Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35942 del 15/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35942 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Carluccio Antonio, nato a Napoli il 07/03/1962,
avverso l’ordinanza del 10/04/2015 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore, avvocato Arturo Frojo, che ha concluso chiedendo, chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 ottobre 2013 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli applicò la misura della custodia cautelare in carcere a Di
Carluccio Antonio, sottoposto ad indagini per i seguenti reati: associazione per
delinquere (art. 416 cod. pen.) finalizzata alla commissione di delitti di
attribuzione fittizia di valori ed impiego di denaro di provenienza delittuosa in
attività economiche inerenti il settore della gestione di impianti stradali di
distribuzione di carburante ed annesse aree di ristoro (capo 27); intestazione
fraudolenta di beni, ai sensi della legge n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, con

Data Udienza: 15/07/2015

gli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. (capo 28), con l’aggravante di cui al d.l. n. 152
del 1991, art. 7, convertito dalla legge n. 203 del 1991.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il
Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10 febbraio 2014, in parziale riforma del
provvedimento impugnato, previa esclusione dell’aggravante di cui alla legge n.
203 del 1991, art. 7, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli ed il difensore dell’indagato, avv. Arturo Frojo, proposero
distinti ricorsi per cassazione.
Il pubblico ministero denunciò la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà
della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui aveva
annullato l’ordinanza custodiale con riferimento all’esclusione dell’aggravante di
cui al d.l. n. 152 del 1991, art. 7; il difensore dedusse, invece, ai sensi dell’art.
606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 416
cod. pen. e alla legge n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, nonché vizio della
motivazione, con riguardo ai capi 27 e 28.

3. La Corte di cassazione, sezione quinta, con sentenza del 10 ottobre 2014,
in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annullò la suddetta ordinanza
del Tribunale del riesame di Napoli con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo
esame; mentre rigettò il ricorso proposto da Di Carluccio Antonio.
La motivazione di tale sentenza riporta testualmente le argomentazioni con
le quali era stato accolto altro ricorso del pubblico ministero avverso la
medesima ordinanza del Tribunale del riesame, pertinente alla posizione di Di
Carluccio Ciro, fratello del ricorrente Di Carluccio Antonio, ritenendo la Corte di
legittimità che le posizioni dei fratelli Di Carluccio fossero strettamente connesse
tra loro: entrambi sottoposti ad indagini per il delitto di partecipazione
all’associazione finalizzata al reimpiego di proventi illeciti, di cui Ciro Di Carluccio
ritenuto promotore e organizzatore (citato capo 27), ed entrambi destinatari di
annullamento dell’ordinanza applicativa di misura coercitiva limitatamente alla
circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per il suddetto reato
associativo.
La ragione dell’annullamento si sostanziava nell’erronea impostazione
metodologica dell’ordinanza per la ritenuta valutazione atomistica, da parte del
Tribunale del riesame, delle emergenze investigative e per l’ingiustificato
sottodinnensionamento della valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Tale
2

degli arresti domiciliari, dettando le relative prescrizioni.

canone valutativo aveva indotto il giudice del riesame, secondo la Corte di
legittimità, a perdere di vista la prospettiva di fondo nella quale, in una visione
globale e non parcellizzata, le risultanze investigative avrebbero potuto e dovuto
essere inquadrate, considerata la molteplicità di elementi indiziari indicati
nell’ordinanza genetica, la cui ricostruzione, in prospettiva d’assieme, era
astrattamente idonea, ad avviso della Corte di cassazione, a consentire un
positivo apprezzamento della legittimità della misura cautelare anche con

