Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35943 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35943 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Carluccio Gerardo, nato a Napoli il 16/11/1966,
avverso l’ordinanza del 10/04/2015 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore, avvocato Arturo Frojo , che ha concluso, chiedendo
l’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 ottobre 2013 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli applicò la misura della custodia cautelare in carcere a Di
Carluccio Gerardo, sottoposto ad indagini per i seguenti reati: partecipazione ad
associazione per delinquere di stampo camorristico (art. 416-bis cod. pen.),
intesa come clan Contini (capo 1); associazione per delinquere (art. 416 cod.
pen.) finalizzata alla commissione di delitti di attribuzione fittizia di valori ed
impiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche inerenti il
settore della gestione di impianti stradali di distribuzione di carburante ed

Data Udienza: 15/07/2015

annesse aree di ristoro (capo 27); intestazione fraudolenta di beni, ai sensi degli
artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992 (capo 28), con
l’aggravante di cui al d.l. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla legge n. 203
del 1991.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il
Tribunale di Napoli annullò l’impugnata ordinanza del 12 ottobre 2013
relativamente al capo 1, limitatamente al quale dispose formale scarcerazione

provvedimento impugnato, previa esclusione dell’aggravante di cui al d.l. n. 152
del 1991, art. 7, in relazione al reato associativo di cui al capo 27, sostituendo la
misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e dettando le
relative prescrizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli ed il difensore dell’indagato, avv. Arturo Frojo, proposero
distinti ricorsi per cassazione.
Il pubblico ministero denunciò la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà
della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva
annullato l’ordinanza custodiale con riferimento al delitto associativo di tipo
mafioso sub capo 1 ed escluso l’aggravante di cui al d.l. n. 152 del 1991, art. 7,
con riferimento al reato associativo semplice sub capo 27.
Il difensore, invece, dedusse la violazione dell’art. 416 cod. pen. e della
legge n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, con riguardo ai capi 27 e 28.

3. La Corte di cassazione, sezione quinta, con sentenza del 10 ottobre 2014,
in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annullò la suddetta ordinanza
del Tribunale del riesame di Napoli con rinvio allo stesso giudice per nuovo
esame; mentre rigettò il ricorso proposto da Di Carluccio Gerardo.
La motivazione di tale sentenza riporta testualmente le argomentazioni con
le quali era stato accolto altro ricorso del pubblico ministero avverso analoga
ordinanza del Tribunale del riesame, pertinente alla posizione di Di Carluccio
Ciro, fratello del ricorrente Di Carluccio Gerardo, ritenendo la Corte di legittimità
che le due posizioni fossero strettamente connesse tra loro: entrambi, infatti,
erano sottoposti ad indagini per il delitto di partecipazione all’associazione per
delinquere di tipo camorristico (clan Contini) e all’ulteriore associazione
finalizzata al reimpiego di proventi illeciti; nei riguardi di entrambi era stata
annullata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto associativo di
tipo camorristico (citato capo 1) e, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 7
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dell’indagato se non detenuto per altra causa; riformò per il resto il

d.l. n. 152 del 1991, per l’ulteriore reato associativo finalizzato al reimpiego di
capitali illeciti (citato capo 27).
La ragione dell’annullamento si sostanziava nell’erronea impostazione
metodologica dell’ordinanza per la ritenuta valutazione atomistica, da parte del
Tribunale del riesame, delle emergenze investigative e per l’ingiustificato
sottodimensionamento della valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Tale
canone valutativo aveva indotto il giudice del riesame, secondo la Corte di

