Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35968 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35968 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
Felli Giovanni, nato a Collalto Sabino il 2.10.55
Felli Cristian, nato a Medicina il 4.3.80
Busciglio Maria, nata ad Alessandria della Rocca il 2.10.57
Felli Simone, nato ad Ascoli Piceno il 20.1.79
imputati art. 44 D.P.R. 380/01

avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 6.12.13

DEPOSITATA IN CANCELLE

.

-4 SET 7915
ZIONARI aIliIll
olo Me ,urati

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentito il difensore
degli imputati avv. Marco Capucci, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, nei
confronti dei ricorrenti è stata pronunciata sentenza di improcedibilità per sopraggiunta
estinzione del reato loro contestato di cui all’art. 44 D.P.R. 380/01.

Data Udienza: 19/03/2015

-

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso,

1)
violazione della legge processuale perché il giudice avrebbe dovuto
pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. A tal fine, si fa notare che la
sentenza è state emessa all’esito di un giudizio nel quale si erano verificate palesi violazioni del
diritto di difesa. Inizialmente, infatti, il P.M., aveva formulato una imputazione oggetto di
decreto penale che, però, era stato opposto con contestuale richiesta di giudizio abbreviato.
Nel corso della conseguente udienza camerale, il P.M., durante le formalità preliminari,
aveva modificato l’imputazione e, per l’effetto, la difesa degli imputati, aveva chiesto, a quel
punto, di procedere con le forme del rito ordinario.
Nel decreto di citazione a giudizio che ne era seguito, tuttavia, era contenuta di nuovo
l’imputazione pregressa (vale a dire, quella del decreto penale di condanna). In udienza, di fronte
all’eccezione difensiva, il P.M. aveva riformulato l’imputazione ma il giudice invece di concedere
il termine a difesa, aveva respinto la relativa richiesta e, quindi, avviato il giudizio, aveva
emesso la sentenza di prescrizione di cui si è detto.
Anche questa, però, non avrebbe potuto essere pronunciata perché era già evidente la
prova della estraneità degli imputati ai fatti loro ascritti. La contestazione, infatti, è di avere
edificato in difformità totale dal permesso di costruire n. 330/07 ma, come già dimostrato dalla
difesa con produzione depositata il 18.11.13, quel permesso di costruire si riferisce a soggetti
diversi dagli imputati (precisamente i signori Angelo Dell’Aira ed Alessandro Pirrello);
2) carenza assoluta di motivazione circa la mancata pronuncia di una sentenza
ex art. 129 c.p.p.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Motivi della decisione

Il secondo motivo di ricorso é decisamente fondato ed

assorbente

(ancorché non risulti priva di pregio neppure la prima censura specie per quel che attiene alla diversa
identità dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di costruire).

E’, infatti, palmare, l’assenza di qualsivoglia apprezzamento, da parte del giudice di
merito – nel rilevare la causa estintiva della prescrizione – circa la possibilità di una pronuncia
di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
La decisione è, quindi, viziata sul punto ed inevitabile è un suo annullamento con
restituzione degli atti, per nuovo esame alla luce del rilievo appena formulato, alla Corte
d’appello di Bologna (cui ci si sarebbe dovuti rivolgere essendo la sentenza appellabile).

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 19 marzo 2015
Il Presidente

2. Motivi del ricorso
tramite difensore, deducendo:

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