del 1991. E, al riguardo, la sentenza della Corte richiama gli esiti delle
intercettazioni telefoniche e ambientali, le plurime dichiarazioni di collaboratori di
giustizia, le acquisizioni documentali, menzionando specificamente le
dichiarazioni rese dal collaboratore De Feo e l’episodio dell’acquisita gestione
dell’area di servizio Esso “Scudillo”, presso la tangenziale di Napoli, come esempi
di elementi indiziari che, isolatamente considerati, erano stati svalutati dal
Tribunale mentre apprezzati in sinergia con tutti gli altri dati investigativi
avrebbero potuto acquisire positiva valenza dimostrativa del rapporto di
partecipazione organica (e non solo di compiacente disponibilità o di mera
solidarietà) che legava Di Carluccio Ciro, fratello di Antonio, ad esponenti apicali
del clan camorristico Confini al fine della gestione e dell’utile reimpiego delle
risorse finanziarie del sodalizio criminale. Corollario della necessaria rivisitazione
unitaria di quella che la sentenza di annullamento definisce cospicua messe di
elementi sintomatici della partecipazione di Di Carluccio (Ciro) all’associazione
camorristica è stata ritenuta la rivalutazione della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 legge n. 203 del 1991, la cui esclusione era stata giustificata dal
Tribunale del riesame con la ritenuta insussistenza di una valida piattaforma
indiziaria a sostegno della partecipazione dei fratelli di Antonio, Ciro e Gerardo Di
Carluccio, al sodalizio camorristico de quo.
Le predette argomentazioni, testualmente trascritte -come si è detto- dalla
coeva sentenza di annullamento emessa dalla Corte, sezione quinta, nei
confronti di Di Carluccio Ciro, sono utilizzate a sostegno dell’annullamento
dell’ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti di Di Carluccio Antonio, con
riguardo al quale viene sottolineata la mancanza di adeguata giustificazione
dell’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale di cui sopra.

4. Il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, con
ordinanza del 10 aprile 2015, oggetto dell’attuale ricorso, ha confermato
l’ordinanza genetica emessa il 12 ottobre 2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di Di Carluccio Antonio con
3

riguardo alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152

riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n.
152 del 1991, contestata al capo 27, ma, in riforma della medesima ordinanza,
ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, dettando le relative
prescrizioni.
A sostegno della decisione, richiamata l’impostazione motivazionale della
Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, il Tribunale ha riesaminato
tutti gli elementi investigativi pertinenti a Di Carluccio Ciro, sussistendo stretta

rescindente, tra le posizioni dei fratelli Di Carluccio, tutti coinvolti nella gestione
di plurime attività economiche ritenute strumento di reimpiego dei capitali illeciti
del clan camorrista, Contini, al quale Ciro Di Carluccio sarebbe intraneo con ruolo
dirigenziale nel settore imprenditoriale.
In particolare, sono stati riepilogati i seguenti elementi indiziari, limitandosi
qui all’elenco di essi secondo un criterio prevalentemente (ma non
esclusivamente) cronologico: a) gli esiti delle indagini svolte negli anni 20022005 (intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e pedinamento della
polizia giudiziaria), in concomitanza con la lunga latitanza di Contini Edoardo,
capo dell’omonimo clan camorristico, da cui sarebbe emerso che Di Carluccio
Ciro era una sorta di “fiduciario omnibus” del Contini col quale si sarebbe anche
incontrato nel corso della sua latitanza (citate telefonate del 14/04/2002,
3/05/2005 e 4/07/2005), oltre a trattenere rapporti con persone ritenute legate
al medesimo clan: tali Remaury Jean Claude e i fratelli Guidelli; b) gli esiti delle
intercettazioni eseguite nei mesi di aprile e maggio 2008 da cui sarebbe emerso
il ruolo di rilievo riconosciuto a Di Carluccio Ciro, nell’ambito dell’associazione,
per avere egli svolto opera di mediazione tra un imprenditore vessato dal clan,
Florio Salvatore, e i capi del medesimo sodalizio al fine di attenuare la pressione
estorsiva nei confronti del Florio; c) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
De Feo Vincenzo, nell’anno 2010, già autista ed accompagnatore di Bosti Ettore,
detto “o’ Russ”, figlio del boss, Bosti Patrizio, circa gli investimenti economici del
clan Contini nel settore della distribuzione dei carburanti, con l’indicazione di
entrambi i fratelli Di Carluccio, Ciro e Gerardo, come gestori dei capitali del
sodalizio criminale in quel campo e anche in altre aree merceologiche di ritenuto
rilievo strategico; d) le dichiarazioni rese al pubblico ministero, in data 16
dicembre 2012, da Vinciguerra Antonio, commerciante nel settore
dell’abbigliamento coinvolto in una vicenda usuraia, circa il ruolo di leader di Ciro
Di Carluccio nella gestione del denaro del clan camorrista; e) dichiarazioni del
collaboratore di giustizia, Ferraiuolo Maurizio, appartenente al clan Stolder,
sempre con riguardo a Ciro Di Carluccio indicato come amministratore degli
4

correlazione sul piano sostanziale e formale, secondo la Corte del giudizio

interessi economici del sodalizio criminale; f) l’acquisizione, nell’anno 1997, della
gestione della stazione di servizio carburanti, Esso, in località “Scudillo”, sulla
tangenziale di Napoli, da parte dei fratelli Gerardo e Antonio Di Carluccio, già
imputati di estorsione e violenza privata nei confronti del precedente gestore,
Trinchillo Mario, reati dai quali erano stati assolti: tale vicenda, al di là del suo
esito processuale, avrebbe un rilievo storico di indubbia eloquenza, secondo il
Tribunale, circa la strategia di arricchimento della famiglia Di Carluccio grazie alla

valore dell’attività acquisita e le inadeguate risorse economiche dei Di Carluccio,
all’epoca, come emerso dalle compiute indagini patrimoniali, e considerata altresì
la cessazione dei fatti criminosi in danno della stazione di servizio suddetta, una
volta passata ai Di Carluccio; g) le dichiarazioni di Maspi Giannino, in data
8/10/1997, circa l’estorsione da lui subita ad opera di Ciro Di Carluccio a favore
di Annunziata Egidio (componente di spicco del clan Contini), in relazione ad una
cooperativa (La Rinascita) di cui erano soci lo stesso Di Carluccio, Mantice Ciro,
Annunziata Egidio e Botta Salvatore, quest’ultimo attuale figura apicale del clan
Contini; h) le indagini del nucleo di polizia tributaria (NPT) nel 2003 e del gruppo
di investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza (GICO) nel
2006 sulla sproporzione tra i redditi dei componenti la famiglia Di Carluccio ed i
loro cospicui investimenti immobiliari e societari: gli esiti delle dette indagini e
delle disposte intercettazioni ambientali e telefoniche avevano consentito di
ricostruire, secondo il Tribunale, la consistente ricchezza patrimoniale e
finanziaria dai Di Carluccio non altrimenti giustificabile se non con l’ipotizzato
legame con la camorra; i) i “pizzini” rinvenuti in occasione dell’arresto di Contini
Edoardo con le direttive del boss circa gli investimenti e le attività commerciali di
interesse del clan, ritenute coerenti con i settori economici in cui era attivo Di
Carluccio Ciro e con il ruolo a lui attribuito di gestore dei capitali del sodalizio
criminale attraverso operazioni di ripulitura ed intestazioni fittizie, oggetto dei
contestati reati fine, di cui alcuni commessi in concorso con i fratelli, Gerardo e
Antonio; I) gli ulteriori elementi investigativi depositati dal pubblico ministero
all’udienza del giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame il 10 aprile 2015
e, segnatamente: 11) il sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Napoli,
il 19 gennaio 2015, a carico dei fratelli Di Carluccio Ciro e Gerardo; 12) il
provvedimento di fermo cui erano stati sottoposti Di Carluccio Eduardo, figlio di
Ciro, e Piscopo Carlo (stretto collaboratore di Di Carluccio Ciro) per il delitto di
partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intesa come clan Contini; 13) il
sequestro preventivo d’urgenza, ex art. 321 cod. proc. pen., a carico Di Carluccio
Ciro, Eduardo e Gerardo, siccome indagati di plurimi delitti previsti dall’art. 125

