Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35940 del 13/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35940 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da

MUNEROTTO Carlo, nato a Napoli il 9/10/1970,

avverso l’ordinanza in data 9 luglio 2014 della Corte di cassazione n. 3127/2014.

Letti gli atti e il ricorso;
sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 agosto 2014 dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto

Data Udienza: 13/08/2014

l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato Angela Porcelli, la quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Munerotto Carlo, tramite il suo difensore di fiducia, avvocato Angela
Porcelli, propone ricorso straordinario avverso l’ordinanza emessa il 9 luglio 2014
dalla settima sezione di questa Corte, con la quale è stato dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dallo stesso Munerotto avverso la sentenza di

qc`–

applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 13 dicembre 2013 per il
reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Contestualmente il Munerotto richiede la sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza impugnata.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce l’errore di fatto in cui sarebbe

decisione, e, segnatamente, dei risultati della consulenza tecnica sulla quantità di
hashish sequestrato al ricorrente, la quale sarebbe pari alla metà di quella
ritenuta dal giudice nella sentenza di patteggiamento.
La corretta lettura dei dati processuali avrebbe imposto l’esclusione della
circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla
detenzione dell’hashish, e la conseguente assunzione come pena base di quella
prevista per l’attuale art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., come riscritto a
seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, da ritenersi
reato più grave rispetto all’ulteriore violazione di detenzione di un modesto
quantitativo di cocaina.
La pena irrogata risulterebbe illegale e ciò giustificherebbe l’immediata
sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di questa Corte, che avrebbe
erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza fondata
sul palese travisamento di un rilevante presupposto di fatto, incidente sia sulla
qualificazione del reato contestato, sia sull’entità della pena ad esso applicabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso provvedimento
della Corte di cassazione di cui non sia stata ancora depositata la motivazione,
con la conseguente impossibilità di verificare l’errore materiale o di fatto
denunciato dal ricorrente in via straordinaria.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata è stata emessa il 9 luglio 2014 e la
motivazione non risulta ancora depositata, ciò che preclude l’esame delle
doglianze proposte.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2

incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti posti a fondamento della

2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in
euro rnillecinquecento.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 13 agosto 2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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