Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35957 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35957 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Masetti Cristiana n. i112.9.1961
avverso la sentenza n. 33/2011 pronunciata dal Tribunale di Firenze
il 13.7.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 5.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. S. Spinaci, che ha
concluso per la il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avv.to G. Zanobini del foro di Firenze, che
ha concluso per alla conferma delle statuizioni civili della sentenza
impugnata;
udito, per l’imputata, l’avv.to L. Gramigni del foro di Pistoia che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di
Firenze ha assolto CristAia Masetti dall’imputazione relativa al reato
di lesioni colpose asseritamente commesso, in Firenze il 7.6.2005, ai
danni di Maria Caccamo, per non aver commesso il fatto.
All’imputata, era stata originariamente contestata la condotta
colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, essendo, nell’occasione de qua, repentinamente
scesa senza guardare da un marciapiede, così invadendo l’adiacente
pista ciclabile andando a costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transitanti, e provocando la caduta della Caccamo, transitante sulla pista
con la propria bicicletta, così cagionandone lesioni personali comportanti un impedimento ad attendere alle ordinarie occupazioni per un
periodo superiore ai 40 giorni.
Con sentenza in data 13.7.2012, il tribunale di Firenze, su appello della sola parte civile, in riforma della sentenza impugnata, ha
condannato la Masetti al risarcimento del danno in favore della parte
civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile competente per la liquidazione, salva l’assegnazione di una provvisionale in
favore della Caccamo.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, sulla base di tre motivi
di impugnazione.
Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge, essendo il giudice d’appello pervenuto in modo erroneo alla riforma della sentenza di primo grado,
senza procedere allo sviluppo di alcuna argomentazione critica destinata a disarticolare le ragioni indicate dal primo giudice a sostegno
dell’assoluzione dell’imputata.
In particolare, il tribunale di Firenze avrebbe del tutto omesso
di affrontare il punto determinante del discorso giustificativo della
sentenza di primo grado (consistito nella ritenuta contraddittorietà
della deposizione resa dalla parte civile nel corso del giudizio), limitandosi all’indicazione di rilievi del tutto generici e inconferenti ai fini
della decisione (a ciò peraltro sollecitato dalle aspecifiche censure illustrate nell’appello della parte civile), ivi compreso l’irrilevante giudizio di inattendibilità formulato in relazione alle altre deposizioni testimoniali addotte dalla difesa.
2.1. –

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Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver
omesso di procedere ad alcuna valutazione critica in ordine all’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, indicate a
sostegno della condanna pronunciata in sede d’appello.
2.3. – Da ultimo, la ricorrente si duole della radicale omissione
di motivazione, imputabile alla sentenza d’appello, circa la disposta
assegnazione, in favore della parte civile costituita, della provvisionale dell’importo di euro 8.000,00, determinata dal tribunale fiorentino
senza indicazione di alcun criterio idoneo a controllarne la congruità.
2.4. – All’odierna udienza, il difensore della parte civile ha concluso come da nota scritta depositata.

Considerato in diritto
3. — Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte di cassazione, debba ritenersi non sindacabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza
e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa
la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione (Cass.,
Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv.
150282).
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha evidenziato come le
deposizioni rese dei testi Ceccarelli e Andreucci fossero minate da intrinseca inattendibilità, avendo gli stessi reso dichiarazioni nel loro
complesso contraddittorie, siccome caratterizzate da attestazioni in
più punti non armonizzabili tra loro, secondo quanto reso evidente
dai passaggi espressamente e analiticamente riportati nel testo della
motivazione.
Lo stesso tribunale fiorentino ha inoltre evidenziato la credibilità e la coerente logicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,
individuandone il riscontro attraverso l’oggettiva plausibilità delle
descrizioni relative alle occorrenze del fatto dalla stessa offerte, oltre
alle conferme rinvenibili dal racconto reso dalla stessa imputata; riscontri non smentiti in alcun modo dalle circostanze valorizzate
dall’imputata, circa la mancanza di conseguenze lesive a suo carico

2.2. –

(atteso il carattere pacifico della circostanza costituita dalla mancanza di alcun contatto tra le protagoniste del sinistro), ovvero in ordine
alle conseguenze della visita oculistica sostenuta dalla Caccamo poco
prima del sinistro, avuto riguardo al carattere meramente congetturale dell’eventuale compromissione delle facoltà visive della vittima.
La motivazione compendiata dal giudice d’appello deve dunque ritenersi su tali punti completa ed esauriente, immune da vizi
d’indole logica o giuridica, come tale idonea a sottrarsi integralmente
alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.
Deve ritenersi, da ultimo, del tutto privo di rilievo il terzo motivo di ricorso avanzato dalla Masetti, con riferimento alla contestata
quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore della persona offesa, dovendo il tema ritenersi integralmente assorbito
dall’avvenuto definitivo accertamento della responsabilità della ricorrente e della disposta rimessione, alle determinazioni del giudice civile, della conclusiva quantificazione del danno risarcibile.
4. – Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere
attestata l’integrale infondatezza di tutti motivi di doglianza avanzati
dalla ricorrente, con il conseguente rigetto del relativo ricorso e la
condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Caccamo Maria, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Caccamo Maria, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2014.

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