Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35952 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35952 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI LUCA N. IL 02/02/1989
avverso l’ordinanza n. 1003/2014 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
16/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aultu-A-t- ,0 9 -t sliakkielL

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Di Napoli Luca era colpito da ordinanza di custodia in carcere perché
imputato del delitto di tentato omicidio di Chiarello Angelo, padre della
convivente, contro il quale esplodeva un colpo di fucile al volto
cagionandogli trauma rnaxillo-facciale e cranico, vasta ferita lacero
contusa interessante gli strati profondi della regione frontale e parietale
con lesione del globo oculare destro. All’esito del giudizio abbreviato , il
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina lo condannava

Con ordinanza del 17.12.2014 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Messina rigettava la richiesta del difensore di sostituzione
della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore proponeva appello al
Tribunale del riesame di Messina, che lo rigettava con ordinanza del
16.2.2015.
Avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame il difensore
propone ricorso per violazione di legge e motivazione apparente o
manifestamente illogica in relazione agli artt.275,284,292 e 299
cod.proc.pen.: il Tribunale del riesame ha eluso in maniera inopinata i
numerosi aspetti della vicenda che meritavano di essere valorizzati
nell’ottica di ritenere il pericolo di reiterazione dei reati affievolito al punto
da poter essere scongiurato con il regime degli arresti domiciliari, che
avrebbero trovato esecuzione in un Comune della Calabria lontano molti
chilometri dal luogo in cui è maturato il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il giudice cautelare di appello ha confermato la necessità del
mantenimento della misura della custodia in carcere in relazione alla
estrema pericolosità dell’imputato, desunta da: gravità del fatto, atteso
che Di Napoli, utilizzando un fucile detenuto illegalmente, aveva esploso
un colpo in pieno volto contro il padre della propria convivente , in una
sorta di regolamento di conti concluso nella notte di Capodanno per le
vie di un rione cittadino; contenuto delle intercettazioni ambientali dalle
quali era emerso che l’imputato minacciava azioni ritorsive nei confronti
della famiglia Chiarello e di coloro che li avevano aiutati; precedenti

alla pena di nove anni di reclusione.

penali e carichi pendenti da cui Di Napoli risultava gravato; per le stesse
ragioni il Tribunale ha giudicato inidonea la misura degli arresti
domiciliari, anche con la previsione dispositivi elettronici di controllo ed
anche se attuata in luogo lontano da quello ove i fatti si erano svolti.
La motivazione all’evidenza non è mancante, non presenta alcun
profilo di illegittimità e non è logicamente viziata. Le diverse
prospettazioni svolte nel ricorso in ordine alla adeguatezza della misura
degli arresti domiciliari in luogo distante dai fatti, si sostanziano nella

apprezzamento in fatto delle esigenze cautelari correttamente valutate
dal competente giudice di merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso il 23.7.2015.

richiesta, non ammessa in questa sede, di effettuare un diverso

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