globale e non parcellizzata, le risultanze investigative avrebbero potuto e dovuto
essere inquadrate, considerata la molteplicità di elementi indiziari indicati
nell’ordinanza genetica, la cui ricostruzione, in prospettiva d’assieme, era
astrattamente idonea, ad avviso della Corte di cassazione, a consentire un
positivo apprezzamento della legittimità della custodia cautelare dell’indagato
anche in ordine alla più grave impostazione accusatoria a norma dell’art. 416-bis
cod. pen. e della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. E,
al riguardo, la sentenza della Corte richiama gli esiti delle disposte intercettazioni
telefoniche e ambientali, le plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, i
documenti acquisiti, menzionando specificamente le dichiarazioni rese dal
collaboratore De Feo e l’episodio dell’acquisizione dell’area di servizio Esso
“Scudillo”, presso la tangenziale di Napoli, come esempi di elementi indiziari che,
isolatamente considerati, erano stati svalutati dal Tribunale mentre apprezzati in
sinergia con tutti gli altri dati investigativi avrebbero potuto acquisire valenza
dimostrativa del rapporto di partecipazione organica (e non solo di compiacente
disponibilità o di mera solidarietà) che legava Di Carluccio Ciro, fratello di
Gerardo, ad esponenti apicali del clan camorristico Contini in funzione della
gestione e dell’utile reimpiego delle risorse finanziarie del sodalizio criminale.
Corollario della necessaria rivisitazione unitaria di quella che la sentenza di
annullamento definisce cospicua messe di elementi sintomatici della
partecipazione di Di Carluccio (Ciro) all’associazione camorristica è stata ritenuta
la rivalutazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del
1991, la cui esclusione era stata giustificata dal Tribunale del riesame con la
ritenuta insussistenza di una valida piattaforma indiziaria a sostegno della
partecipazione dell’indagato al sodalizio camorristico de quo.
Le predette argomentazioni, testualmente trascritte -come si è detto- dalla
coeva sentenza di annullamento emessa dalla Corte, sezione quinta, nei riguardi
di Di Carluccio Ciro, sono utilizzate a sostegno dell’annullamento dell’ordinanza
del Tribunale del riesame nei confronti di Di Carluccio Gerardo, con riguardo al
quale viene sottolineata, in particolare, la mancanza di adeguata considerazione
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legittimità, a perdere di vista la prospettiva di fondo nella quale, in una visione

della vicenda, ritenuta emblematica, di acquisizione del distributore Esso
“Scudillo”, ubicato sulla tangenziale di Napoli, da parte dei fratelli Di Carluccio
Gerardo e Antonio (e non di Ciro direttamente), e l’omessa valutazione delle
dichiarazioni del collaboratore De Feo nella parte riguardante lo stesso Di
Carluccio Gerardo.

4. Il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, con

l’ordinanza genetica emessa il 12 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di Di Carluccio Gerardo anche con
riguardo al delitto di partecipazione ad associazione di tipo camorristico (clan
Contini) di cui al capo 1, e alla circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n.
152 del 1991, contestata al capo 27, ripristinando pertanto la misura della
custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato.
A sostegno della decisione, richiamata l’impostazione motivazionale della
Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, il Tribunale ha riesaminato
tutti gli elementi investigativi pertinenti a Di Carluccio Ciro e ritenuti estensibili a
Di Carluccio Gerardo, sussistendo stretta correlazione sul piano sostanziale e
formale, secondo la Corte del giudizio rescindente, tra le posizioni dei fratelli Di
Carluccio, tutti coinvolti nella gestione di plurime attività economiche ritenute
strumento di reimpiego dei capitali illeciti del clan camorrista, Contini, al quale
Ciro e Gerardo Di Carluccio sarebbero intranei, con ruolo dirigenziale del primo
nel settore imprenditoriale.
In particolare, sono stati riepilogati i seguenti elementi indiziari, limitandosi
qui all’elenco di essi secondo un criterio prevalentemente (ma non
esclusivamente) cronologico: a) gli esiti delle indagini svolte negli anni 20022005 (intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e pedinamento della
polizia giudiziaria), in concomitanza con la lunga latitanza di Contini Edoardo,
capo dell’omonimo clan camorristico, da cui sarebbe emerso che Di Carluccio
Ciro era una sorta di “fiduciario omnibus” del Contini col quale si sarebbe anche
incontrato nel corso della sua latitanza (citate telefonate del 14/04/2002,
3/05/2005 e 4/07/2005), oltre a trattenere rapporti con persone ritenute legate
al medesimo clan: tali Remaury Jean Claude e i fratelli Guidelli; b) gli esiti delle
intercettazioni eseguite nei mesi di aprile e maggio 2008 da cui sarebbe emerso
il ruolo di rilievo riconosciuto a Di Carluccio Ciro, nell’ambito dell’associazione,
per avere egli svolto opera di mediazione tra un imprenditore vessato dal clan,
Florio Salvatore, e i capi del medesimo sodalizio al fine di attenuare la pressione
estorsiva nei confronti del predetto Florio; c) le dichiarazioni del collaboratore di
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l’ordinanza del 10 aprile 2015, oggetto dell’attuale ricorso, ha confermato

giustizia De Feo Vincenzo, nell’anno 2010, già autista ed accompagnatore di
Bosti Ettore, detto “o’ Russ”, figlio del boss, Bosti Patrizio, circa gli investimenti
economici del clan Contini nel settore della distribuzione dei carburanti, con
l’indicazione di entrambi i fratelli Di Carluccio, Ciro e Gerardo, come gestori dei
capitali del sodalizio criminale in quel campo e anche in altre aree merceologiche
di ritenuto rilievo strategico; d) le dichiarazioni rese al pubblico ministero, in
data 16 dicembre 2012, da Vinciguerra Antonio, commerciante nel settore

Di Carluccio nella gestione del denaro del clan camorrista; e) le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia, Ferraiuolo Maurizio, appartenente al clan Stolder,
sempre con riguardo a Ciro Di Carluccio indicato come amministratore degli
interessi economici del sodalizio criminale; f) l’acquisizione, nell’anno 1997, della
gestione della stazione di servizio carburanti, Esso, in località “Scudillo”, sulla
tangenziale di Napoli, da parte dei fratelli Gerardo e Antonio Di Carluccio, già
imputati di estorsione e violenza privata nei confronti del precedente gestore
della medesima stazione, tale Trinchillo Mario, reati dai quali erano stati assolti:
tale vicenda, al di là del suo esito processuale, avrebbe un rilievo storico di
indubbia eloquenza, secondo il Tribunale, circa la strategia di arricchimento della
famiglia Di Carluccio grazie alla sua vicinanza alla criminalità organizzata, tenuto
conto della sproporzione tra il valore dell’attività acquisita e le inadeguate risorse
economiche degli stessi Di Carluccio, all’epoca, come emerso dalle compiute
indagini patrimoniali, e considerata altresì la cessazione dei fatti criminosi in
danno della stazione di servizio suddetta, una volta trasferita la gestione ai Di
Carluccio; g) le dichiarazioni di Maspi Giannino, in data 8/10/1997, circa
l’estorsione da lui subita ad opera di Ciro Di Carluccio e a favore di Annunziata
Egidio (componente di spicco del clan Contini), in relazione ad una cooperativa
(La Rinascita) di cui erano soci lo stesso Di Carluccio, Mantice Ciro, Annunziata
Egidio e Botta Salvatore, quest’ultimo attuale figura apicale del clan Contini; h)
le indagini del nucleo di polizia tributaria (NPT) nel 2003 e del gruppo di
investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza (GICO) nel
2006 sulla sproporzione tra i redditi dei componenti la famiglia Di Carluccio ed i
loro cospicui investimenti immobiliari e societari: gli esiti delle dette indagini e
delle disposte intercettazioni ambientali e telefoniche avevano consentito di
ricostruire, secondo il Tribunale, la consistente ricchezza patrimoniale e
finanziaria acquisita dai Di Carluccio non altrimenti giustificabile se non con
l’ipotizzato legame con la camorra; i) i “pizzini” rinvenuti in occasione dell’arresto
di Contini Edoardo contenenti le direttive del boss circa gli investimenti e le
attività commerciali di interesse del clan, ritenute coerenti con i settori economici
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dell’abbigliamento coinvolto in una vicenda usuraia, circa il ruolo di leader di Ciro

in cui era attivo Di Carluccio Ciro e con il ruolo a lui attribuito di gestore dei
capitali del sodalizio criminale attraverso operazioni di ripulitura ed intestazioni
fittizie, oggetto dei contestati reati fine, di cui alcuni commessi in concorso con i
fratelli, Gerardo e Antonio; I) gli ulteriori elementi investigativi depositati dal
pubblico ministero all’udienza del giudizio di rinvio davanti al Tribunale del
riesame il 10 aprile 2015 e, segnatamente: 11) il sequestro di prevenzione
disposto dal Tribunale di Napoli, il 19 gennaio 2015, a carico dei fratelli Di

Di Carluccio Eduardo, figlio di Ciro, e Piscopo Carlo (stretto collaboratore di Ciro
Di Carluccio) per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso,
intesa come clan Contini; 13) il sequestro preventivo d’urgenza, ex art. 321 cod.
proc. pen., a carico Di Carluccio Ciro, Eduardo e Gerardo, siccome indagati per
plurimi delitti previsti dall’art.

