Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35937 del 13/08/2014
Penale Sent. Sez. F Num. 35937 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GJABRI MAL N. IL 11/05/1983
avverso la sentenza n. 5420/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -P:-/’ 1A-v;\<-,3
che ha concluso per _9
17,
é Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 13/08/2014 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che ha confermato la
condanna di Gjabri Mal ,alla pena di giustizia inflitta con la sentenza
del Tribunale di Genova del 30.10.2013 per il reato di detenzione , a fine
di commercio, di sostanza stupefacente , tramite il proprio difensore, ha
interposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato chiedendone
l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
1.1 Nelle more della fissazione dell'udienza l'imputato, con dichiarazione
rilasciata all'Ufficio Matricola del Carcere ove era ristretto ha dichiaratori rinunciare al ricorso avendo interesse a che la sentenza divenisse
definitiva.
OSSERVA IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile per rinuncia. 2.1 La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa,
irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere
formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità
dell'impugnazione stessa (n.32155 del 2013 rv 256508n.2502 del 2012
rv 253079; n.42356 del 2005 rv 232744 ;n.4620 del 1996 rv 205357;
n.2529 de11996 rv 204577); è,inoltre,un negozio formale che non
ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini
stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal
soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi
competenti.
2.2 Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto
la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente dall'imputato Gjabri Mal, con indicazione del
provvedimento impugnato , spedita alla Corte d'appello di Genova che
ha emesso il provvedimento ricorso,dall'ufficio matricola del Carcere di La
Spezia ove l'imputato era,nell'attualità, ristretto, per essere trasmessa a
questa Corte.
2.3 Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità
dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p.,
commal,lett.d).
3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. 5\ n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 300,00
(cinquecento) alla Cassa delle Ammende.
P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 300,00
(trecento) alla Cassa delle Ammende. Così deciso Ro a il 13 agosto 2014.