sua vicinanza alla criminalità organizzata, tenuto conto della sproporzione tra il

quinquies legge n. 356 del 1992, aggravati dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991; 14) gli
esiti delle intercettazioni dei colloqui nel carcere di Tolmezzo tra Di Carluccío Ciro
ed i suoi familiari nel gennaio 2015; 15) i verbali delle dichiarazioni rese nel 2015
da De Rosa Teodoro, figlio di De Rosa Giuseppe, esponente di rilievo del clan
camorrista, autore di una recentissima scelta collaborativa, il quale, pur non
essendo ancora possibile esprimere un giudizio di attendibilità del suo contributo
ancora in fieri, aveva tuttavia fornito informazioni coerenti col quadro indiziario

gestione degli interessi economici del sodalizio criminale e la partecipazione
anche del fratello Gerardo all’organizzazione camorrista nota come clan Contini.
Tutti i predetti elementi riguardanti la posizione di Di Carluccio Ciro si
riverberano, secondo l’ordinanza del Tribunale del rinvio, sulla posizione Di
Carluccio Antonio, valorizzando in senso accusatorio le risultanze investigative
meno numerose, ma non per questo meno eloquenti a suo carico, tra cui la già
ricordata vicenda di acquisizione della stazione di servizio “Scudillo” da parte
dello stesso Antonio Di Carluccio e del fratello Gerardo, evidenziante la
sproporzione tra gli investimenti degli indagati in settori strategici di interesse
del clan Contini, come aliunde emerso, e le risorse economiche a disposizione
degli stessi Di Carluccio; e gli accertamenti eseguiti dalla guardia di finanza e
cristallizzati nelle imputazioni di cui ai capi 27 e 28, rispettivamente associazione
finalizzata all’impiego di denaro di provenienza delittuosa e trasferimento
fraudolento di valori, reati per i quali sono già stati ritenuti gravi gli indizi di
colpevolezza nella prima ordinanza del Tribunale del riesame del 12 ottobre
2013, sul punto non annullata dalla sentenza della Corte di cassazione del 10
ottobre 2014.
Il provvedimento del Tribunale del rinvio ha ritenuto, quindi, sussistenti i
gravi indizi di colpevolezza a carico di Antonio Di Carluccio con riguardo alla
finalità di agevolazione del sodalizio criminale perseguita con la partecipazione
ad associazione per delinquere di cui era stato promotore e organizzatore il
fratello Ciro, specificamente finalizzata, come si è detto, alle intestazioni fittizie
di beni e all’impiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche,
specialmente nel settore della gestione degli impianti stradali di distribuzione del
carburante (capo 27).
Sono state, inoltre, confermate dal Tribunale del rinvio le esigenze cautelari
non intaccate dall’annullamento parziale disposto dalla Corte, sulla base del
giudizio di pericolosità sociale di Antonio Di Carluccio, già espresso nella prima
ordinanza di riesame cautelare, ma è stata ritenuta adeguata a fronteggiare le

6

già acquisito e aveva confermato il ruolo apicale di Di Carluccio Ciro nella

medesime esigenze la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, sostituita
pertanto all’originaria custodia in carcere.

5. Avverso la predetta ordinanza del giudice cautelare di rinvio, ha proposto
ricorso per cassazione Di Carluccio Antonio tramite il difensore, avvocato Arturo
Frojo, che articola le seguenti censure nel medesimo atto in cui tratta
congiuntamente le posizioni anche degli altri fratelli Di Carluccio, Ciro e Gerardo.

comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per
il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per la circostanza aggravante prevista
dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Il ricorrente espone, in via generale, le seguenti censure metodologiche alla
costruzione motivazionale dell’ordinanza impugnata: a) il Tribunale del rinvio non
avrebbe apprezzato criticamente i singoli indizi poiché si sarebbe limitato a
riportare quelli indicati nell’ordinanza genetica, senza tener conto delle specifiche
argomentazioni contrarie esposte dalla difesa dell’indagato e consegnate in due
memorie depositate 1’11 marzo 2015 e il

10 aprile 2015, entrambe allegate

all’attuale ricorso; in particolare sarebbero stati riabilitati acriticamente indizi già
ritenuti neutri e, comunque, non gravi nella prima ordinanza del Tribunale del
riesame parzialmente annullata, senza giustificare le ragioni di tale diverso
apprezzamento; b) nella collazione del materiale indiziario, da sottoporre a
valutazione integrata e unitaria secondo il principio richiamato nella sentenza di
annullamento, il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla sola posizione di Di
Carluccio Ciro, e, ancora una volta, senza un esame critico e dialetticamente
rispettoso dei rilievi difensivi, totalmente ignorati: in sintesi, la motivazione
pertinente alla posizione cautelare di Gerardo Di Carluccio si sarebbe risolta nel
mero richiamo dei pretesi indizi sussistenti a carico del fratello coindagato, Ciro,
e anche la considerazione unitaria dei detti indizi si sarebbe risolta nella mera
sommatoria di essi e nel pedissequo appiattimento sulle argomentazioni
contenute nell’ordinanza cautelare genetica; c) così operando il Tribunale
avrebbe travisato le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento,
interpretandole arbitrariamente in chiave esclusivamente accusatoria, mentre la
Corte di cassazione si era limitata a sottolineare, nell’ambito del sindacato a lei
spettante, l’esigenza di una rivalutazione dei singoli indizi e specialmente di una
considerazione anche unitaria di essi, senza escludere in tali operazioni il
doveroso confronto con le diverse letture delle risultanze investigative proposte
dalla difesa, rimaste in realtà totalmente obliterate nell’ordinanza impugnata.

7

5.1. Un primo motivo denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,

Il ricorrente, premessa questa critica generale alla metodologia
motivazionale seguita dal Tribunale del rinvio, ripropone le critiche ai singoli
elementi indiziari considerati come gravi a carico di Ciro Di Carluccio ed estesi ai
fratelli e, segnatamente, ad Antonio Di Carluccio, ritenuto gravemente indiziato
di partecipazione all’associazione finalizzata al reimpiego dei capitali del clan con
l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.
Alle analitiche critiche difensive, illustrate nelle memorie depositate nel

ricorso, non sfugge alcuno degli elementi indiziari rappresentati nel
provvedimento impugnato e sopra elencati.
Il ricorrente ripercorre, infatti, tutti e ciascuno dei predetti elementi per
svelarne la fragilità e l’inconsistenza illogicamente misconosciuta dal Tribunale e,
in particolare, limitandosi anche qui alla sola elencazione, denuncia: a) la
asintomaticità di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dei rapporti tra
Ciro Di Carluccio, da un parte, e moglie e figlia di Contini Edoardo, dall’altra,
durante la latitanza di quest’ultimo, trattandosi di relazioni meramente personali
e non emergendo dai dialoghi captati incontri effettivi tra il Contini e il Di
Carluccio (Ciro), quest’ultimo mai neppure indagato per favoreggiamento del
boss all’epoca latitante; b) l’irrilevanza dei rapporti tra Ciro Di Carluccio e Jean
Claude Remaury (cittadino francese che aveva aiutato i Contini in un’operazione
chirurgica cui fu sottoposta, in Francia, la nipotina del boss); c) la mancata
partecipazione di Ciro Di Carluccio alla cooperativa “La Rinascita” nel periodo in
cui entrarono in essa presunti appartenenti al clan Contini tra cui Mantice Ciro,
che si assume predecessore di Ciro Di Carluccio nella gestione degli interessi
economici della consorteria criminale; d) l’inidoneità indiziaria delle dichiarazioni
di Vinciguerra Antonio che neppure aveva riconosciuto fotograficamente Ciro Di
Carluccio e che aveva fornito solo notizie apprese de relato dal suo creditore,
Cristarelli Giuseppe, interessato ad intimorirlo per ottenere il pagamento delle
fatture emesse, vantando pretesi suoi legami con la criminalità organizzata
locale; e) la inconsistenza degli ulteriori elementi indiziari di cui agli atti
depositati dal pubblico ministero all’udienza del 13 marzo 2015 davanti al
Tribunale del rinvio (intercettazioni dei colloqui in carcere tra Ciro Di Carluccio e
congiunti ed intercettazioni ambientali presso l’abitazione di Piscopo Carlo, agli
arresti domiciliari, coimputato dei fratelli Di Carluccio per il reato previsto
dall’art. 416 cod. pen., di cui al capo 27: nei confronti del Piscopo, come di
Aterrano Vincenzo, entrambi coindagati del delitto previsto dall’art. 12-quinquies
legge n. 356 del 1992, non sono stati ravvisati legami con l’organizzazione
criminale Contini; il Tribunale del riesame, inoltre, con ordinanza del 30 marzo
8

giudizio di rinvio, delle quali ampie sezioni sono testualmente trascritte nel

2015, ha annullato la misura coercitiva applicata nei confronti Eduardo Di
Carluccio, figlio di Ciro, già sottoposto a fermo ed a custodia cautelare); f) le
uniche fonti di accusa si risolverebbero, pertanto, nelle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia che sarebbero vaghe e generiche specialmente sul conto
dei fratelli di Ciro, Gerardo e Antonio Di Carluccio; in particolare, il giovanissimo
collaboratore, De Feo Vincenzo, nato a Napoli il 17 settembre 1990, è già stato
ritenuto inattendibile nel processo per l’omicidio di tale Fontanarosa Ciro,

di assise di Napoli: illogicamente l’ordinanza impugnata avrebbe svalutato tale
accertamento di inattendibilità senza confrontarsi criticamente con i rilievi
difensivi e le risultanze processuali già acquisite al riguardo; ad analoga critica è
sottoposta dal ricorrente la collaborazione appena iniziata di De Rosa Teodoro,
solo genericamente accusatore nei confronti di Gerardo Di Carluccio, sul quale lo
stesso Tribunale del rinvio ha sospeso il giudizio di attendibilità; l’ordinanza
impugnata avrebbe illogicamente svalorizzato il fatto che nessun altro dei pur
numerosi collaboratori che hanno riferito sul clan Contini indica i fratelli Di
Carluccio come affiliati al medesimo sodalizio e, in proposito, il ricorrente
richiama le dichiarazioni del collaboratore De Magistris Ciro il quale non ha
riconosciuto fotograficamente Di Carluccio Ciro e ha riferito di ignorarne anche il
nome nell’interrogatorio reso il 12 dicembre 2013; g) una particolare attenzione
è riservata alla vicenda della stazione di servizio Esso in località “Scudillo”,
acquisita da Gerardo e Antonio Di Carluccio, con riguardo alla quale il Tribunale
avrebbe illogicamente svalutato l’assoluzione dei predetti fratelli dagli ipotizzati
reati di estorsione e violenza privata in danno del precedente gestore, giusta
sentenza divenuta irrevocabile il 10 novembre 2005, ed i rigorosi controlli cui le
società petrolifere, uniche proprietarie delle stazioni di servizio, sottopongono la
gestione delle stesse, non segnalanti, nel caso di specie, alcuna anomalia.
In sintesi, secondo il ricorrente, proprio la valutazione unitaria del quadro
indiziario, indicata nella sentenza di annullamento, rivelerebbe la grave carenza
e contraddittorietà di esso, privo delle caratteristiche di gravità, precisione e
concordanza previste dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di
tutti i fratelli Di Carluccio e di Antonio in particolare.
5.2. Con un secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
I pochi collaboratori di giustizia che riferiscono sulla presunta partecipazione
di Ciro Di Carluccio all’associazione camorrista Contini non sarebbero stati
sottoposti al vaglio di attendibilità postulato dall’art. 192, commi 3 e 4, del

