Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35945 del 21/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35945 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 21/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

1.
2.
3.
4.
5.

CONFORTI Edeoardo, n. a Brescia il 21\7\1957
PORTESI Angelo, n. a Mazzano -BS- il 15\2\1942
PORTESI Luigi, n. a Mazzano -BS- il 12\1\1947
VIOLINI Alessandro, n. a Brescia il 26\10\1974
VIOLINI Luigi, n. a Brescia il 7\8\1943

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del
12\2\2013 (n. 2765\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Massimo
Galli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza;
uditi gli Avv.ti Guido Doria e Alberto Bordone, che si sono
associati alle richieste del P.G ;

i

1. Con sentenza del 11\4\2012 il Tribunale di Mantova condannava Conforti Edoardo,
Portesi Angelo, Portesi Luigi, Violini Alessandro e Violini Luigi (in qualità di legali
rappresentanti ed amministratori della s.r.l. Tecnocarpent, costruttrice e fornitrice della
macchina definita “Impilatore, disimpilatore automatico della carica di billette e
piattaforma immagazzinamento listelli”), per il delitto di omicidio colposo in danno di
Skabona Mark e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, irrogava
loro la pena (sospesa) di anni 1 mesi 6 di reclusione. Gli imputati venivano altresì
condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civile, con una
provvisionale di € 150.000,00.
Agli imputati era stato attribuita la responsabilità nella morte del predetto operaio
SKABONA Mark. Questi, operatore addetto al forno della fonderia della “Novellini
Industries s.r.l.” aveva avuto l’incarico di disimpilare un castello vuoto nella macchina
definita “impilatore, disimpilatore automatico della carica di billette e piattaforma
immagazzinamento listelli”, quindi doveva eseguire alcune operazioni all’interno della
predetta macchina, consistenti nel togliere manualmente i distanziali che
mantenevano solidali al castello i listelli delle file esterne, determinando, dopo
l’eliminazione dei distanziali dal corpo del castello, una condizione di instabilità della
fila di listelli posta, all’estremità superiore del castello stesso, che a causa di una
modesta perturbazione dell’equilibrio, verosimilmente generata dall’operatore,
provocava la caduta dei due listelli più elevati in altezza sopra lo Skabona, che
decedeva rimanendone schiacciato.
Gli imputati, nella descritta qualità, avevano violato l’obbligo, nella progettazione
dell’impilatore, di rispettare i requisiti di sicurezza delle normative armonizzate UNI,
non risultando, in particolare, soddisfatte le condizioni di stabilità dell’apparecchiatura
necessarie a rendere la macchina intrinsecamente sicura (cfr. punto 3.2 della norma UNI
EN 292/2), anche in relazione ad un eventuale uso scorretto della macchina che fosse
ragionevolmente prevedibile (come, nel caso di specie, il creare castelli con listelli
scarichi di billette): inoltre, avevano fornito un manuale di uso e manutenzione della
macchina carente di argomentazioni ed approfondimenti, non conforme agli standard
dettati dalle norme di armonizzazione UNI (UNIEN 292/2 pinto5.5) e D.P.R. 459,
allegato, punti 1.7.4. e 4.4., risultando, in particolare, mancanti dalle istruzioni
suddette, specifiche indicazioni sui limiti della macchina e sugli usi non consentiti,
sulle modalità di gestione dei listelli vuoti non inseriti nella buca della piattaforma di
immagazzinamento (che non li poteva materialmente contenere tutti), nonché
avvertenze sui pericoli derivante dai cd. rischi residui e, in particolare,
dall’impilamento dei castelli vuoti e dalla esistenza di aree pericolose per gli operatori,
nonché dalla possibilità di passaggio delle persone all’interno dell’area operativa della
macchina (Fatto acc. in Borgoforte MN 1’11.1.2007).
Con sentenza del 12\2\2013 la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia di
condanna e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, riduceva la pena a mesi
otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con motivi sovrapponibili,
lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione per non avere il
giudice di merito rilevato che l’incidente era stato esclusivo frutto di una
manomissione dell’impilatore fornito dalla “Tecnocarpent” ad opera della società
committente “Novellini”. Invero la “Tecnocarpent” non aveva fornito un macchinario
per realizzare castelli vuoti, cioè privi di billette. Infatti solo la presenza delle billette
rendeva stabile la struttura. Ciò era riscontrato dal fatto che la Novellini,
autonomamente e senza consultare la “Tecnocarpent”, aveva portato modifiche