12-quinquies legge n. 356 del 1992, aggravati

dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991; 14) gli esiti delle intercettazioni dei colloqui, nel
carcere di Tolmezzo, tra Di Carluccio Ciro ed i suoi familiari nel gennaio 2015; 15)
i verbali delle dichiarazioni rese nel 2015 da De Rosa Teodoro, figlio di De Rosa
Giuseppe, esponente di rilievo del clan camorrista, autore di una recente scelta
collaborativa, il quale, pur non essendo ancora possibile esprimere un giudizio di
attendibilità a suo favore, aveva tuttavia fornito informazioni coerenti col quadro
indiziario già acquisito e aveva confermato il ruolo apicale di Di Carluccio Ciro
nella gestione degli interessi economici del sodalizio criminale e la partecipazione
anche del fratello Gerardo all’organizzazione camorrista nota come clan Contini.
Tutti i predetti elementi riguardanti la posizione di Di Carluccio Ciro si
riverberano, secondo l’ordinanza del Tribunale del rinvio, sulla posizione Di
Carluccio Gerardo, valorizzando in senso accusatorio le risultanze investigative
meno numerose, ma non per questo meno eloquenti a suo carico, tra cui la già
ricordata vicenda di acquisizione della stazione di servizio “Scudillo” da parte
dello stesso Gerardo Di Carluccio e del fratello Antonio, evidenziante la
sproporzione tra gli investimenti degli indagati in settori strategici di interesse
del clan Contini, come aliunde emerso, e le risorse economiche a disposizione
degli stessi Di Carluccio; le dichiarazioni del collaboratore De Feo circa il
coinvolgimento anche di Gerardo Di Carluccio, accanto al fratello Ciro, nella
gestione e reimpiego dei capitali dell’associazione criminale; gli accertamenti
eseguiti dalla guardia di finanza e cristallizzati nelle imputazioni di cui ai capi 27
e 28, rispettivamente associazione finalizzata all’impiego di denaro di
provenienza delittuosa e trasferimento fraudolento di valori, reati per i quali sono
già stati ritenuti gravi gli indizi di colpevolezza nella prima ordinanza del

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Carluccio Ciro e Gerardo; 12) il provvedimento di fermo cui erano stati sottoposti

Tribunale del riesame del 12 ottobre 2013, sul punto non annullata dalla
sentenza della Corte di cassazione del 10 ottobre 2014.
Il provvedimento del Tribunale del rinvio ha ritenuto, quindi, sussistenti i
gravi indizi di colpevolezza a carico di Gerardo Di Carluccio come partecipante
all’associazione camorrista Contini, insieme al fratello Ciro, e, di conseguenza,
sussistenti anche i gravi indizi della finalità di agevolazione del sodalizio criminale
perseguita con la costituzione di ulteriore associazione per delinquere

all’impiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche,
specialmente nel settore della gestione degli impianti stradali di distribuzione del
carburante (capo 27).
Sono state, inoltre, confermate dal Tribunale del rinvio le esigenze cautelari
non intaccate dall’annullamento parziale disposto dalla Corte, sulla base del
giudizio di pericolosità sociale di Gerardo Di Carluccio, come espresso nella prima
ordinanza di riesame cautelare, ed è stata ritenuta adeguata la sola misura della
custodia in carcere per la riconosciuta gravità indiziaria del delitto di
partecipazione ad associazione di tipo camorrista e per il ritenuto impegno
ancora attuale dei fratelli Di Carluccio nella cura degli affari di famiglia, sia
nell’interesse del proprio nucleo, sia in quello dell’organizzazione criminale celata
alle loro spalle, come sarebbe emerso dalle recenti intercettazioni di colloqui in
carcere tra Di Carluccio Ciro (rimasto detenuto pur dopo l’annullamento parziale,
anche nei suoi confronti, del provvedimento di custodia cautelare di cui alla
prima ordinanza di riesame) ed i suoi congiunti.

5. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del rinvio, che ha confermato
l’ordinanza genetica nei confronti di Di Carluccio Gerardo e, perciò, ripristinato la
custodia cautelare in carcere a suo carico, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato tramite il difensore, avvocato Arturo Frojo, che articola le seguenti
censure.
5.1. Un primo motivo denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta gravità indiziarla per
il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per la circostanza aggravante prevista
dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Il ricorrente espone, in via generale, le seguenti censure metodologiche alla
costruzione motivazionale dell’ordinanza impugnata: a) il Tribunale del rinvio non
avrebbe apprezzato criticamente i singoli indizi poiché si sarebbe limitato a
riportare quelli indicati nell’ordinanza genetica, senza tener conto delle specifiche
argomentazioni contrarie esposte dalla difesa dell’indagato e consegnate in due
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specificamente finalizzata, come si è detto, alle intestazioni fittizie di beni e

memorie depositate l’11 marzo 2015 e il

10 aprile 2015, entrambe allegate

all’attuale ricorso; in particolare sarebbero stati riabilitati acriticamente indizi già
ritenuti neutri e, comunque, non gravi nella prima ordinanza del Tribunale del
riesame parzialmente annullata, senza giustificare le ragioni di tale diverso
apprezzamento; b) nella collazione del materiale indiziario, da sottoporre a
valutazione integrata e unitaria secondo il principio richiamato nella sentenza di
annullamento, il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla sola posizione di Di

rispettoso dei rilievi difensivi, totalmente ignorati: in sintesi, la motivazione
pertinente alla posizione cautelare di Gerardo Di Carluccio si sarebbe risolta nel
mero richiamo dei pretesi indizi sussistenti a carico del fratello coindagato, Ciro,
e anche la considerazione unitaria dei detti indizi si sarebbe risolta nella mera
sommatoria di essi e nel pedissequo appiattimento sulle argomentazioni
contenute nell’ordinanza cautelare genetica; c) così operando il Tribunale
avrebbe travisato le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento,
interpretandole arbitrariamente in chiave esclusivamente accusatoria, mentre la
Corte di cassazione si era limitata a sottolineare, nell’ambito del sindacato a lei
spettante, l’esigenza di una rivalutazione dei singoli indizi e specialmente di una
considerazione anche unitaria di essi, senza escludere in tali operazioni il
doveroso confronto con le diverse letture delle risultanze investigative proposte
dalla difesa, rimaste in realtà totalmente obliterate nell’ordinanza impugnata.
Il ricorrente, premessa questa critica generale alla metodologia
motivazionale seguita dal Tribunale del rinvio, ripropone le critiche ai singoli
elementi indiziari considerati come gravi a carico di Ciro Di Carluccio ed estesi a
Gerardo Di Carluccio, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione
all’associazione camorrista Contini e partecipe ad un’associazione finalizzata al
reimpiego dei capitali del clan con l’aggravante della finalità di agevolazione
mafiosa.
Alle analitiche critiche difensive, illustrate nelle memorie depositate nel
giudizio di rinvio, delle quali ampie sezioni sono testualmente trascritte nel
ricorso, non sfugge alcuno degli elementi indiziari rappresentati nel
provvedimento impugnato e sopra elencati.
Il ricorrente ripercorre, infatti, tutti e ciascuno dei predetti elementi per
svelarne la fragilità e l’inconsistenza illogicamente misconosciuta dal Tribunale e,
in particolare, limitandosi anche qui alla sola elencazione, denuncia: a) la
asintomaticità di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dei rapporti tra
Ciro Di Carluccio, da un parte, e moglie e figlia di Contini Edoardo, dall’altra,
durante la latitanza di quest’ultimo, trattandosi di relazioni meramente personali
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Carluccio Ciro, e, ancora una volta, senza un esame critico e dialetticamente

e non emergendo dai dialoghi captati incontri effettivi tra il Contini e il Di
Carluccio (Ciro), quest’ultimo mai neppure indagato per favoreggiamento del
boss all’epoca latitante; b) l’irrilevanza dei rapporti tra Ciro Di Carluccio e Jean
Claude Remaury (cittadino francese che aveva aiutato i Contini in un’operazione
chirurgica cui fu sottoposta, in Francia, la nipotina del boss); c) la mancata
partecipazione di Ciro Di Carluccio alla cooperativa “La Rinascita” nel periodo in
cui entrarono in essa presunti appartenenti al clan Contini tra cui Mantice Ciro,

