Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35967 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35967 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Bernabeo Angelo, nato a Lucoli il 4.8.56
Mugherli Mario, nato a Teramo il 2.1.61
imputato art. 44 D.P.R. 380/01

avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Velletri del 27.3.14
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito il difensore degli imputati, avv. Titta Madia, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato Oggetto di gravame è la
sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p. nei confronti dei ricorrenti in quanto accusati
della violazione degli artt. 44 e 64 D.P.R. 380/01. Per comprendere le ragioni del gravame,
occorre premettere la cronistoria degli eventi.
Inizialmente, i ricorrenti sono è stati raggiunti da decreto penale avverso il quale essi
hanno proposto opposizione con contestuale richiesta di oblazione. Dopo una prima

Data Udienza: 19/03/2015

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, i signori Berbabeo e Mugherli hanno
proposto ricorso, tramite difensore deducendo manifesta illogicità della motivazione ed
abnormità della sentenza di patteggiamento in quanto assunta come conseguenza della
declaratoria di inammissibilità dell’oblazione.
A tal fine, ricordata la successione degli eventi – sopra già riportata – i ricorrenti
evidenziano come la richiesta di oblazione fosse stata dichiarata illegittimamente inammissibile
perché, in primo luogo, nel computo materiale della pena da richiedere per il decreto penale di
condanna, il P.M. aveva già unito di fatto i reati sotto il vincolo della continuazione (anche se l’art.
81 non era stato contestato formalmente). In ogni caso, si ricorda che, in ogni caso, il G.i.p. ben
avrebbe potuto invitare il P.M. ad integrare la contestazione invece di determinare una inutile
regressione del procedimento (così come stabilito anche da questa S.C.- sez. III, 38940/13).
In ogni caso, si sottolinea che la domanda di oblazione avrebbe potuto essere
riproposta in udienza se già proposta correttamente in sede di opposizione.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.
Il giudizio di controllo delegato a questa S.C., espletato sul piano della stretta legalità e
del rispetto delle forme procedurali previste dal sistema, conduce all’affermazione secondo cui
è decisamente innegabile la correttezza della decisione assunta dal G.i.p. con la seconda
ordinanza di reiezione.
Ed infatti, ancorché, le censure siano state rivolte nominalmente alla sentenza di
patteggiamento, di fatto, entrambi i ricorrenti insistono per vedersi dichiarare la validità della
loro richiesta di oblazione. A tale proposito, però, il G.i.p. ha ragione quando fa notare che il
potere di chiedere l’oblazione si era consumato con la declaratoria di inammissibilità della
precedente richiesta.
Dalla successione degli eventi, si intuisce che i ricorrenti si devono essere accorti (v. fine
f. 3 del ricorso) che – di fronte alla prima reiezione di ammissione all’oblazione – la direzione
corretta verso cui muoversi avrebbe dovuto essere diversa visto che, di regola, eventuali vizi
contenuti nell’ordinanza reiettiva della richiesta di oblazione avrebbero dovuto essere fatti
valere con l’impugnazione della sentenza definitoria del giudizio di opposizione (sez. IV, 22.6.10,
Canova, Rv. 248081). I ricorrenti, però, ritengono di “giustificare” la diversa scelta fatta (di sollecitare
il P.M. a contestare il delitto continuato) osservando che si trattava di una “soluzione più rapida e
deflattiva”.
Sicuramente essa era del tutto legittima ed espressione della libera strategia
processuale ma il fatto che, all’esito, essa non abbia sortito gli effetti desiderati non li

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declaratoria di inammissibilità della richiesta perché presentata da difensore privo di procura
speciale, la seconda richiesta (formulata con la prescritta procura), è stata ugualmente dichiarata
inammissibile perché riferita «ad una pluralità di reati in mancanza di un’espressa
contestazione della continuazione da parte del P.M.»
La difesa, a quel punto, si era rivolta al P.M. chiedendo di integrare la contestazione ma
la risposta era stata un “non luogo a provvedere” per essere già stata esercitata l’azione
penale.
Poiché, nell’atto di opposizione, era stata richiesta l’oblazione in via principale e
l’applicazione concordate dalle pena in via subordinata, medio tempore, era stata fissata
l’udienza camerale in occasione della quale i ricorrenti, dopo avere ottenuto dal P.M. che
integrasse la contestazione con l’indicazione dell’art. 81 cpv c.p., avevano rinnovato la
richiesta di oblazione.
Il G.i.p. ha dichiarato la
tardività della richiesta osservando che la pregressa
declaratoria di inammissibilità della richiesta di oblazione (in via principale) aveva consumato
il potere delle parti di formularla. Passato, quindi, a valutare la richiesta subordinata di
patteggiamento, il G.i.p. ha emesso la presente sentenza.

facoltizza certo a “tornare indietro” cercando di rimettere in discussione un aspetto ormai
consolidatosi a seguito della mancata impugnazione.
Tra l’altro, va detto anche che, se è vero che in giudizio la richiesta di oblazione può
esser rinnovata, è altresì vero che il “giudizio” cui si riferiscono le S.U. (15.12.09, n. 47923) è
quello ordinario che si instaura a seguito di rigetto dell’opposizione, non anche l’udienza
camerale qui fissata – giustamente – dal G.i.p. per dare corso alla richiesta (subordinata)
avanzata dai ricorrenti ex art. 444 c.p.p.. Il concetto è evincibile indirettamente anche dalla
decisione prima citata di questa S.C. ove, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per
cassazione contro il provvedimento che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna,
abbia rigettato la domanda di oblazione (v. anche Rv. 227791), ha, appunto precisato che il rimedio
esperibile era l’impugnazione «contro la sentenza che definisce il giudizio di opposizione» (sez.

Valga, infine, anche l’ulteriore rilievo che, proprio sulla base della sentenza n. 45944/12
di questa stessa sezione (8.11.12, Rv. 253877, evocata anche dal G.i.p. nella seconda ordinanza), per
oblare, i ricorrenti avrebbero dovuto pagare una determinata somma da calcolare per ciascun
reato, ovvero si sarebbe dovuto individuare un certo importo per il reato più grave ed
aumentarlo fino al triplo, con il risultato che, a quel punto, l’opzione sarebbe risultata anche
molto meno conveniente della soluzione raggiunta grazie alla presente sentenza ex art. 444
c.p.p..

Nel respingere i ricorsi, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 19 marzo 2015
Il Presidente

cit.).

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