Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35957 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35957 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINIELLO RAFFAELE N. IL 06/01/1968
avverso l’ordinanza n. 2425/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BON’;
l‘tte/s.eitrtite le conclusioni del PG Dott. ..Zt d

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Data Udienza: 23/07/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 22 aprile 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
revocava nei confronti di Raffaele Spiniello, già collaboratore di giustizia, la detenzione
domiciliare in quanto a suo carico era stato segnalato dal servizio centrale di protezione il
coinvolgimento in un’indagine relativa a reati di riciclaggio, nonché la circostanza che lo
stesso era indagato per concorso in estorsione; considerava inoltre la sua sottoposizione
a misura custodiale per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere e

perdurante inserimento in ambienti criminali e la sua pericolosità sociale, incompatibili
con la protrazione della misura alternativa.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
difensore, il quale ha lamentato violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 666
cod. proc. pen., comma 4, e la conseguente nullità assoluta ed insanabile dell’ordinanza
impugnata. Secondo il ricorrente, ricevuta in data 3/4/2015 notificazione del decreto di
fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, egli, poiché ristretto in istituto
penitenziario posto al di fuori del circondario del predetto Tribunale, aveva chiesto di
essere previamente sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima dell’udienza.
In seguito, in data 7/4/2015, senza mai revocare tale richiesta, aveva avanzato istanza
di traduzione per poter presenziare all’udienza; ciò nonostante, il Tribunale non avvertiva
il difensore della chiesta rogatoria e riportava nel verbale dell’udienza del 22/4/2015 la
sua assenza senza dare atto dell’avvenuta audizione, che del resto non era mai
avvenuta. In modo si sono violati il diritto al contraddittorio ed i principi interpretativi
dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’omessa audizione
dell’interessato che ne abbia fatto richiesta è causa di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio
ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen..
Non si era considerato che l’erronea istanza di traduzione conteneva per implicito la
richiesta di essere preventivamente sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo,
adempimento che doveva essere preceduto dall’avviso dato al suo difensore, prescritto
anch’esso a pena di nullità; pertanto, anche il rigetto dell’istanza di rinvio del
procedimento, che avrebbe consentito di regolarizzare il rapporto processuale, era stata
illecitamente respinta.
Sulla base di tali doglianze si è quindi chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinuncia ai termini a comparire.
3.Con requisitoria scritta depositata il 16 luglio 2015 il Procuratore Generale presso
la Corte di Cassazione, dr. Eugenio Selvaggi, ha chiesto il rigetto del ricorso,
riscontrandone l’infondatezza in ragione della mancata previsione nel procedimento di
sorveglianza della traduzione del detenuto per la partecipazione personale all’udienza,
nonché dell’avvenuta revoca da parte del ricorrente all’atto della formulazione dell
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ricettazione, commessi nel corso della misura alternativa, tutti dati attestanti il suo

richiesta di traduzione della precedente istanza di audizione personale da parte del
magistrato di sorveglianza di Arezzo.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.L’ordinanza impugnata ha provveduto alla revoca della misura alternativa alla
detenzione, cui lo Spiníelli era stato sottoposto, senza esaminare la questione preliminare

modalità dell’esercizio del diritto di preventiva audizione da parte del magistrato di
sorveglianza del luogo ove era ristretto in carcere. Tale carenza non comporta però le
conseguenze indicate dal ricorrente.
1.1 Questa Corte ha già statuito che nell’ambito del procedimento di sorveglianza,
modulato sul modello procedurale del procedimento di esecuzione, se l’interessato si sia
attivato nel richiedere la propria audizione, tale adempimento nel caso in cui non venga
assicurato diviene presupposto per la validità del provvedimento conclusivo con la
conseguente configurabilità di una nullità di ordine generale, ex art. 178 cod.proc.pen.,
comma 1, lett. c), sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità
e rilevabilità, per cui, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., la stessa resta sanata se non
tempestivamente dedotta al più all’udienza camerale da parte del difensore presente e
comunque prima dell’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, che ne
preclude una successiva prospettazione con l’impugnazione(Cass., sez. 1, n. 40835 del
5/06/2014, Padovan, rv. 260721; sez. 1, n. 28557 del 18/6/2008, Ribisi, rv. 240784;
sez. 5, nr. 24376 dell’11/5/2004, Barbaro, rv. 229653; sez. 4, nr. del 10/12/2002,
Asole, rv. 22393).
Sull’interessato grava dunque l’onere di formulare la richiesta se intenda essere
sottoposto ad audizione, mentre compete all’autorità giudiziaria stabilire le relative
modalità che possono tradursi o nella formulazione della domanda al magistrato di
sorveglianza del luogo di detenzione o internamento o nella traduzione dell’interessato.
In ogni caso la richiesta dell’interessato di essere sentito personalmente, previa sua
traduzione all’udienza camerale, contiene implicitamente l’istanza di essere sentito
quanto meno dal magistrato di sorveglianza (Cass. sez. 1, n. 812 del 26/02/1993,
Carlino, rv. 193701; sez. 1, n. 28557 del 18/6/2008, Ribisi, rv. 240784), mentre
qualsiasi questione sulla denegata possibilità di preventiva interlocuzione del detenuto
con l’ autorità giudiziaria deve essere tempestivamente eccepita nei termini predetti.
1.2 Nel caso di specie l’audizione dello Spiniello, che pure l’aveva sollecitata con
richiesta iniziale, non è mai avvenuta in nessuna delle due forme in precedenza indicate,
il che ha dato luogo ad una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c),
che però non è stata dedotta con specifica eccezione formulata nel corso dell’udien
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e dirimente relativa alla violazione del contraddittorio con l’interessato in relazione alle

camerale riportata a verbale: in tale sede il difensore di fiducia ha sollecitato il Tribunale
di sorveglianza a disporne il differimento, secondo quanto già rassegnato con la memoria
depositata prima dell’udienza.
Con tale atto il suo legale ha rappresentato l’esigenza di differire la trattazione del
procedimento per dar modo allo Spiniello di rendere interrogatorio nel separato
procedimento penale, nel quale gli è stata contestata la partecipazione ad associazione a
delinquere ed il riciclaggio al fine di chiarire la sua posizione, ma non ha chiesto il rinvio
dell’udienza da celebrarsi davanti al tribunale di sorveglianza per l’audizione da parte del

verificata e nemmeno l’omesso avviso dato al difensore stesso per siffatto incombente.
1.3 Va poi osservato come per le medesime ragioni non sia meritevole di
accoglimento anche l’ulteriore doglianza, con la quale si lamenta l’omessa comunicazione
al difensore del condannato dell’avviso di fissazione dell’audizione davanti al magistrato
di sorveglianza del luogo ove l’assistito trovasi ristretto, mancanza che determina a sua
volta la nullità degli atti (Cass. sez. 1, n. 2750 del 15/04/1997, Balistreri, rv. 207848;
quanto al procedimento di esecuzione vedi Cass., sez. 1, nr. 37022 del 13/7/2012,
Muscio, rv. 253449; sez. 1, nr. 42109 del 30/10/2008, Lonati, rv. 241845). Nel caso il
difensore di fiducia dell’interessato era presente all’udienza camerale e non ha sollevato
alcuna eccezione, essendosi limitato ad insistere nella richiesta di rinvio dell’udienza,
giustificata però da tutt’altra ragione.
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2015.

magistrato del luogo di detenzione, né ha rappresentato che tale audizione non si fosse

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