Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35935 del 13/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35935 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRISCO MARIO N. IL 30/09/1962
avverso la sentenza n. 3317/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C,’
beie
che ha concluso per -e

Udito, r la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/08/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna,
confermava in punto di responsabilità la condanna del Tribunale di Forlì,
emessa il 19.3.2003, nei confronti di Prisco Mario per il reato di seguito

Del delitto ex artt. 61 n. 2, 368, commi 1 e 2 cod.pen., perché nel corso dell’udienza
del 26.10.98 dinanzi al Tribunale di Forlì nell’ambito del processo n. 1145/96 R.G N. R a
carico di Gilardi Pasquale, di Prisco Mario e Diano Giuseppe imputati fra loro di
rapina a mano armata e con violenza e minaccia alle persone presenti, nonché di
detenzione e di porto abusivo di pistola e di coltelli, accusava, pur conoscendone
l’innocenza, Molino Salvatore di essere in sua vece, l’autore dei reati suddetti con
lo scopo di procurarsi l’impunità dai medesimi.In Forlì il 26.10.98. Con recidiva reiterata.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato,
avvocato Alberto Bova, deducendo la violazione dell’art.606 comma 1 lett.e)
cod.proc.pen. per l’erronea applicazione dell’art.368 cod.pen. e l’illogicità della
affermazione secondo la quale l’innocenza di Molino deriva dall’impossibilità
di adattargli le prove raccolte a carico di Prisco . Lamenta in particolare che il
processo per calunnia si è basato esclusivamente sulle prove raccolte nel
processo per rapina svoltosi a carico del Prisco e non su una nuova istruttoria
calibrata sul reato di calunnia ,a1 fine di stabilire se vi fosse o no
responsabilità di Molino ,indicato dal Prisco come persona a lui assai
somigliante e vero autore della rapina . Si duole ,inoltre, che non sia stata
accolta la richiesta di integrare l’istruttoria con una ricognizione di persona
al fine di appurare se Molino fosse coinvolto nella rapina al posto di Prisco, né
la richiesta della difesa di escutere i testi rinunciati dal P.M. e che non sia
stata neanche motivata la revoca della rinnovazione parziale del dibattimento

indicato, rideterminando la pena in anni tre di reclusione.

disposta dalla stessa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato.
2.1 La Corte distrettuale ha respinto analoghi motivi di appello , volti ad
accreditare una assai problematica descrizione del rapinatore da parte dei
testimoni,tale da non poter escludere a priori la conformità della descrizione
alle fattezze di Molino, evidenziando che le dichiarazioni valorizzate dal

y■

difensore, rese nell’immediatezza dalle persone informate

erano state

verbalizzate in modo opinabile e fortemente influenzate dalla sintesi fatta dal
verbalizzante mentre quelle rese dagli stessi soggetti in veste di testimoni
,nella ritualità del dibattimento, evidenziavano una ben più precisa descrizione
del rapinatore , puntualmente convergenti nell’indicare un soggetto più basso
del metro e settanta e con occhi chiari, azzurri o grigi, tratti somatici che
corrispondono, secondo il non opinabile giudizio di merito della Corte, al
2.2 Ha inoltre aggiunto che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ha
dimostrato che Prisco è portatore, di una protesi dentale integrale ,alle arcate
eA~.
superiori ed inferiori e che\circostanzaj
sicuramente sospetta rispetto
all’affermazione della teste Scozzoli, secondo la quale il rapinatore era
caratterizzato da una accentuata anomala posizione dei denti.
2.3 Alla stregua di tali precisazioni, la Corte, con giudizio probatorio che
riposa su logiche e non contraddittorie argomentazioni, ha ritenuto che il
rapinatore debba identificarsi nel Prisco , cosa che esclude in radice ogni
possibilità di responsabilità del Molino Salvatore, indicato dal Prisco ,in sua

vece , come autore della rapina con conseguente configurarsi di tutti gli
elementi del reato di calunnia a carico di colui che ha mosso l’accusa,
provocando il giudizio.
2.4 A fronte della conclusiva motivazione della Corte , le censure del ricorrente
si dimostrano generiche ed inconsistenti, non individuando alcun specifico
elemento di illogicità in grado di inficiare il ragionamento probatorio , ed
apodittiche, limitandosi ad affermare ,senza plausibili riscontri, che è
mancata una effettiva istruttoria volta a provare il reato di calunnia, oltre che
infondate nella lagnanza circa la immotivata revoca della rinnovazione
dell’istruttoria, posto che tale revoca è stata determinata dall’impossibilità di
escutere il , teste perché deceduto.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
2

Prisco e non al Molino.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

/CORTE SiiPRj

DI

Così deciso in Roma il 13 agosto 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA