Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35967 del 04/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35967 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 04/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DANISIO LUIGI N. IL 02/04/1973
avverso la sentenza n. 7567/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eitekte,
che ha concluso per

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Udito, per parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto
1. Danisio Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli in data 10.07.2013, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli il 14.03.2013,
in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, in riferimento alla
detenzione a fine di spaccio di circa 5 chili di sostanza stupefacente di tipo
marijuana e di oltre 9 chili di hashish.
La parte deduce il vizio motivazionale, in riferimento alla mancata

concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata
aggravante.
Considerato in diritto
2. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
Le doglianze dedotte dall’esponente sono inammissibili.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. La Corte di Appello, infatti, ha considerato che il trattamento sanzionatorio
applicato dal primo giudice non era ulteriormente mitigabile e che non emergevano
elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in
rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, tenuto conto della quantità e
della eterogeneità della sostanze detenute.
3.

Tanto ritenuto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per

rilevare l’illegittimità della pena applicata al prevenuto, in riferimento al reato per
cui si procede.
Invero, l’evidenziata inammissibilità del ricorso non impedisce a questa
Corte regolatrice di annullare la sentenza impugnata, in ragione delle modifiche
normative che sono intervenute dopo il deposito del presente ricorso. Deve in
questa sede ribadirsi che per il caso di modifiche normative sopravvenute,
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l’inammissibilità del ricorso non impedisce l’adozione di una pronuncia di
annullamento da parte della Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. VI, sentenza n.
21982, del 16 maggio 2013, n. 21982, Rv 255674, ove l’inammissibilità del ricorso
non ha impedito l’annullamento della sentenza impugnata, in conseguenza della
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata al caso di giudizio).
3.1 Come noto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12
febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in
rilievo è quella prevista dal d.P.R. n. 309/1990, nella versione antecedente alle

modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le sostanze di cui alle
tabelle II e IV dell’art. 14, risulta ricompresa dal minimo di due anni al massimo di
sei anni di reclusione, oltre la multa.
La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza del 12.02.2014 n. 32 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decretolegge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i

finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità
dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Le disposizioni colpite dalla
declaratoria illegittimità costituzionale avevano introdotto significative modifiche
nell’ordinamento, apportando una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in
materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello
sanzionatorio. Il fulcro della novella, infatti, era costituito dalla parificazione dei
delitti riguardanti le droghe cosiddette “pesanti” e di quelli aventi ad oggetto le
droghe cosiddette “leggere”, fattispecie differenziate invece dalla precedente
disciplina, di cui al d.P.R. n. 309/1990.
Occorre allora considerare che, a causa della intervenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale, ad opera della citata sentenza n. 32 del 2014, la pena
edittale relativa all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, rispetto
alla detenzione a fine di spaccio di sostanze rientranti nelle tabelle II e IV, è quella
della reclusione da due a sei anni, oltre la multa, laddove il testo oggetto della
declaratoria di incostituzionalità, stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio,
compreso da un minimo di sei ad un massimo di venti anni di reclusione, oltre la
multa.
Orbene, nel caso di specie, al Danisio, per la detenzione dei quantitativi di
sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana, elisa l’ipotesi dell’ingente
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quantità per effetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, è
stata inflitta la pena di anni quattro di reclusione oltre la multa, muovendo dalla
pena base di anni sei di reclusione, oltre la multa, corrispondente al massimo
edittale, oggi applicabile alla fattispecie in addebito. Posto anche mente al fatto che
i giudici di merito, di converso, avevano sottolineato di aver determinato la pena
base nella misura corrispondente al minimo edittale, rispetto al previgente scenario
sanzionatorio, deve ritenersi che la valutazione relativa alla congruità della pena

4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, per nuovo esame, in ordine al
trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., rileva il Collegio che la sentenza
impugnata è divenuta irrevocabile, in riferimento alla affermazione di penale
responsabilità, per il reato in addebito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso
nel resto. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in
ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, in data 4 luglio 2014.

risulti irrimediabilmente inficiata, dalle sopravvenute modifiche normative.

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