Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35947 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35947 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
ELIDE VIANELLO N. IL 04.08.1931
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- SEZIONE DISTACCATA DI CHIOGGIA
del 05/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio con trasmissione degli atti al PM e l’inammissibilità della richiesta correzione.
E’ presente per la ricorrente l’avvocato Pietro Asta che insiste per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 marzo 2013 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di
Chioggia, dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al reato di lesioni
colpose ascritte a Elide Vianello, ordinando la trasmissione degli atti al giudice di
pace di Chioggia.
2. Avverso tale decisione ricorre personalmente la Vianello deducendo la violazione di
legge.
3. In data 23 aprile 2013 il difensore della Vianello ha depositato “Istanza di correzione
di errore materiale in sentenza” ritenendo palese che il primo giudice, nell’ordinare la
trasmissione degli atti al Giudice di Pace fosse incorso in un errore materiale!
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato. La pronunciata declaratoria di incompetenza per materia
imponeva, infatti, ai sensi dell’art. 23 c.p.p. la trasmissione degli atti al P.M. alla cui
iniziativa sono rimesse le determinazioni concernenti l’esercizio dell’azione penale
5. Conseguentemente l’impugnato provvedimento va annullato senza rinvio, restando
così assorbita la così qualificata “Istanza di correzione di errore materiale in
sentenza” (alla cui stregua non si sarebbe comunque superata la verificatasi stasi

Data Udienza: 15/04/2014

processuale a fronte della quale è necessario un ulteriore atto di impulso) e disposta
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia._
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTE SORE

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