Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35965 del 05/02/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35965 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

SERANTONI GUALDONI Gianni, nato Turbigo (Va) il 26 novembre 1938;
ZANFORLIN Daniele, nato a Turbigo (Va) il 31 agosto 1965;

avverso la sentenza n. 7182 emessa in data 11 novembre 2013 dalla Corte di
appello di Milano;

letti gH atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consiglie ,:e Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico Delehaye, il
quale ‘ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, per la costituita parte civile, l’avv. Pasquale MANTELLO, del foro di
Cosenza, che ha depositato conclusioni scritte, nonché per i ricorrenti l’avv.ssa
Perla SCIRETTI, del foro di Milano, che ha hsistito per l’accoglimento dei ricorsi.
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Data Udienza: 05/02/2015

RITENUTO IN FATTO
Con due sentenze sostanziaimente conformi quanto alla affermazione
della penale responsabilità di Serantoni Gualdoni Gianni, in qualità di legale
rappresentante della società Cave del Ticino Spa, e di Zanforlin Daniele, nella
qualità di direttore responsabile della cava, il Tribunale di Busto Arsizio prima
e la Corte di appelío di Milano dopo, hanno condannato i due predetti alla
pena di giustizia, rideterminata in termini meno afflittivi dalla Corte di appello,

avere eseguito opere di scavo, all’interno di una cava facente parte del polo
estrattivo Santa Anna ubicata nel Comune di Lonate Bozzolo, eccedendo
rispetto alla quota di scavo autorizzata con provvedimenti della Provincia di
Varese.
Con le medesime sentenze i due organi giudicanti, la Corte di appello
adita anche dal Procuratore generale, disponevano invece la assoluzione,
perché il fatto non sussiste, in ordine alla residua imputazione contestata ai
due ed avente ad oggetto la violazione dell’art. 256, comma 3, del dlgs n. 152
del 2006, per avere gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non
pericolosi, realizzata attraverso il progressivo riempimento, con terreno di
diversa provenienza ; della fossa realizzata attraverso la coltivazione della
predetta cava.
Con le predette sentenze era altresì disposto il risarcimento del danno
patito, a seguito della violazione dell’art. 181 del digs n. 42 del 2004, da parte
della costituita parte civile, Parco lombardo della valle del Ticino, da liquidarsi
con separato giudizio, disponendo, comunque, in favore della parte civile una
provvisionale immediatamente esecutiva pari a 100.000,00 euro.
Hanno proposto ricorso per cassazione i menzionati imputati, tramite il
loro difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
col primo è dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per
avere la Corte di appello travisato la situazione giuridica e di fatto dei luoghi
interessati; in particolare la Corte avrebbe tenuto conto di una produzione
documentale operata dai ricorrenti, ritenendo che la stessa riguardi i luoghi
interessati, laddove, invece, la stessa avrebbe ben altro oggetto; ciò avrebbe
comportato un ampliamento della ritenuta superficie della cava con
conseguente aumento della volumetria della scavo ritenuto abusivo, il che
avrebbe portato la Corte di appello ad escluderà la natura minore dell’abuso
stesso, con le derivanti conseguenze ai fini della rilevanza della autorizzazione
paesaggistica comunque conseguita dalla ditta che ha operato io scavo;
col secondo motivo è altresì dedotta la violazione di legge e il difetto di
motivazione in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui al
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in relazione al reato di cui all’art. 181, comma 1, del dlgs n. 42 del 2004, per

commal-quinquies dell’art. 181 del dlgs n. 42 del 2004, per avere la predetta
ditta provveduto anteriormente alla pronunzia della sentenza di primo grado,
comunque alla rimessa in pristino stato dei luoghi in questione;
infine è contestata, sempre con riferimento alla violazione di legge ed alla
carenza o manifesta illogicità della motivazione, la determinazione del

quantum del danno risarcibile in favore della parte civile; infatti l’erroneità
della quantificazione dei volumi di materiale indebitamente asportato, ha

provvisionale liquidata in favore della parte civile.
Con successivo atto depositato in data 19 gennaio 2015 i ricorrenti hanno
ulteriormente illustrato i motivi di doglianza da essi formulati, in particolare,
rilevando, quanto al primo, la sostanziale inoffensività della condotta loro
ascritta, anche in considerazione della incidenza percentuale dell’entità
dell’abuso loro contestato sulla quantità complessiva di materiale la cui
escavazione è stata nel tempo, anche successivamente alla contestazione dei
fatti di cui ora si discute, autorizzata dagli organi pubblici competenti. Sempre
con riguardo a tale doglianza i ricorrenti sollecitano la Corte a sollevare
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27
della Costituzione, della norma incriminat , ice nella parte in cui essa sarebbe
caratterizzata da una eccessiva indeterminatezza della fattispecie, in
particolare con riferimento alla individuazione del bene protetto.
Con riferimento alla determinazione del danno risarcibile i ricorrenti
osservano come per i fatti in questione la società che gestisce la cava già è
stata attinta da una sanzione pecuniaria amministrativa, avente il medesimo
ammontare del danno come determinato in sede penale, essendo peraltro
stata sensibilmente ridotta detta sanzione in sede civile dal Tribunale di Busto
Arsizio; mantenere ambedue le condanne si risolverebbe in un bis in idem, in
contrasto anche con i più recenti orientamenti delle Corti internazionali.
Ha depositato una memoria in replica anche la costituita parte civile Parco
lombardo della valle del Ticino, contestando in parte la ammissibilità della
argomentazioni svolte dai ricorrenti in quanto sviluppi di motivi di appello che,
per essere a loro volti aggiunti rispetto ai motivi principali, erano
inammissibili, ed in parte deducendone la loro infondatezza.

CONSIDERATO IN DI ITTO
I ricorsi proposti dai due prevenuti appaiono essere infondati e, pertanto,
gli stessi vanno rigettati, nondimeno la impugnata sentenza deve essere
annullata per essersi il reato in essa contestato estinto per l’intervenuta
prescrizione.

determinato la fallacia del criterio di quantificazione in particolare della

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, rileva questa Corte che
esso è inammissibile quanto alla parte di esso nella quale è contestata, in
maniera appunto inammissibile in questa sede di legittimità, la ricostruzione
in fatto della vicenda, in particolare quanto alla estensione ed ubicazione della
cava oltre i limiti originariamente autorizzati e la cui abusiva coltivazione, in
quanto eccedente la profondità autorizzata dello scavo, costituisce appunto
l’oggetto della imputazione contestata ai due attuali ricorrenti.

elemento di fatto, è stato eseguito, con conforme esito, sia dalla Corte di
appello milanese che, prima di questa, dal Tribunale bustocco, esso non è più
soggetto ad essere rimesso in discussione di fronte a questa Corte, anche in
considerazione dei ben noti limiti di deducibilità di fronte alla Corte di
cassazione del vizio di travisamento della prova in caso di cosiddetta “doppia
conforme” (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 febbraio 2014, n. 5615;
idem Sezione IV penale, 29 gennaio 2014, n. 4060).
Il detto motivo di impugnazione è, invece, infondato, nella parte in cui
con esso è invocata la efficacia scriminante, ai sensi dell’art. 181, comma

I-

ter, del dlgs n. 42 del 2004, della autorizzazione paesaggistica conseguita solo
in data 19 novembre 2010, e perciò postumamente rispetto alla commissione
del reato, dai ricorrenti.
Infatti, come già in passato ritenuto da questa Corte con orientannente
che ora si intende confermare, in materia paesaggistica, la deroga al principio
generale per il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata
in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi, fissata dall’art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è
limitata agli interventi minori individuati dall’art. 181, comma

1-ter, del citato

dlgs. n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 36, della legge n. 308 del 2004,
soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’art.
167, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma 1 del medesimo art.
181 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 aprile 2007, n. 15053).
In conforme applicazione di tale principio la Corte territoriale ha,
pertanto, correttamente ritenuto irrilevante, data la notevole entità del
volume di materiale abusivamente asportato dalla cava in questione, il che
rende giustizia anche in relazione alla pretesa inoffensività del comportamento
posto in essere dai ricorrenti, inoffensività che la considerevole entità della
violazione posta in essere porta certamente ad escludere, il rilascio successivo
delle predette autorizzazioni.
Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di
impugnazione, col quale i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte meneghina
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Posto che un tale accertamento, costituente chiaramente la verifica di un

non abbia ritenuto che il reato per cui vi è stata contestazione si sia estinto
per effetto del’avvenuto ripristino del fondo della cava ai sensi dell’art. 181,
comma 1-quinquies, del dlgs n. 42 del 2004.
Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale ha dato atto del fatto
che la rimessione in pristino invocato dai ricorrenti non era affatto stata
realizzato da costoro; infatti la Corte ha rilevato che nè la Commissione per il
paesaggio della Provincia di Varese nè lo stesso ente territoriale che ha

postuma hanno fatto menzione di detto ripristino come di già avvenuto,
facendo tali atti riferimento ad una programmazione ed ad un progetto di
ripristino che, come ragionevolmente rilevato dalla Corte territoriale, sono
concetti che riguardano condotte fra loro ben diverse e non equiparabili.
Connessa al motivo di impugnazione ora esaminato è la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 181, cornma 1, del dlgs n. 42 del 2004,
prospettata dai ricorrenti, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della
Costituzione nella memoria depositata in data 19 gennaio 2015.
In tale memoria i ricorrenti sostengono che la predetta ipotesi
incrim natrice sarebbe connotata da una carente determinatezza descrittiva
che non consentirebbe di distinguere il bene tutelato da tale norma rispetto al
diverso bene dell’ambiente.
Così come prospettata siffatta questione è manifestamente infondata.
A tale proposito osserva la Corte che la disposizione contenuta nell’art.
181, comma 1, del dlgs n. 42 del 2004 ha come suo specifico oggetto di tutela
il bene paesaggistico, dovendosi intendere per tale il complesso di valori
estetici e di cultura storica e materiale, frutto della naturale conformazione del
territorio ovvero frutto dello svolgimento su di esso dell’opera di
trasformazione compiuta nel tempo dall’uomo sia a fini civili che al fine dello
sfruttamento agricolo e produttivo di quelle, che connotano, caratterizzandolo
positivamente, un determinato ambito territoriale, laddove il concetto di
ambiente, la cui specifica tutela è affidata a disposizioni diverse rispetto a
quella ora in esame, identifica, in assenza di connotazione di carattere
estetico o culturale in senso ampio, il naturale assetto del territorio e
dell’habitat delle specie viventi, la cui tutela è finalizzato non tanto ad
assicurarne la integrità in quanto testimonianza, storica e culturale, di un
determinato status che si è formato col tempo, quanto ad garantirne la
salubrità e fruibilità come strumento per la salvaguardia e la continuità delle
condizioni di vita delle generazioni future.

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rilasciato in data 19 novembre 2010 la ricordata autorizzazione paesaggistica

L’evidente separatezza fra loro dei descritti concetti esclude la loro
confondibilità a livello di tutela penale, essendo, invece, ben delineati i criteri
distintivi che ne consentono la rispettiva individuazione.
Riguardo al terzo motivo di censura, avente ad oggetto la determinazione
del danno risarcibile in favore della costituita parte civile, rileva la Corte che,
essendo siffatto danno tuttora da determinare nel suo controvalore pecuniario
ed avendo i giudici del merito limitato la oro opera alla liquidazione di una

della censura in questione, l’orientamento giurisprudenziale, qui
convintamente condiviso, secondo il quale il provvedimento con il quale il
giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del
danno_ assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva non è impugnabile per cessazione, in quanto per sua natura
insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto
dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (fra le tante: Corte di
cassazione, Sezione II penale, 25 novembre 2014, n. 49016).
Come detto, sebbene i motivi di impugnazione formulati dai ricorrenti non
abbiano meritato di essere accolti, tuttavia, la impugnata sentenza deve
essere, nondimeno, annullata.
Rileva, infatti, la Corte che, per effetto dell’avvenuto sequestro dell’intera
area della cava, intervenuto in data 7 ottobre 2009, a partire da tale data, che
segna inequivocabilmente la cessazione della permanenza del reato (sulla
natura di reato permanente riferibile alla violazione dell’art. 181, comma 1,
del digs n. 42 del 2004, si veda per tutte: Corte di cessazione Sezione III
penale, 8 luglio 2013, n. 28934), deve intendersi decorrere il termine
prescrizionale del reato in questione; termine che, trattandosi di una
contravvenzione sanzionata con la pena detentiva inferiore nel massimo a 4
anni di arresto, ha la durata massima di 5 anni.
Anche considerando che il detto termine è stato sospeso dal 6 maggio al 6
luglio 2011, stante il rinvio del dibattimento per la adesione del difensore dei
ricorrenti alla astensione dalle udienze proclamata dall’organo rappresentativo
della avvocatura, la estinzione del reato in questione per prescrizione si è
verificata in data 7 dicembre 2014.
Pertanto la impugnata sentenza deve essere annullata, senza rinvio, per
essersi il reato contestato ai due ricorrenti estinto per prescrizione.
La circostanza che la prescrizione del reato sia comunque intervenuta
successivamente alla sentenza di appello e che i motivo di impugnazione
formulati dai ricorrenti fossero privi di pregio fa sì che, visto l’art. 578 cod.
proc. pen., debbano essere confermate le statuizioni civili a carico dei due
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somma a titolo di provvisionale, va ribadito, onde affermare la inammissibilità

ricorrenti, con la precisazione che non è ravvisabile alcuna violazione del
divieto del bis in idem nel fatto che a carico della società che ha avuto in
gestione la cava sia stata emessa una sanzione pecuniaria amministrativa.
La diversità soggettiva fra chi risulta tenuto al risarcimento del danno e
c,thi è ; invece, tenuto al pagamento della sanzione, nonché la stessa diversa
natura delle obbligazioni in questione, l’una avente natura civilistica
risarcitoria, l’altra avente natura pubblicistica sanzionatoria, sono elementi

bis in idem.
I ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di difesa
affrontate nel grado dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescr;zione.
Conferma le statuizioni civili.
Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile Parco lombardo della valle del Ticino, liquidate in complessivi euro
3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

che escludono di per sé la pertinenza al caso del riferimento al principio del ne

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