Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35946 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35946 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BARRETTA SALVATORE N. IL 02.07.1986
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 08/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Paolo Canevelli che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della impugnata sentenza per il 73 comma V d.P.R, n. 309/1990

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 giugno 2012 la Corte d’appello di Napoli, per quanto qui
rileva, confermava in relazione alla posizione dell’odierno ricorrente, la sentenza in
data 31 gennaio 2012 del GUP presso il Tribunale di Napoli appellata dagli imputati.
Il Barretta era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1 e 1 bis d.P.R. n.
309/1990 per aver- in concorso con Esposito Francesco, non ricorrente- illegalmente
detenuto al fine di cessione e vendita a terzi non identificati sostanza stupefacente
del tipo cocaina pari complessivamente a 20,3 dosi medie singole.
2. Avverso tale decisione ricorre il Barretta a mezzo del proprio difensore deducendo
con un unico motivo la omissione ed illogicità della motivazione in ordine
all’esclusione dell’attenuante ex art. 73 comma V d.P.R. n. 309 del 1990
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

In ordine alla mancata riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi di cui al 5
comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (oggi reato autonomo) la Corte territoriale ha
così motivato : “in ordine alla doglianza della sola valutazione del dato ponderale si
rileva, in via assorbente, che il giudicante non ha fatto che dare applicazione
all’uniforme orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui legittimamente il

Data Udienza: 15/04/2014

P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2014
IL CONSIGLIERE ES ENSORE

IL PRESIDENTE

giudice di merito denega la concessione dell’attenuante speciale in parola allorchè
rileva che anche uno solo degli elementi menzionati dalla fattispecie è ostativo alla
relativa concessione”. Osserva la Corte : il dato quantitativo della sostanza detenuta
dal Barretta, cocaina pari a gr 3,69 che consentiva l’approntamento di circa venti
dosi medie-singole di droga, destinate allo spaccio, non appare obiettivamente
particolarmente significativo.
Come precisato da questa Corte ( cfr. S.U. 2-6-2.000 – Primavera; Cass. 21-12-2004
n. 10211/2005; Cass. 24-2-2005 n. 20556; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010 , Rv.
248112), solo nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo superi una soglia
ragionevole di valore economico, risulta priva di rilevanza, al fine di ritenere
configurabile il fatto di lieve entità, ogni altra eventuale circostanza favorevole per
l’imputato; mentre, invece in presenza di un dato quantitativo non cospicuo di
sostanza assumono valenza gli altri parametri legislativi.
4. Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio alla Corte
d’Appello di Napoli per nuovo esame

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