Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35954 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35954 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BILANI KARLO N. IL 14/01/1994
avverso l’ordinanza n. 208/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
15/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2.10.2014 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Genova applicava la misura della custodia in carcere a carico di
Bilani Karlo, indagato per il reato previsto dagli artt.110 , 56,575 , 577 61 n.5
cod.pen. perché, in concorso con Krahulec Michal e con altre due persone non
identificate , dopo essersi armati di mazze, manganelli e tubi in metallo si
recavano nella piazza cittadina di Piccapietra dove stavano dormendo su giacigli
di fortuna le coppie di “senza tetto”, Bobak Jan e Velochova Alice , Jonas

pettorale e addominale, non riuscendo nell’intento omicida per cause
indipendenti dalla loro volontà e comunque cagionando gravi lesioni alle vittime.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione, per motivi
abietti e futili, approfittando delle condizioni di minorata difesa delle vittime. In
Genova il 25.1.2014.
Nel corso del giudizio abbreviato il difensore di Bilani presentava istanza di
sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari,
istanza rigettata dal Giudice delle indagini preliminari con ordinanza del
18.4.2015.
Con ordinanza del 15.5.2015 il Tribunale del riesame di Genova , adito a
norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello proposto dal difensore
avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in
carcere.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso
deducendo: 1) “violazione di legge per illogicità e contraddittorietà della
motivazione in merito alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari
a norma dell’art.275 bis cod.proc.pen. : è illogico ritenere la possibilità di
reiterazione della condotta anche ove fosse applicato il braccialetto elettronico;
2) violazione del principio limitatamente devolutivo dell’appello nella parte in cui
il Tribunale del riesame ha ritenuto l’ulteriore esigenza cautelare di cui
all’art.274 lett.b) cod.proc.pen., in relazione al pericolo di fuga in caso di
condanna dell’imputato pronunciata alla conclusione, imminente, del giudizio
abbreviato di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha confermato il giudizio di estrema pericolosità sociale
dell’imputato desunta dalle modalità di svolgimento dei fatti, consistiti in una
aggressione da parte di più persone con l’utilizzazione di mezzi lesivi pesanti nei
confronti di soggetti inermi sorpresi nel sonno, attuata con premeditazione
risultante dalle telefonate intercettate indicative della avvenuta preparazione

Koloman e e Jonosova Zusana, colpendoli ripetutamente al capo e in zona

della aggressione e della scelta delle vittime; rilevava inoltre la precedente
commissione di un analogo fatto di violenza in danno di Pellegrino Augusto al
quale l’imputato aveva provocato la frattura delle ossa nasali; il Tribunale ha
confermato il giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari,
anche con l’applicazione di strumenti di controllo, sia in relazione agli accertati
contatti con ambienti criminali che possono essere ripresi in regime di arresti
domiciliari, sia in relazione al concreto rischio che l’imputato possa sottrarsi alla
esecuzione della pena in caso di pronuncia di condanna nella imminente udienza

La motivazione non integra alcuna violazione di legge ed è immune dai vizi
logici denunciati. Non è giuridicamente corretta la tesi del ricorrente secondo cui
gli arresti domiciliari con prescrizione di controllo mediante mezzi elettronici,
previsti dall’art.275 bis cod.proc.pen., costituiscono misura di per sé idonea a
contrastare efficacemente qualsiasi tipo di esigenza cautelare; al contrario la
nuova disposizione rimette comunque al giudice di merito l’apprezzamento
della intensità delle esigenze cautelari al fine di valutare in concreto
l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico,
ovvero la necessita di ricorso alla più rigorosa misura della custodia in carcere.
Le considerazioni, aggiuntive, circa il pericolo di fuga in caso di pronuncia di
condanna, non viziano le precedenti valutazioni in ordine alla sussistenza della
esigenza cautelare prevista dall’art.274 lett.c) cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese

processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94 comma 1 ter norme att.
cod.proc.pen.
Così deciso il 23.7.2015.

fissata per la lettura del dispositivo della sentenza.

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