Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35934 del 13/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35934 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANA STEFANO N. IL 19/04/1981
avverso la sentenza n. 2257/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E ■AA-A^ C–.
che ha concluso per _A
cret-Q^ C-c-■..-.o;

Udito, per parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/08/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di

Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna , in data
18.10.2012 , che aveva condannato Campana Stefano alla pena di
giustizia per il reato di cui all’art.186 CdS

deducendo a motivo la mancanza di motivazione in ordine all’elevata
ed ingiustificata entità della pena ed al mancato riconoscimento della
pena sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere,pertanto, dichiarato
inammissibile.
2.1 La Corte di merito,infatti, ha motivato in modo esaustivo,coerente e
privo di apprezzabili contraddizioni il trattamento sanzionatorio,in ragione
dell’elevato stato di ebbrezza etilica e del conseguente grave pericolo per la
sicurezza stradale, dando atto dell’applicazione della normativa previgente
perché più favorevole all’imputato ,a1 quale era stata anche riconosciuta la
massima riduzione consentita dal riconoscimento delle attenuanti
generiche. Del pari motivato è il diniego della sospensione condizionale in
ragione della recidivanza nella medesima violazione, che non ha consentito
un giudizio prognostico positivo. La pena risulta,pertanto, determinata con
corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., previa adeguata
valutazione consistenza oggettiva della condotta illecita e della personalità
dell’imputato; del pari, sono stati indicati concreti elementi di valutazione
sui quali è fondato il negativo giudizio prognostico ostativo alla concessione
del beneficio richiesto
2.2 Di contro, anche a voler tralasciare l’assoluta genericità delle censure
dedotte in ricorso, giustificate da inammissibili,nel presente giudizio,
argomentazioni di merito, rileva che esse sono totalmente infondate ,
perché non solo la motivazione non manca ,né riguardo al trattamento
sanzionatorio né riguardo al diniego della sospensione della pena, ma essa è

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputato,

anche logicamente coerente con i fatti accertati e per nulla apparente ,
tanto più se si tiene conto che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla
esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito , anche riguardo
al beneficio della sospensione della pena, che, a norma dell’art.163 cod.pen.
è caratterizzato da un’assoluta autonomia e facoltatività ,non influenzata
da predeterminate definizioni o automatismi applicativi , sicchè la relativa
decisione, se correttamente argomentata, sfugge al controllo di legittimità.
inammissibile: alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende di una somma, che in ragione dell’assenza di colpa nella
determinazione della causa dell’inammissibilità, si stima equa commisurare
in euro 1000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

3. Il ricorso deve essere ,per le ragioni che precedono, dichiarato

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