Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35938 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35938 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONNICI DIONIGI N. IL 09/01/1977
avverso l’ordinanza n. 30/2014 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
12/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A int.e(ZA
o, dAk
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xze,D,v1,3
I.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Cosenzain sede esecutiva – ha rigettato l’istanza proposta da Donnici Dionigi, tesa alla
rideterminazione della pena oggetto di applicazione ex art. 444 cod.proc.pen.
(per detenzione illecita di droghe leggere) con sentenza emessa il 13 aprile
2011, irrevocabile il 9 marzo 2012.
In rapporto agli effetti della decisione emessa dalla Corte Costituzionale n.32 del
2014, il G.E. osserva che le parti avevano concordato la pena base nella misura

astratto operare la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la pena non
poteva dirsi, in concreto, «illegale» in rapporto alla rinnovata applicabilità dei
previgenti limiti edittali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Donnici Dionigi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso si basa su diversa valutazione, rispetto al contenuto del provvedimento
impugnato, delle ricadute – quanto al trattamento sanzionatorio per fatti
pregressi – della nota decisione n.32 del 2014 emessa dalla Corte Costituzionale
in data 12.2.2014. Si contesta, in particolare, il metodo utilizzato per ritenere
«non illegale» il trattamento sanzionatorio oggetto di accordo tra le parti, data la
rilevante diversità della fascia edittale nel cui ambito avrebbe dovuto dispiegarsi
l’accordo.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
Sul tema del rapporto tra l’intangibilità del giudicato e le ricadute di decisioni
della Corte Costituzionale incidenti sul mero trattamento sanzionatorio – oggetto
di disputa teorica e di contrastanti orientamenti giurisprudenziali – sono di
recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 42858 del
29.5.2014 (dep. 14.10.2014) ric. Gatto nonché con le decisioni emesse nella
recente udienza del 26 febbraio 2015 ric. Jazouli e ric. Marcon (di tali decisioni
sono disponibili le informazioni provvisorie).
L’opzione interpetrativa seguita in detti arresti – cui si presta adesione – ritiene
superabile, anche lì dove la declaratoria di illegittimità costituzionale riguardi una
norma incidente sul trattamento sanzionatorio (e non anche abrogativa della
rilevanza penale del fatto) il limite del giudicato.
La motivazione della decisione Sez. U. ric. Gatto si incentra – essenzialmente sulla diversità ontologica di una pronunzia di incostituzionalità rispetto ad un
‘ordinario’ intervento legislativo basato, il secondo, sulla rivalutazione – in

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di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa e pertanto, pur potendosi in

rapporto al decorso del tempo e a mutate sensibilità sociali, storiche o culturali del contenuto di norme penali.
La pronunzia di incostituzionalità – a differenza dell’ ordinario intervento
normativo – inficia, invece, sin dall’origine la disposizione impugnata e pertanto
non è in alcun modo omologabile alla vicenda della successione di leggi nel
tempo.
Si è ribadito pertanto che la norma costituzionalmente illegittima viene espunta
dall’ordinamento giuridico perchè affetta da invalidità originaria e ciò impone e

giuridici pregressi della intervenuta pronuncia di incostituzionalità.
Da ciò deriva che «tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza
penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata
incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico, ovviamente nei
limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili
perchè già compiuti e del tutto consumati».
La norma regolatrice viene individuata, per l’appunto, nella previsione dell’art.
30 comma 4 legge n. 87 del 1953 (quando in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne
cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali ) il cui ambito applicativo non si
limita ad imporre la retroattività delle decisioni aventi ad oggetto la rilevanza
penale del fatto ma si estende al caso di declaratoria di incostituzionalità di
norma penale diversa ed ‘incidente’ sulla determinazione della pena.
Da qui la considerazione per cui la formazione del giudicato e il mancato
inserimento nel corpo dell’art. 673 cod.proc.pen. del caso di declaratoria di
incostituzionalità di norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio
(essendo presa in esame la sola ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità di
norma incriminatrice) non rappresentano fattori ostativi alla estensione in sede
esecutiva degli effetti di simili pronunzie.
In particolare, le Sezioni Unite ríc. Gatto hanno così individuato il limite di
rilevanza della pronunzia di incostituzionalità rispetto al giudicato :.. l’aspetto
decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilità e
insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma applicata è costituito dalla non reversibilità
degli effetti, giacchè il citato art. 30 impone di rimuovere tutti gli effetti
pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo ft-reversibili perchè già
consumati, come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena…;
l’esecuzione della pena implica infatti l’esistenza di un rapporto esecutivo che
nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l’estinzione
della pena. Sino a quando l’esecuzione della pena è in atto il rapporto esecutivo
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giustifica la proiezione «retroattiva» sugli effetti ancora in corso di rapporti

