Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35941 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35941 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Hadri Rachid, nato in Marocco il 01/01/1976,
avverso il decreto del 6/10/2014 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, emesso il 6 ottobre 2014 a norma
dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 678, comma 1, dello
stesso codice, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato
l’inammissibilità del reclamo proposto da Hadri Rachid, ai sensi dell’art. 69-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.),
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna che aveva
dichiarato l’inammissibilità del beneficio della liberazione anticipata speciale
richiesta dall’Hadri, rilevando che la recente legge 21 febbraio 2014, n. 10, di

Data Udienza: 10/06/2015

conversione del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, aveva espressamente escluso la
maggiorazione della quota di liberazione anticipata (fino a 75 giorni) nei riguardi
dei condannati, come l’Hadri, per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis Ord.
Pen.

Avverso il decreto presidenziale suddetto ha proposto ricorso per

cassazione

l’Hadri

personalmente,

il

quale deduce

l’illegittimità del

provvedimento, avendo egli presentato la richiesta di liberazione anticipata
speciale prima che il decreto n. 146 del 2013 fosse convertito dalla legge n. 10
del 2014 con la modifica restrittiva dei requisiti di ammissione al beneficio.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria depositata il 26 febbraio
2015, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va subito rilevato che il reclamante ha posto una questione di diritto
intertemporale applicabile, mentre la declaratoria di inammissibilità, ai sensi
dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., suppone la “manifesta infondatezza
della richiesta per difetto delle condizioni di legge” ovvero la “mera
riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi”,
donde l’illegittimità della procedura de plano adottata nel caso in esame.
Il decreto impugnato deve essere, inoltre, annullato perché non emesso dal
Tribunale di sorveglianza, cui spetta la cognizione del reclamo in materia di
liberazione anticipata, bensì dal Presidente del medesimo Tribunale.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i reclami previsti
dall’ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una
procedura ormai giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi,
Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 13/01/2012, Parisi, Rv.
251678), con la conseguenza che si impone il rispetto delle norme che
disciplinano il relativo procedimento, le quali, in materia di liberazione anticipata,
sono poste dall’art.

69-bis

legge 26 luglio 1975, n. 354, con successive

modifiche, espressamente richiamante, in caso di reclamo, il procedimento di cui
all’art. 678 cod. proc. pen., a sua volta rinviante a quello previsto dall’art. 666
dello stesso codice.
Tale sistema normativo, in particolare, attribuisce al Magistrato di
sorveglianza la decisione de plano sull’istanza di liberazione anticipata e al
Tribunale di sorveglianza la cognizione del reclamo proponibile avverso tale
2

2.

decisione, con tutti i possibili esiti: inammissibilità, accoglimento o rigetto
dell’impugnazione.
In materia di liberazione anticipata, dunque, la dichiarazione di
inammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato, ove emessa dal
Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamo
a norma dell’art. 69-bis, commi 3 e 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce

determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), e
179, comma 1, cod. proc. pen.
La rilevata nullità formale, sotto il duplice profilo della procedura de plano
adottata e dell’organo monocratico, anziché collegiale, dichiarante
l’inammissibilità del reclamo, assorbe ogni altra questione.

2. Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 giugno 2015.

inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente che

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