziale del contraddittorio in ragione della motivazione solo apparente

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 16/12/2014

processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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