non può dirsi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente
illegittima sono ancora perduranti e dunque possono e devono essere rimossi.
Si tratta di una affermazione di indubbio rilievo sistematico e pratico, posto che
viene imposta al giudice della esecuzione una verifica di «rilevanza» del decisum
della Corte Costituzionale nel caso concreto, non potendosi intervenire sul titolo
esecutivo lì dove l’effetto della norma dichiarata incostituzionale si sia in fatto
esaurito per aver già dato luogo alla esecuzione della pena in modo integrale.
Nel caso oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite ric. Gatto sì trattava di

costituzionale del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui
all’art. 73 co.5 dPr 309/’90 sulla recidiva reiterata.
Si è affermato che, in tal caso, lì dove il mancato esito del giudizio di
comparazione nel senso della prevalenza sia dipeso dal divieto di legge rimosso
(art. 69 co.4 cod.pen.) l’esecuzione della pena deve ritenersi illegittima sia sotto
il profilo oggettivo, in quanto derivante dall’applicazione di una norma di diritto
penale sostanziale dichiarata incostituzionale dopo la sentenza irrevocabile, sia
sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una parte, non potrà essere
positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato imposta dalla
previsione dell’art. 27, comma 3, Cost.
Infatti, l’illegittimità della pena costituisce un ostacolo al perseguimento di tali
obiettivi rieducativi, perché sarà avvertita come ingiusta da chi la sta subendo,
per essere stata non già determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi ordinari e
legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la costituzione. A
tutto questo occorreva aggiungere, secondo affermato nello stesso arresto
giurisprudenziale, che “il diritto fondamentale alla libertà personale deve
prevalere sul valore dell’intangibilità del giudicato, sicché devono essere rimossi
gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente all’applicazione di tale
norma incidente sulla determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile”.
Quanto ai poteri del giudice dell’esecuzione, le Sezioni Unite hanno evidenziato
due aspetti di particolare rilievo, che è bene riprendere :
– il limite del «fatto accertato» nella pronunzia di cognizione non può essere
superato, nel senso che – in rapporto al tema oggetto della decisione – il giudice
della esecuzione potrà pervenire al giudizio di prevalenza della circostanza
attenuante (prima inibito) sempre che lo stesso non sia stato precedentemente
escluso nel giudizio di cognizione per ragioni di merito (indipendenti dalla
esistenza, allora, del divieto di legge e valorizzate come tali) ;
– il potere di verifica della legittimità del trattamento sanzionatorio va esteso agli
ulteriori accadimenti medio tempore incidenti sulle norme applicate, all’epoca,
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valutare le ricadute della decisione n. 251 del 2012 C.Cost. attestante l’invalidità

dal giudice della cognizione (vi è riferimento espresso alle ricadute della
decisione n. 32 del 2014 sui contenuti della legge n.49 del 2006, di conversione
del di. n.272 del 2005) .
Sulla scorta di questa ricostruzione sistematica, le Sezioni unite affermavano i
seguenti principi di diritto:
«successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma
incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la

giudice dell’esecuzione» ;
« per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.251 del 2012 .. il giudice
dell’esecuzione potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante di cui
all’art. 73 co.5 dPR n. 309 del 1990 semprechè una simile valutazione non sia
stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal
testo della sentenza irrevocabile» .
4. Ora, alla luce di tali affermazioni, è evidente che – come già ritenuto da questa
Corte anche in rapporto alla fase esecutiva (si vedano, tra le altre Sez. I n.
53019 del 4.12.2014 e Sez. I n. 2492 del 2015 ) – la pena inflitta in riferimento a
delitti afferenti sostanze stupefacenti, nell’ipotesi di droghe cd. leggere,
commessi durante la vigenza della normativa dichiarata incostituzionale (in
rapporto alla parificazione del disvalore del fatto tra smercio di droghe pesanti e
di droghe leggere) va rideterminata in sede esecutiva, lì dove ricorrano alcune
condizioni.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, è tenuto a compiere le seguenti
valutazioni :
a) verifica dell’incidenza concreta della decisione irrevocabile, all’atto della
domanda, sulla libertà personale per essere in effettiva esecuzione la pena
derivante – anche’ in parte – da norma di diritto sostanziale dichiarata
incostituzionale;
b) in caso positivo, ricostruzione del contenuto della decisione irrevocabile nel
senso della ‘concreta incidenza’ sul trattamento sanzionatorio determinato in
sede di cognizione della specifica norma dichiarata incostituzionale e dunque
rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc
c) in caso positivo, rideterminazione del trattamento sanzionatorio tenendo conto
della compiuta ricostruzione del fatto nonché delle norme applicabili al momento
della decisione in punto di commisurazione della sanzione.
Tra dette ultime norme, peraltro, andranno considerate – in rapporto alla qualità
delle sostanze stupefacenti – le stesse norme incriminatrici, interessate dalla

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rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del

pronunzia di illegittimità costituzionale (nel caso di specie la n. 32 del 12
febbraio 2014).
Come è noto, con tale decisione è stata oggetto di declaratoria di
incostituzionalità la novellazione apportata con decreto legge n. 272 del
30.12.2005 (artt. 4-bis e 4-vides ter ) convertito in legge n. 49 del 21 febbraio
2006 all’originario testo dell’art. 73 del dPr n.309 del 1990.
L’effetto della pronunzia di incostituzionalità è stato quello di «riespandere» per i
fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 6 marzo 2014 la previgente disciplina

fatti di lieve entità il limite temporale finale va anticipato al 23 dicembre 2013,
essendo il giorno seguente entrata in vigore diversa e autonoma disciplina
normativa introdotta dal decreto legge n.146 del 2013).
Lì dove, pertanto, il soggetto destinatario della esecuzione sia stato condannato
per fatto rientrante in detto intervallo temporale è da ritenersi «esportabile» il
contenuto delle affermazioni operate dalla decisione emessa dalle Sezioni Unite
prima ricordate (come del resto evidenziato nella motivazione di tale sentenza)
al caso della «abrogazione» del trattamento sanzionatorio vigente all’epoca della
decisione perchè contrario a norme costituzionali.
5. Va ribadito, inoltre, che la comparazione tra le fasce edittali previste dalla
normativa dichiarata incostituzionale e quelle previgenti (e riattivatesi per effetto
della pronunzia di incostituzionalità) porta a ritenere in ogni caso «illegale» il
trattamento sanzionatorio inflitto in ipotesi di condotta illecita concernente le
droghe cd. ‘leggere’ (ossia le sostanze rientranti nelle tabelle II e IV allegate al
dPR del 1990 ) posto che in relazione a tali sostanze l’intervento normativo
dichiarato illegittimo aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le
altre sostanze) un massiccio incremento dei limiti edittali della sanzione
detentiva : il minimo edittale della condotta ordinaria era stato innalzato da 2 a
6 anni, quello della condotta attenuata da sei mesi a 1 anno; il massimo edittale
era stato innalzato da 6 a 20 anni nell’ipotesi ordinaria e da 4 a 6 anni per
l’ipotesi attenuata.
Ora, posto che l’operazione di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen. – commisurazione
della pena – è frutto di una scelta che il giudice della cognizione compie, con
discrezionalità guidata, in un ambito legislativamente definito tra il minimo e il
massimo edittale (circa la necessità di effettiva spiegazione dell’incidenza degli
indici di commisurazione, specie in ipotesi di superamento dei minimi edittali,
tra le molte, Sez. Il 9.10.1992, rv 192645; Sez. VI n. 35346 del 12.6.2008, rv
241189) è evidente che il profondo mutamento di «cornice» derivante dalla
declaratoria di incostituzionalità rende necessaria – sempre in ipotesi di condanna
per ‘droghe leggere’ – una rivalutazione piena di tale aspetto, qui in sede
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incriminatrice e le correlate diverse sanzioni (fermo restando che per l’ipotesi di

esecutiva, che va compiuto tenendosi conto del «fatto» così come accertato in
cognizione ma non anche dei termini matematici espressi da tale giudice (in
rapporto alla scelta tra minimo e massimo edittale) in una condizione in realtà
«alterata» dalla adozione di un criterio legislativo (legge del 2006) teso a
«parificare» il disvalore di condotte tra loro diverse (in rapporto alla tipologìa di
sostanze oggetto delle condotte).
Con ciò si intende affermare che se da un lato risulta doverosa ed obbligatoria,
alla luce di quanto sopra, la «rideterminazione» in sede esecutiva della pena

edittale, dall’altro non può escludersi che – con valutazione in concreto e
rispettosa del «fatto accertato» – il giudice dell’esecuzione possa rivalutarne la
valenza in rapporto ai «nuovi» e profondamente diversi parametri edittali,
ovviamente dando conto (ex artt. 132 e 133 cod.pen.) delle modalità di esercizio
del potere commisurativo e tenendo conto dei principi generali del sistema
sanzionatorio (tra cui quello per cui non può essere aumentata l’afflittività della
pena stabilita nella sentenza di condanna).
5. Quanto al fatto che la decisione posta a monte – nel caso in esame – è stata
emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. le recenti decisioni Sez. U. ric. lazouli
e ric. Marcon, del 26 febbraio 2015, come si evince dai contenuti delle
informazioni provvisorie num. 5 e num. 6 del 2015 hanno confermato l’
orientamento sin qui esposto, affermando in particolare che .
a) la pena applicata con sentenza di `patteggiamentot sulla base della normativa
dichiarata incostituzionale con la sentenza n.32 del 2014 della Corte
Costituzionale va rideterminata, anche nel caso in cui la stessa rientri nella
nuova cornice applicabile;
b) la pena suddetta va rideterminata attraverso la ‘rinegoziazione’ dell’accordo
tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso
l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero;
c) in caso di mancato nuovo accordo tra le parti il giudice della esecuzione
provvede alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli artt. 132 e
133 cod.pen. .
Dette indicazioni, data la loro estrema chiarezza, consentono di adottare la
presente decisione – pur in attesa del deposito della motivazione delle due
sentenze – trattandosi del logico sviluppo, al settore qui considerato, delle
opzioni interpretative già espresse da questa I Sezione della Corte (tra cui Sez. I
n. 53019 del 4.12.2014 e Sez. I n. 2492 del 2015) in ipotesi di titolo esecutivo
derivante da decisione diversa da quella ex art. 444 c.p.p. .
E’ pertanto del tutto evidente che le Sezioni Unite, condividendo detta
impostazione teorica, hanno esclusivamente precisato che in caso di applicazione
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inflitta in rapporto ad una squilibrata (e costituzionalmente illegittima) cornice

della pena su richiesta delle parti il giudice dell’esecuzione dovrà verificare in
primis la fattibilità di un nuovo accordo tra le parti (data la nullità del precedente
‘patto’, nel cui ambito era stata determinata la pena nell’ambito di una cornice
edittale prevista da norma dichiarata incostituzionale) e soltanto ove non si
addivenga a tale accordo sarà funzionalmente competente a rideterminare la
sanzione in via autonoma ed in applicazione dei criteri generali di cui agli artt.
132 e 133 cod.pen.
Il procedimento seguito nel caso qui scrutinato non rispetta tali cadenze e ciò

considerazione per cui in caso di mancata «rinnovazione» del patto il giudice
dell’esecuzione è tenuto non già ad effettuare una mera valutazione di
«congruità» della pena oggetto di precedente applicazione concordata, ma a
realizzare una nuova ed autonoma valutazione – nell’ambito della cornice edittale
ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità – dando conto in
motivazione delle modalità di determinazione ai sensi degli articoli 132 e 133
cod. pen. .
In nessun caso, pertanto, può ritenersi ‘congrua’ la pena oggetto del precedente
accordo senza compiere tali passaggi procedimentali e logico-giuridici.
Va pertanto, nel caso in esame, disposto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Cosenza .

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Cosenza.
Così deciso il 28 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

determina nullità della decisione per violazione del contraddittorio, oltre alla

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