Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3594 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3594 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi straordinari presentati da:
Attanasio Alessio, nato a Siracusa, il 16/7/1970;

avverso la sentenza del 6/11/2013 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Prima Sezione di questa Corte ha dichiarato
inammissibili i ricorsi proposti ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. da Attanasio Alessio e
Toscano Francesco avverso la pronunzia di questa Sezione, che il 19 dicembre 2012
aveva rigettato o dichiarato inammissibili le rispettive impugnazioni della sentenza

Data Udienza: 16/12/2014

della Corte d’appello di Catania con la quale era stata confermata la loro condanna per
il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente, nuovamente ex art. 625-bis c.p.p.,
l’Attanasio eccependo la mancata instaurazione del regolare contraddittorio dinanzi
alla Prima Sezione. Il ricorrente deduce in particolare l’omessa notifica al proprio
difensore di fiducia o in subordine nei propri confronti dell’avviso di fissazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Ribadito che è possibile dedurre attraverso il ricorso straordinario per cassazione
l’errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell’omessa notificazione al
difensore dell’imputato o a quest’ultimo (nei casi in cui egli ha diritto alla notifica)
dell’avviso per l’udienza camerale (ex multis Sez. 3, n. 5039 del 20 gennaio 2010,
Sidibe, Rv. 245916), deve ritenersi che nel caso di specie non vi sia stato alcun errore
di rilevazione, atteso che dalla lettura degli atti risulta invero che l’avviso di fissazione
dell’udienza di trattazione del precedente ricorso straordinario, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, venne regolarmente notificato, il 2 ottobre 2013,
all’avv. Giambattista Rizza, difensore di fiducia cassazionista del condannato nel
procedimento principale e che non risulta essere mai stato revocato.
3. Il ricorrente lamenta altresì che l’avviso avrebbe dovuto essere notificato all’avv.
Blasi, nominato all’uopo il 18 aprile 2013 dall’Attanasio. Nemmeno tale doglianza può
ritenersi fondata, atteso che tale nomina è stata espressamente effettuata perché il
difensore sunnominato proponesse un ricorso straordinario, invero mai presentato dal
medesimo. Si trattava dunque di una nomina inidonea a produrre alcun effetto nel
procedimento instauratosi solo due mesi dopo, quando, come ricordato, fu lo stesso
Attanasio a proporre personalmente il ricorso straordinario con atto presentato il 21
giugno 2013, nel quale non venne effettuata alcuna nomina.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che appare equo determinare in euro 1.000.

P.Q.M.

dell’udienza in cui è stato deciso il ricorso straordinario.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/12/2014

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