Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35950 del 23/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35950 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA BARI nei confronti di:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA TARANTO
con l’ordinanza n. 2911/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
03/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI,
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aui’oto
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Data Udienza: 23/07/2015

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RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 31.7.2014 Diodato Gaetano presentava istanza di
concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio
sociale in relazione all’ordine di carcerazione , con contestuale
sospensione dell’esecuzione, emesso in data 25.6.2014 dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per la esecuzione della
pena di anni 2 e giorni 25 di reclusione.
Con ordinanza del 15.10.2014 il Tribunale di sorveglianza di Taranto

del Tribunale di sorveglianza di Bari, sul rilievo che Diodato era stato
ristretto presso la Casa circondariale di Bari dal 2.10.2013 e l’istanza di
concessione di misura alternativa era stata depositata il 31.7.2014
Ricevuti gli atti, il Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanza
del 3.3.2015 proponeva conflitto negativo di competenza a norma
dell’art.28 cod.proc.pen. per i seguenti motivi: in data 4.6.2014 Diodato
aveva fatto ingresso nel carcere di Taranto ove era tuttora ristretto;
dall’esame della posizione giuridica risultava che Diodato era detenuto in
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in altro
procedimento, senza titolo definitivo; pertanto, doveva comunque
prevalere la regola della competenza del Tribunale di sorveglianza del
luogo in cui ha sede l’organo del pubblico ministero che ha emesso
l’ordine di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza
territoriale del Tribunale di sorveglianza di Taranto.
Risulta agli atti che il condannato ha presentato richiesta di
applicazione di una misura alternativa alla detenzione in relazione
all’ordine di esecuzione della pena

emesso in data 25.6.2014 dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Taranto, con

contestuale decreto di sospensione della medesima esecuzione ai sensi
dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen.
In presenza di tale fattispecie, deve applicarsi la regola secondo cui
la competenza alla concessione delle misure alternative alla detenzione,
in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene
al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico

dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo la competenza

ministero preposto all’esecuzione, in forza della regola posta dall’art. 656,
comma sesto, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al
principio generale di cui all’art. 677 stesso codice. (Sez. 1, n. 24106 del
26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971; Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014,
Confl. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606).
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Taranto cui

Così deciso il 23.7.2015.

dispone trasmettersi gli atti.

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