Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35941 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35941 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MODERATU VALENTIN N. IL 23/05/1982
avverso la sentenza n. 225/2013 TRIBUNALE di FERMO, del
15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \ALierti 5-0
che ha concluso per

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ito, per la part

Udit i

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha condannato
Moderatu Valentin alla pena ritenuta equa in relazione al reato di cui all’art. 116,
co. 13 Cod. str.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia deducendo violazione di legge per essere stata dichiarata
inammissibile la richiesta di esame dell’imputato tempestivamente avanzata e
nonostante la mancata comparizione del medesimo fosse dovuta a causa di forza

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche quando l’esame,
richiesto dall’imputato, sia stato ammesso, la parte ha l’onere di manifestare la
persistenza del suo interesse all’effettiva assunzione dello stesso, opponendosi
se del caso alla chiusura del dibattimento, e ciò a pena di implicita rinuncia
dell’incombente
Va inoltre considerato che la mancata assunzione dei mezzi di prova già
ammessi non produce alcuna nullità del procedimento, laddove non sia stata
manifestata alcuna riserva alla chiusura dell’istruzione dibattimentale da parte di
chi tali mezzi aveva richiesti, nè opposizione delle altre parti processuali (Cass.
Pen. Sez. 3, 9135/2008 Rv. 239054 Fontolan – Massime precedenti Conformi: n.
9712 del 1995 Rv. 202348, n. 9712 del 1996 Rv. 206015, n. 9628 del 1998 Rv.
211280). In particolare, la mancata assunzione dell’esame dell’imputato, che ne
ha fatto richiesta (condizionata o meno), non produce – a prescindere dalla
ritualità della richiesta stessa – nessuna violazione di legge suscettibile di
censura in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1081 del 11/12/2009 – dep.
13/01/2010, Campo Dell’Orto, Rv. 245707).
3.2. Nel caso che occupa dal verbale di udienza – al quale questa Corte può
accedere in ragione della natura della censura – emerge che l’esame
dell’imputato era stato richiesto in sede di richieste istruttorie e che all’esito
dell’escussione del teste presente si è direttamente proceduto alla discussione
perché l’esame dell’imputato era reso impossibile dalla contumacia del
medesimo. Pertanto, non risponde al vero che la richiesta di esame sia stata
dichiarata inammissibile.
Orbene, se la contumacia risponde ad una legittima scelta dell’imputato,
essa però manifesta la volontà di non presenziare al dibattimento, sicchè egli
non può dolersi che il giudizio procede sino a conclusione senza arrestarsi per
consentirgli la partecipazione in qualità di dichiarante.

2

maggiore.

Peraltro, non vi è traccia in atti di una impossibilità del Moderatu ad essere
presente all’udienza di cui trattasi.
Va comunque aggiunto che la revoca disposta dal giudice di primo grado
dell’esame, richiesto dal difensore, dell’imputato non comparso all’udienza – nel
caso di specie implicita nella chiusura dell’istruttoria dibattimentale – non
comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l’imputato
presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell’art. 523 cod. proc.
pen (Sez. 2, n. 44945 del 11/10/2013 – dep. 07/11/2013, Mazzaferro, Rv.

3.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/3/2014.

257312).

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