Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3596 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3596 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:
Mancuso Salvatore, nato a Limbadi, il 23/4/1936;

avverso l’ordinanza del 10/3/2014 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile
l’istanza di riesame proposta da Mancuso Salvatore avverso il decreto di sequestro
preventivo di una somma di danaro emesso in via d’urgenza dal pubblico ministero il 7

Data Udienza: 16/12/2014

I

gennaio 2014 nel procedimento a suo carico, rilevando come non sia prevista
l’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 321 comma 3-bis c.p.p.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Mancuso a mezzo dei propri difensori articolando due
motivi. Con il primo deduce violazione di legge, rilevando come l’istanza di riesame in
realtà riguardasse un decreto di sequestro probatorio di documentazione adottato ex
art. 253 c.p.p. nei confronti dell’indagato dal pubblico ministero, provvedimento nei
confronti del quale è consentito ai sensi del successivo art. 257 del codice di rito il

invece la nullità dell’ordinanza impugnata per il difetto assoluto di motivazione in
ordine alla proposta istanza di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
2. Dagli atti risulta che il pubblico ministero, con decreto del 20 dicembre 2013, aveva
disposto la perquisizione dell’abitazione dell’indagato e il sequestro probatorio ex art.
252 c.p.p. di quanto ivi rinvenuto, delegandone l’esecuzione alla polizia giudiziaria, la
quale provvedeva il successivo 23 dicembre. Nell’occasione gli operanti provvedevano
al sequestro probatorio di copiosa documentazione e procedevano altresì d’iniziativa al
sequestro preventivo di una rilevante somma di danaro rinvenuta nel corso della
perquisizione, provvedimento quest’ultimo formalmente adottato a carico della
coindagata Tripodi Giulia Rosaria. In difetto della tempestiva convalida del sequestro
probatorio della documentazione ai sensi dell’art. 355 c.p.p., lo stesso pubblico
ministero provvedeva il 7 gennaio 2014 ad emettere autonomo provvedimento ai sensi
dell’art. 253 c.p.p. ad oggetto i medesimi beni sottoposti a vincolo cautelare dalla
polizia giudiziaria ed indicati nel verbale redatto all’atto dell’esecuzione del decreto di
perquisizione.
3. L’esame del decreto del 7 gennaio 2014 rivela dunque come legittimamente il
ricorrente lo abbia impugnato con istanza di riesame ai sensi del combinato disposto
degli artt. 257 e 322 c.p.p., atteso che lo stesso riguardava il nuovo ed autonomo
sequestro probatorio della documentazione già sottoposta a vincolo cautelare dalla
polizia giudiziaria e non già il sequestro preventivo in via d’urgenza del danaro
rinvenuto nel corso della perquisizione, oggetto della separata procedura di convalida
culminata nel provvedimento del G.i.p. del 16 gennaio 2014.

4. Deve pertanto rilevarsi come l’istanza di riesame, contrariamente a quanto
sostenuto nel provvedimento impugnato, fosse ammissibile e che sulla stessa il

ricorso al Tribunale del riesame. Con il secondo motivo il ricorrente invece eccepisce

Tribunale del tutto immotivatamente ha sostanzialmente omesso di decidere.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi
al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

Così deciso il 16/12/2014

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