9

commesso nell’aprile 2009, di cui era imputato Bosti Ettore, assolto dalla Corte

codice di rito e indicherebbero solo genericamente Gerardo e Antonio Di
Carluccio come vicari del fratello Ciro.
5.3. Il terzo ed ultimo motivo deduce, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in tema di sussistenza delle esigenze
cautelari.
Generica sarebbe la motivazione sull’attualità di tali esigenze e, in
particolare, nei colloqui recentemente intercettati tra Piscopo Carlo (coindagato

presa di distanza di Gerardo Di Carluccio dalle vicende che qui interessano; si
aggiunge che sia Gerardo che Antonio Di Carluccio sono incensurati e, nel corso
degli arresti domíciliari, entrambi avevano tenuto un comportamento del tutto
corretto.
Ne consegue, anche alla luce della nuova disciplina in materia di misure
cautelari entrata in vigore l’8 maggio u.s., un giorno dopo il deposito
dell’ordinanza impugnata, l’insussistenza delle esigenze cautelari siccome prive
del requisito dell’attualità nei riguardi di entrambi i fratelli Di Carluccio, Gerardo
e Antonio, e risultando, comunque, adeguate misure meno afflittive degli arresti
domiciliari già concessi ad Antonio Di Carluccio.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorrente ha chiesto, pertanto,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Le critiche metodologiche formulate dal ricorrente trovano palese
rispondenza nella tecnica redazionale dell’ordinanza impugnata, la quale, solo
formalmente uniformandosi al principio enunciato nella sentenza di annullamento
emessa dalla quinta sezione penale di questa Corte, si limita in realtà ad
elencare gli elementi indiziari, così come indicati nell’ordinanza cautelare
genetica, senza sottoporli a vaglio critico e ignorando totalmente i rilievi difensivi
esposti nelle due memorie dell’Il marzo e

10 aprile 2015, depositate nel

medesimo giudizio di rinvio, le quali confutano, rispettivamente, gli indizi raccolti
prima e dopo le ultime acquisizioni investigative con la recentissima
collaborazione intrapresa da De Rosa Teodoro nel gennaio del corrente anno.
L’assenza di alcun vaglio critico dei singoli indizi nella loro intrinseca
consistenza e l’omesso confronto di essi con gli specifici elementi contrari addotti
dalla difesa nelle predette memorie, oltre a violare il metodo necessariamente
dialettico di formazione del convincimento del giudice anche in sede cautelare,
10

C4r

del ricorrente) e Costanza Gioacchino, nel gennaio 2015, sarebbe emersa la

come si evince dal chiaro disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc.
pen., che trova oggi espresso (ma non nuovo) richiamo nel canone di giudizio cui
è vincolato il Tribunale del riesame a norma dell’art. 309, comma 9, ultimo
periodo, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 11, comma 3, della legge 16 aprile
2015, n. 47, in vigore dall’8 maggio 2015, ha determinato una sostanziale
elusione del principio interpretativo enunciato nella sentenza di annullamento del
10 ottobre 2014 che, nel postulare una valutazione integrata degli indizi, non

dall’ordinanza impugnata, e non avallava pertanto alcuna aberrante abdicazione
al criterio critico e dialettico di valutazione dei medesimi indizi anche alla luce
delle nuove acquisizioni investigative successive alla sentenza di annullamento,
come sopra riassunte, sottoposte a puntuale critica nella più recente memoria
difensiva del 10 aprile 2015 che non risulta neppure menzionata nell’ordinanza
impugnata.

2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza de qua con rinvio per
nuovo esame al Tribunale del riesame di Napoli che, nella valutazione del
materiale indiziario, si atterrà ai corretti canoni critici e dialettici come sopra
enunciati, tenendo conto in particolare degli elementi forniti dalla difesa nelle
memorie dell’H marzo 2015 e del 10 aprile 2015.

P.Q.M.

La Corte,
a scioglimento della riserva assunta il 14 luglio 2015,
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso il 15 luglio 2015.

intendeva evidentemente riferirsi alla mera sommatoria di essi, quale emerge

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA