Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35939 del 13/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35939 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 13/08/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANZAFAME SALVATORE N. IL 29/01/1980
avverso la sentenza n. 4914/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
22/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
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lette/settte le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Lanzafame Salvatore ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che gli aveva
applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di
multa per il reato di tentato furto aggravato , chiedendo l’annullamento della sentenza e
deducendo la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art.129 cod.proc.pen.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Infatti è già stato ritenuto da questa Corte che: “Nel procedimento di applicazione della

pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non si possono prospettare con
il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa
in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata
verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e
dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di
legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella specie il Giudice ha dato conto del
controllo effettuato sulla sussistenza dei fatti e dell’esclusione dei presupposti di cui
all’art.129 cod.proc.pen.
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore
della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).
P. Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Cos decisoin Roma, camera di consiglio del 13 agosto 2014
Il Co si liedestensore

Il Presidente

e

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Seone Penale
DPPOSI’I’Ar0 IN CANCELLERIA

1 9 A60. 2014
UDI21ARIO

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