2

RITENUTO in FATTO

1. I ricorsi sono fondati.
2. La corte di merito, nel confermare la condanna, ha osservato che :
– la costruzione di castelli vuoti, in fase di arresto e di avvio della macchina, non era
prevista nel manuale d’uso e non rientrava nell’utilizzo ordinario del macchinario, ciò
nonostante si trattava di un’attività da svolgere normalmente nella fonderia, due volte
l’anno, in occasione dell’arresto della produzione ordinaria, per l’inventario e la
pesatura dell’alluminio;
– dall’istruttoria svolta era emero che se il macchinario aveva una sua stabilità con il
pieno di billette, esso perdeva tale stabilità quando era privo di billette, tanto da
rendere necessario l’uso di distanziatori;
– secondo il perito, ing. Rossato, la creazione di una castello vuoto era un rischio
prevedibile di cui i progettisti avrebbero dovuto tener conto;
– la progettazione del macchinario era carente laddove non prendeva in
considerazione il trattamento dei listoni, del peso di 150 kg. ciascuno, nella fase di
fermo ed a castello vuoto e nulla era detto in proposito nelle istruzioni. Vero è che si
sarebbero potuti rimuovere, ma tenendo conto che in uso ve ne erano circa 280,
l’antieconomicità della operazione rendeva prevedibile l’operazione effettivamente
effettuata;
– gli imputati, quali legali responsabili della ditta fornitrice del macchinario, avevano
consentito la sua progettazione ed il suo uso, senza il rispetto delle norme vigenti, che
impongono di prendere in considerazione anche il volontario uso scorretto del
macchianario, quando questo, come nel caso di specie, sia ragionevolmente
prevedibile.
3. Ciò ricordato, osserva il collegio che la motivazione della sentenza d’appello
presenta due gravi lacune di motivazione.
In primo luogo, dopo avere premesso che la progettazione dei castelli era stata fatta
partendo dal presupposto che essi dovessero essere sempre carichi di billette (lunghi e
pesanti semilavorati di alluminio), ha ritenuto che la possibilità che essi fossero
“costruiti” anche scarichi di billette, avrebbe imposto ai progettisti di tenere conto di
tale rischio (costituito dalla instabilità dei pesanti listelli formanti la struttura del castello e
destinati a sostenere le billette su più piani. Instabilità inesistente allorchè il castello era
carico di billette, le quali con il loro peso davano stabilità alla struttura).

3

all’impilatore proprio per cercare di dare stabilità alle colonne esterne quando il
macchinario era scarico. Cosi facendo aveva introdotto un ulteriore rischio, non
previsto, nell’utilizzo del macchinario e cioè l’entrata di persone all’interno del castello
vuoto per operare e rimuovere le zanchette di ferro. Pertanto la causa dell’incidente
era dovuta esclusivamente alla condotta della società “Novellini”, che aveva
manomesso l’impilatore, consentendo la costruzione di castelli vuoti non previsti;
consentendo, previa rimozione della segregazione, l’ingresso di personale nell’area del
castello vuoto.
2.2. La erronea applicazione delle norme UNI-EN 292\1. Tali disposizioni prevedono
regole uniformi di diligenza per la sicurezza dei macchinari. Tali disposizioni
impongono ai progettisti di tenere in considerazione, ai fini della sicurezza, anche la
possibilità di un “uso scorretto” del macchinario. Nella nota alla disposizione si
specifica che il comportamento scorretto è quello “prevedibile” (una normale
trascuratezza), ma non vi rientra il deliberato proposito dell’uso scorretto. Il giudice di
merito, affermando che la dolosità dell’uso scorretto non escludeva la prevedibilità,
aveva fornito della disposizione una interpretazione disapplicativa in violazione di
legge.
CONSIDERATO in DIRITTO

(dep. 13/01/2006), Rv. 233174).

Per quanto detto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza, affinchè il
giudice di merito valuti se la creazione di castelli vuoti era necessaria per il ciclo
produttivo ovvero è stata una libera scelta del committente dettata da comodità e
risparmio di spesa (a tal fine verificando eventualmente le condizioni del contratto di
appalto), nonchè valutandone l’incidenza sulla causalità della condotta degli imputati;
se la manomissione del macchinario (pezzi saldati ed altro) sia stata finalizzata proprio
a tale scopo; se una condotta deliberata di tale tipo, con la creazione di un rischio
nuovo e non prevedibile, incida sulla colpevolezza degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2014
Il Presidente

La sentenza, ripercorrendo le argomentazioni del C.T. del P.M., evidenzia come non
era necessario creare castelli vuoti, in quanto era possibile sistemare i listelli nei
periodi di fermo dell’impianto, singolarmente anche all’esterno dell’impianto. Ciò però
comportava tempi di lavoro più lunghi e l’utilizzo di apparecchiature esterne, con
dilatazione dei tempi e dei costi, sia in fase di fermo che di ripresa dei lavori aziendali.
Se ne deduce da ciò che la creazione di castelli vuoti non era una necessità, ma una
scelta organizzativa della “Novellini” per ridurre tempi di lavoro e costi.
Di ciò vi era riscontro nel fatto che in taluni punti del castello vi erano delle staffe
saldate, con la finalità di rendere “solidali” a due a due i listelli centrali, in modo tale
da rendere la struttura più stabile. Tale manomissione della struttura effettuata dalla
“Novellini”, non prevista dalla casa costruttrice, rendeva palese la volontà di utilizzare
la struttura “vuota”.
Sul punto, nella sentenza impugnata, non viene valutata la incidenza della
manomissione del macchinario e dell’anomalo utilizzo sulla causalità della condotta
degli imputati.
Dal rilievo di tali circostanze di fatto, emergenti dal testo della motivazione delle
sentenze del giudice di merito, si evidenzia un’altra grave lacuna motivazionale della
pronuncia impugnata, laddove viene attribuita alla responsabilità degli imputati la
mancata previsione rischio di utilizzo di castelli vuoti.
Infatti se è vero che il progettista di un macchinario o di un impianto deve prevedere,
ai fini di sicurezza, anche la possibilità di un suo uso improprio, la possibilità di tale
prevedibilità deve arrestarsi di fronte ad un rischio “nuovo” creato deliberatamente
dall’utilizzatore.
Sul punto va ricordato che questa Corte ha stabilito il principio di diritto, secondo il
quale “Il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla
costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di
sicurezza …., a meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di
natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1216 del 26/10/2005 Ud.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA