Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35950 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35950 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. D’AMBROGIO GASPARE

n. il 17.09.1966

2, RINCIARI ADRIANA

n. il 6.02.1968

avverso la sentenza n. 1105/2010 della Corte d’appello di Messina
12.11.2010
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi
Udita all’udienza pubblica del 17 aprile 2014 la relazione fatta dal Consigliere
dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen..

Data Udienza: 17/04/2014

RITENUTO IN FATTO

D’AMBROGIO Gaspare e RINCIARI Adriana ricorrono per cassazione
avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Messina di
conferma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal locale
Tribunale in ordine al delitto di concorso in furto aggravato.
Entrambi i ricorrenti, ancorché con separati atti, denunciano mancanza di
motivazione con riferimento alla denegata concessione dell’attenuante di cui
Denunciano altro vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione
della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO

I motivi esposti sono manifestamente infondati e determinano
l’inammissibilità dei ricorsi.
Quanto al primo motivo/ le relative questioni non sono state proposte con i
motivi di appello e devolute alla cognizione di secondo grado, il che ne preclude
in questa sede l’esame

(Sez. 5, Sentenza n. 28514 del

23/04/2013 Ud.

Rv. 255577Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv. 196414; Sez. 2, n. 40240
del 22/11/2006, Roccetti, Rv. 235504).. Nè si tratta di violazione di legge
rilevabile d’ufficio ex art. 606 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 609 c.p.p.,
perché presuppone una valutazione di merito, come tale non consentita in
questa sede;
Quanto al motivo riguardante la pena, si rammenta che la relativa
determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra
nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo
compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi
indicati nell’art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004,
Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una
specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta
in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4^,
4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di
trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice
correttamente esercitato, con riferimento allo stato di recidivi di entrambi gli
imputati, con esaustiva e convincente motivazione in ordine alle denegate

all’art. 62 n. 4 in virtù del valore irrisorio dei profumi sottratti.

attenuanti generiche, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi
indicati nell’art. 133 c.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 17 aprile 2014.

spese processuali e e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 in favore della

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