economici della consorteria criminale; d) l’inidoneità indiziaria delle dichiarazioni
di Vinciguerra Antonio che neppure aveva riconosciuto fotograficamente Ciro Di
Carluccio e che aveva fornito solo notizie apprese de relato dal suo creditore,
Cristarelli Giuseppe, interessato ad intimorirlo per ottenere il pagamento delle
fatture emesse, vantando pretesi suoi legami con la criminalità organizzata
locale; e) la inconsistenza degli ulteriori elementi indiziari di cui agli atti
depositati dal pubblico ministero all’udienza del 13 marzo 2015 davanti al
Tribunale del rinvio (intercettazioni dei colloqui in carcere tra Ciro Di Carluccio e
congiunti e intercettazioni ambientali presso l’abitazione di Piscopo Carlo, agli
arresti domiciliari, coimputato dei fratelli Di Carluccio per il reato previsto
dall’art. 416 cod. pen. ) di cui al capo 27: nei confronti del Piscopo, come di
Aterrano Vincenzo, entrambi coindagati del delitto previsto dall’art. 12-quinquies
legge n. 356 del 1992, non sono stati ravvisati legami con l’organizzazione
criminale Contini; il Tribunale del riesame, inoltre, con ordinanza del 30 marzo
2015, ha annullato la misura coercitiva applicata nei confronti Eduardo Di
Carluccio, figlio di Ciro, già sottoposto a fermo e a custodia cautelare); f) le
uniche fonti di accusa si risolverebbero, pertanto, nelle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia che sarebbero vaghe e generiche specialmente sul conto
dei fratelli di Ciro, Gerardo e Antonio Di Carluccio; in particolare, il giovanissimo
collaboratore, De Feo Vincenzo, nato a Napoli il 17 settembre 1990, è già stato
ritenuto inattendibile nel processo per l’omicidio di tale Fontanarosa Ciro,
commesso nell’aprile 2009, di cui era imputato Bosti Ettore, assolto dalla Corte
di assise di Napoli: illogicamente l’ordinanza impugnata avrebbe svalutato tale
accertamento di inattendibilità senza confrontarsi criticamente con í rilievi
difensivi e le risultanze processuali già acquisite al riguardo; ad analoga critica è
sottoposta dal ricorrente la collaborazione appena iniziata di De Rosa Teodoro,
solo genericamente accusatore nei confronti di Gerardo Di Carluccio, sul quale lo
stesso Tribunale del rinvio ha sospeso il giudizio di attendibilità; l’ordinanza
impugnata avrebbe illogicamente svalorizzato il fatto che nessun altro dei pur
numerosi collaboratori che hanno riferito sul clan Contini indica i fratelli Di
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che si assume predecessore di Ciro Di Carluccio nella gestione degli interessi

Carluccio come affiliati al medesimo sodalizio e, in proposito, il ricorrente
richiama le dichiarazioni del collaboratore De Magistris Ciro il quale non ha
riconosciuto fotograficamente Di Carluccio Ciro e ha riferito di ignorarne anche il
nome nell’interrogatorio reso il 12 dicembre 2013; g) una particolare attenzione
è riservata alla vicenda della stazione di servizio Esso in località “Scudillo”,
acquisita da Gerardo e Antonio Di Carluccio, con riguardo alla quale il Tribunale
avrebbe illogicamente svalutato l’assoluzione dei predetti fratelli dagli ipotizzati

