Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35937 del 13/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35937 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJABRI MAL N. IL 11/05/1983
avverso la sentenza n. 5420/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -P:-/’ 1A-v;\<-,3 che ha concluso per _9 17, é Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 13/08/2014 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che ha confermato la condanna di Gjabri Mal ,alla pena di giustizia inflitta con la sentenza del Tribunale di Genova del 30.10.2013 per il reato di detenzione , a fine di commercio, di sostanza stupefacente , tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. 1.1 Nelle more della fissazione dell'udienza l'imputato, con dichiarazione rilasciata all'Ufficio Matricola del Carcere ove era ristretto ha dichiaratori rinunciare al ricorso avendo interesse a che la sentenza divenisse definitiva. OSSERVA IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile per rinuncia. 2.1 La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (n.32155 del 2013 rv 256508n.2502 del 2012 rv 253079; n.42356 del 2005 rv 232744 ;n.4620 del 1996 rv 205357; n.2529 de11996 rv 204577); è,inoltre,un negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. 2.2 Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato Gjabri Mal, con indicazione del provvedimento impugnato , spedita alla Corte d'appello di Genova che ha emesso il provvedimento ricorso,dall'ufficio matricola del Carcere di La Spezia ove l'imputato era,nell'attualità, ristretto, per essere trasmessa a questa Corte. 2.3 Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., commal,lett.d). 3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. 5\ n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 300,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende. P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 300,00 (trecento) alla Cassa delle Ammende. Così deciso Ro a il 13 agosto 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA