Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35951 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35951 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MICELI GIUSEPPE

n. il 25.09.1978

avverso la sentenza n. 1704/2012della Corte d’appello di Firenze del
28.05.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 17 aprile 2014 la relazione fatta dal Consigliere
dott. CLAUDIO D’ISA

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Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 17/04/2014

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RITENUTO IN FATTO
MICELI Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, della Corte d’Appello di Firenze di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti il 10.11.2010 dal Tribunale di Lucca, in ordine al reato
di cui all’art. 186, 2° comma lett. c) del C.d.S. commesso il 10.05.2009.
Si denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 186, comma 9 bis del
C.d.S. avendo la Corte del merito rigettata l’istanza di sostituzione della pena

Corte distrettuale ha ritenuto l’istanza inammissibile per tardività, in quanto essa
doveva essere presentata direttamente dall’imputato con l’impugnazione e non
con i motivi aggiunti. Poiché come già affermato dalla S.C. (sez. IV sentenza n.
4927 dell’8.02.2012) la norma in questione non richiede alcun adempimento da
parte dell’imputato, né tanto meno è prevista la decadenza del diritto di
sostituzione della pena con il lavoro di p.u., è chiara la violazione di legge i cui è
incorsa la Corte distrettuale.

RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo esposto è fondato con conseguente accoglimento del ricorso.
Rilevato che il fatto contestato è stato commesso in data antecedente
all’entrata in vigore della L. 120/2010, che ha introdotto il comma 9 bis
nell’art. 186 del C.d.S, questa Corte, sul punto, (V. IV sez. sentenza n. 31145
del 7.07.2011, Finocchiaro) ha annotato che “… in primo luogo, sembra
corretto ritenere che l’applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolva in
una disposizione di favore per il reo, che quindi dovrebbe trovare applicazione,
ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, anche ai fatti commessi sotto il vigore della
previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile”.
Ciò perché l’apprezzamento del carattere complessivamente più
favorevole va sviluppato considerando la disciplina normativa nel suo
complesso e in ragione degli effetti che ne possono derivare per il reo.
Ciò posto, per quanto riguarda le modalità di esecuzione della sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità, questa Corte ha affermato che in
tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma secondo,
lett. b) c.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria
irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è
richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma

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inflitta con il lavoro di pubblica utilità, avanzata con i motivi di appello aggiunti. La

nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l’imputato abbia
manifestato la non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo
determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio
sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si
determini a disporre il predetto beneficio (Sez. 4, Sentenza n. 4927 del
02/02/2012 Ud. Rv. 251956 ). In tal senso è anche la pronuncia di cui alla
Sentenza

n. 27987 del 03/07/2012 Sez. 4 ( Rv. 253589) laddove, in

Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all’opposizione a
decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l’istanza per mancata
indicazione da parte dei difensori del piano dettagliato di svolgimento del
lavoro di pubblica utilità.
Nel caso di specie, ancorché non risulti che l’istante abbia rivolto l’istanza
de qua al giudice di primo grado i che è stata avanzata con atto contenete
motivi aggiunti ai sensi dell’art. 585 n. 4 c.p.p., atteso che la sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere concessa di ufficio anche
dal giudice di appello, così come avviene pacificamente per la concessione
della sospensione condizionale della pena, il rigetto dell’istanza non è in linea
con la giurisprudenza di questa Corte .
Pertanto la sentenza impugnata va annullata con il rinvio per un uovo
esame sul punto della applicazione della pena sostitutiva alla Corte d’appello
di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sostituzione
pena con lavoro di pubblica utilità e rinvia per l’ulteriore corso alla Corte
d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 17 aprile 2014.

ossequio a tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il

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