sentenza divenuta irrevocabile il 10 novembre 2005, e i rigorosi controlli cui le
società petrolifere, uniche proprietarie delle stazioni di servizio, sottopongono la
gestione delle stesse, non segnalanti, nel caso di specie, alcuna anomalia.
In sintesi, secondo il ricorrente, proprio la valutazione unitaria del quadro
indiziario, indicata nella sentenza di annullamento, rivelerebbe la grave carenza
e contraddittorietà di esso, privo delle caratteristiche di gravità, precisione e
concordanza previste dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di
Gerardo Di Carluccio.
5.2. Con un secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
I pochi collaboratori di giustizia che riferiscono sulla presunta partecipazione
di Ciro Di Carluccio all’associazione camorrista Contini non sarebbero stati
sottoposti al vaglio di attendibilità postulato dall’art. 192, commi 3 e 4, del
codice di rito e indicherebbero solo genericamente Gerardo Di Carluccio come
vicario del fratello Ciro.
5.3. Il terzo ed ultimo motivo deduce, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in tema di sussistenza delle esigenze
cautela ri.
Generica sarebbe la motivazione sull’attualità di tali esigenze e, in
particolare, nei colloqui recentemente intercettati tra Piscopo Carlo (coindagato
del ricorrente) e Costanza Gioacchino, nel gennaio 2015, sarebbe emersa la
presa di distanza di Gerardo Di Carluccio dalle vicende che qui interessano; si
aggiunge che sia Gerardo che Antonio Di Carluccio sono incensurati e, nel corso
degli arresti dorniciliari, entrambi avevano tenuto un comportamento del tutto
corretto.
Ne consegue, anche alla luce della nuova disciplina in materia di misure
cautelari entrata in vigore 1’8 maggio u.s., un giorno dopo il deposito
dell’ordinanza impugnata, l’insussistenza delle esigenze cautelari siccome prive
del requisito dell’attualità nei riguardi di entrambi i fratelli Di Carluccio, Gerardo
e Antonio, e risultando, comunque, adeguate misure meno afflittive.
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reati di estorsione e violenza privata in danno del precedente gestore, giusta

Per tutte le ragioni che precedono il ricorrente ha chiesto, pertanto,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Le critiche metodologiche formulate dal ricorrente trovano palese

formalmente uniformandosi al principio enunciato nella sentenza di annullamento
emessa dalla quinta sezione penale di questa Corte, si limita in realtà ad
elencare gli elementi indiziari, così come indicati nell’ordinanza cautelare
genetica, senza sottoporli a vaglio critico e ignorando totalmente i rilievi difensivi
esposti nelle due memorie dell’Il marzo e

10 aprile 2015, depositate nel

medesimo giudizio di rinvio, le quali confutano, rispettivamente, gli indizi raccolti
prima e dopo le ultime acquisizioni investigative con la recentissima
collaborazione intrapresa da De Rosa Teodoro nel gennaio del corrente anno.
L’assenza di alcun vaglio critico dei singoli indizi nella loro intrinseca
consistenza e l’omesso confronto di essi con gli specifici elementi contrari addotti
dalla difesa nelle predette memorie, oltre a violare il metodo necessariamente
dialettico di formazione del convincimento del giudice anche in sede cautelare,
come si evince dal chiaro disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc.
pen., che trova oggi espresso (ma non nuovo) richiamo nel canone di giudizio cui
è vincolato il Tribunale del riesame a norma dell’art. 309, comma 9, ultimo
periodo, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 11, comma 3, della legge 16 aprile
2015, n. 47, in vigore dall’8 maggio 2015, ha determinato una sostanziale
elusione del principio interpretativo enunciato nella sentenza di annullamento del
10 ottobre 2014 che, nel postulare una valutazione integrata degli indizi, non
intendeva evidentemente riferirsi alla mera sommatoria di essi, quale emerge
dall’ordinanza impugnata, e non avallava pertanto alcuna aberrante abdicazione
al criterio critico e dialettico di valutazione dei medesimi indizi anche alla luce
delle nuove acquisizioni investigative successive alla sentenza di annullamento,
come sopra riassunte, sottoposte a puntuale critica nella più recente memoria
difensiva del 1° aprile 2015 che non risulta neppure menzionata nell’ordinanza
impugnata.

2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza de qua con rinvio per
nuovo esame al Tribunale del riesame di Napoli che, nella valutazione del
materiale indiziario, si atterrà ai corretti canoni critici e dialettici come sopra
11

rispondenza nella tecnica redazionale dell’ordinanza impugnata, la quale, solo

Trasmessa copia ex art. 29
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, II
enunciati, tenendo conto in particolare degli elementi forniti dalla difesa nelle
memorie dell’Il marzo 2015 e del 10 aprile 2015.
La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

La Corte,
a scioglimento della riserva assunta il 14 luglio 2015,
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 15 luglio 2015.

P.Q.M.

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