Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35960 del 13/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35960 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CROCILLA MIRKO N. IL 21/12/1992
CROCILLA CLAUDIO N. IL 23/11/1964
avverso l’ordinanza n. 94/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
13/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/settite le conclusioni del PG Dott. f M tp j J2Qa GP”-/1-.2;,t,e2

Uditi difensor Avv.;

o 4Z9■52e (5-Z.CLI

C.2)-e-A-4-cz )

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Data Udienza: 13/07/2015

Ritenuto in fatto.
LE 13 ottobre 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da
Claudio e Mirko Crocilla, volta ad ottenere la rideterminazione delle pene loro
rispettivamente inflitte (pari per Corcilla Claudio a tre anni di reclusione ed euro
seimila di multa e, per Mirko, ad un anno, sei mesi di reclusione ed euro seimila di
multa) con sentenza di applicazione concordata della pena (art. 444 c.p.p.) per il

2.Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con
distinti atti di identico contenuto, Claudio e Mirko Crocilla, i quali lamentano
violazione di legge e vizio della motivazione alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente
ripristino della previgente disciplina di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Osserva in diritto.

I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito precisate.
1. L’esecuzione della pena implica l’esistenza di un rapporto esecutivo che nasce

dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l’estinzione della pena.
Fino a quanto l’esecuzione della pena è in atto, quindi, il rapporto esecutivo non
può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente
illegittima sono ancora perduranti e debbono essere rimossi dal giudice
dell’esecuzione cui è affidato il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su
ogni questione inerente al rapporto esecutivo (Sez. U., n. 4687 del 20 dicembre
2005).
2.La declaratoria d’illegittimità costituzionale di una norma inficia fin
dall’origine la disposizione impugnata, affetta da un’invalidità originaria, determina
la cessazione di efficacia della norma che ne è oggetto e fa sorgere l’obbligo per il
giudice davanti al quale viene invocata la norma di legge dichiarata illegittima di
non applicarla, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito in modo definitivo
e irrevocabile e non più suscettibile di alcuna azione o rimedio (Corte Cost., sent. n.
58 del 1967 e n. 49 del 1970). In altri termini, la declaratoria d’incostituzionalità di
una norma ha efficacia invalidante e non abrogativa (Sez. U., n. 7232 del 7 luglio
1984) e si proietta sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già

1

delitto di cui all’art. 73, comma 5,. d.P.R. n. 309 del 1990.

disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale che, in quanto geneticamente
invalida, viene definitivamente espunta dall’ordinamento.
3.Tali principi, validi per tutti gli ambiti dell’ordinamento, hanno in campo
penale una portata ben maggiore in forza del disposto dell’art. 30, comma quarto,
della legge n. 87 del 1953 che, in attuazione del principio dettato dall’art. 25,
secondo comma della Costituzione, dispone che, <>. Il suddetto art. 30

intervallo temporale, la comparazione tra le fasce edittali previste dalla normativa
dichiarata incostituzionale e quelle previgenti (e riattivatesi per effetto della
pronunzia di incostituzionalità) porta a ritenere in ogni caso “illegale” il trattamento
sanzionatorio inflitto in ipotesi di condotta illecita concernente le droghe cd.
leggere (ossia le sostanze rientranti nelle tabelle 2 e 4 allegate al d.P.R. n. 309 del
1990) posto che in relazione a tali sostanze l’intervento normativo dichiarato

un massiccio incremento dei limiti edittali della sanzione detentiva.
5.La pena irrogata sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 deve essere rideterminata, anche nel caso in cui la stessa
rientri nella nuova cornice applicabile, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133
c.p. (Sez. U., 26 febbraio 2015, Marcon).
6. .Nel caso in cui la pena sia stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la stessa
deve essere rideterminata attraverso la “rinegoziazione” dell’accordo fra le parti,
ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di
esecuzione attivato dal condannato 8° dal Pubblico Ministero). In caso di mancato
accordo, il giudice dell’esecuzione provvede alla rideterminazione della pena in
base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. (Sez. U., 26 febbraio 2015, Marcon).
7.In base alle considerazioni sinora svolte, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al gip del Tribunale
di Palermo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del
Tribunale di Palermo.
Così deciso, in Roma, il 13 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

illegittimo aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le altre sostanze)

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