Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35956 del 23/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35956 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALZONE LUIGI N. IL 05/07/1989
avverso l’ordinanza n. 354/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
27/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
1€4e/sentite le conclusioni del PG Dott. (3 Udt Detuo
a/t

,Z, (N/L: C.CAri

Uditi difensor Avv.;

LCIAL CAiL Ot.A.A04.”(2-

Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2014 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Catania applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di
Falzone Luigi, indagato per il delitto previsto dagli artt.56, 575 cod.pen. perché,
in concorso con Previti Liborio e Castorina Giuseppe, compiva atti idonei diretti a
cagionare la morte di Fiori Sebastiano contro il quale venivano esplosi più colpi di
arma da fuoco uno dei quali attingeva la persona offesa alla gamba. Con la
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In Mascali il 6.7.2014.
Con ordinanza del 28.8.2014 il Tribunale del riesame di Catania confermava

Con istanza del 4.2.2015 il difensore di Falzone chiedeva la revoca o la
sostituzione della misura della custodia in carcere con altra meno afflittiva,
essendo mutato il quadro indiziario a seguito dell’esito negativo dell’esame dello
“stub” effettuato sulla persona dell’indagato.
Con ordinanza del 10.2.2015 il Giudice delle indagini preliminari rigettava
la richiesta.
Contro l’ordinanza di rigetto del Giudice delle indagini preliminari il difensore
proponeva appello al Tribunale del riesame di Catania, che lo rigettava con
ordinanza del 27.4.2015.
Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame Falzone Luigi
personalmente propone ricorso per cassazione deducendo “in punto di fatto e di
diritto” l’insussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt.273 e 274
cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale del riesame ha precisato che, quale giudice di appello, era
chiamato ad esaminare esclusivamente l’incidenza dell’elemento probatorio
sopravvenuto costituito dall’esito negativo dell’esame sullo “stub”; ha reputato
inammissibili gli ulteriori profili dedotti nell’atto di appello in quanto non
sottoposti previamente all’attenzione del Giudice delle indagini preliminari; ha
ritenuto che il mancato rinvenimento delle particelle sintomatiche dello sparo era
spiegabile con il fatto che il prelievo fosse avvenuto ben dieci ore dopo il fatto
criminoso, circostanza che influiva notevolmente sull’esito dell’esame; ha
ritenuto che il complessivo quadro indiziario esistente a carico dell’indagato e
compendiato nell’ordinanza custodiale genetica (in particolare intercettazioni
ambientali in cui la vittima Fiori, dialogando con il padre, indicava espressamente
Falzone come colui che aveva sparato) giustificava il mantenimento della
misura anche dopo l’esisto negativo dell’esame dello stub; ha reputato che il
pericolo di reiterazione di ulteriori delitti con l’uso delle armi, desumibile dal
1

la misura disposta la Giudice delle indagini preliminari.

carattere spregiudicato dell’azione delittuosa, verosimilmente riconducibile alla
contrapposizione tra gruppi criminali, palesava l’inidoneità della misura degli
arresti donniciliari richiesta in via subordinata.
2.0ccorre rilevare che l’istanza di revoca o sostituzione della misura della
custodia in carcere è stata avanzata dal difensore con esclusivo riferimento alla
sopravvenuta mancanza di gravi indizi a seguito dell’esito negativo dello “stub”,
senza alcun accenno al profilo delle esigenze cautelari. Ne deriva la manifesta
infondatezza del ricorso con il quale l’indagato, peraltro con motivazione in fatto,

dedotta davanti al Giudice delle indagini preliminari, quindi insuscettibile di
essere esaminata da parte del giudice cautelare di appello.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q. M.

o d
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
X tr-1
0 LO c=, spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende .
.., i f….: i
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
ifi co 5.9
o
o
o
o
o
o

ob

direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94 comma 1 ter norme att.

c-3

j i i

,_

o

cod.proc.pen.

Così deciso il 23.7.2015.

assume l’insussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di questione non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA