Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35933 del 28/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35933 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DESSENA MARIO, nato il 27/10/1983
avverso l’ordinanza n. 52/2013 GUP TRIBUNALE di NUORO del
08/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza
impugnata.

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 gennaio 2014 il G.u.p. del Tribunale di Nuoro, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione
condizionale della pena concessi a Dessena Mario con le sentenze del Tribunale
di Nuoro del 26 aprile 2010, del 21 ottobre 2010 e dell’Il ottobre 2012,
rilevando che:

avendo il condannato riportato il 21 ottobre 2010 ulteriore condanna per fatto
anteriormente commesso, che, cumulata con quella in oggetto, superava il limite
di due anni;
– il beneficio concesso con la sentenza del 21 ottobre 2010 era da revocare
per il superamento del doppio dei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. per effetto
della successiva condanna dell’Il ottobre 2012;
– il beneficio di cui alla terza sentenza, in quanto concesso per la terza volta,
doveva essere revocato obbligatoriamente ai sensi dell’art. 168, ultimo comma,
cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con atto
personale l’interessato Dessena, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.
proc. pen., erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 168,
ultimo comma, cod. pen., e violazione della legge processuale con riferimento
agli artt. 648, 666, 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente premette in fatto che:
– la sentenza dell’il ottobre 2012, irrevocabile il 24 dicembre 2012, è stata
emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Nuoro, a
seguito di sua richiesta di applicazione della pena di anni due di reclusione per il
reato di detenzione illegale e messa in vendita di arma comune da sparo,
subordinata alla concessione della sospensione condizionale della stessa pena, e
della prestazione del consenso del P.M. in sede;
– il certificato del casellario giudiziale in atti al tempo della pronuncia della
detta sentenza riportava un’unica condanna alla pena di euro centocinquanta di
ammenda a lui infitta dal medesimo Tribunale con sentenza del 9 luglio 2008,
irrevocabile il 12 novembre 2008;
– dal certificato penale prodotto da esso ricorrente all’udienza camerale del 5
dicembre 2013, nel procedimento promosso a seguito della richiesta del P.M. di
revoca, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., della sospensione
2

– il beneficio concesso con la sentenza del 26 aprile 2010 andava revocato,

condizionale della pena concessa con la sentenza dell’il ottobre 2012,
risultavano anche le sentenze del 26 aprile 2010 e del 21 ottobre 2010,
irrevocabili rispettivamente il 17 novembre 2010 e il 18 aprile 2011.
2.2. Secondo il ricorrente, poste tali premesse fattuali, la sospensione
condizionale concessa con l’indicata sentenza non poteva essere revocata in sede
esecutiva, poiché le cause ostative alla sua concessione erano preesistenti alla
formazione del giudicato, a essa relativo, e la revoca doveva essere coltivata da
parte del P.M. con gli ordinari mezzi d’impugnazione a disposizione, e non

Alla luce del condiviso orientamento interpretativo seguito da questa Corte
(tra le altre, con sentenze n. 33345 del 2012 e n. 42167 del 2013), la possibilità
di revoca in executivis della sospensione condizionale deve intendersi limitata ai
casi di non conoscibilità -nella fase di cognizione- dell’elemento ostativo, in
coerenza con l’obiettivo di non far lucrare all’imputato vantaggi conseguenti a
errori invincibili del giudice, dipendenti dalle disfunzioni delle strutture ausiliarie.
Se il vizio non è sopravvenuto ex post ma la concessione è originariamente
patologica l’illegittimità deve essere denunciata, secondo i principi generali,
attraverso l’ordinario strumento della impugnazione, non potendo l’adeguamento
esecutivo, cui è commisurata l’attività del giudice dell’esecuzione, costituire uno
strumento per eludere le modalità di formazione del giudicato e il contenuto dello
stesso, che può includere ab origine anche elementi contra legem.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato articolata
requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata al fine di accertare l’effettiva conoscibilità dei precedenti ostativi al
momento della pronuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U del 24/04/2015, P.M. in proc.
Longo) sono intervenute sulla questione . di diritto, attinente alla revocabilità in
sede esecutiva della sospensione condizionale della pena illegittimamente
concessa dal giudice nella fase di cognizione, in ordine alla quale questa Sezione
ne aveva richiesto l’intervento regolatore (Sez. 1, n. 3341 del 12/06/2014, dep.
23/01/2015, P.M. in proc. Longo), e, con decisione condivisa dal Collegio, hanno
affermato che il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale
della esecuzione della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma,
3

V

attivando, come è avvenuto, il procedimento di esecuzione.

cod. pen., pur in presenza di cause ostative, salvo che tali cause già risultassero
documentalmente al giudice della cognizione.

3. Nel caso di specie, lo stesso ricorrente, a ragione del suo ricorso,
– rappresenta che l’unico certificato del casellario giudiziale, presente in atti
alla data della pronuncia della sentenza dell’Il ottobre 2012 -che ha concesso la
sospensione condizionale della pena, la cui revoca in executivis contesta-, era del
16 novembre 2009 e recava l’indicazione dell’unica condanna a suo carico alla

sentenza del 9 luglio 2008;
– ulteriormente evidenzia che le due sentenze di condanna del 26 aprile
2010 e del 21 ottobre 2010, pure emesse a suo carico con pena
condizionalmente sospesa dal Tribunale di Nuoro, divenute irrevocabili e poste a
fondamento della disposta, e ritenuta obbligatoria, revoca della terza
concessione del beneficio con sentenza dell’il ottobre 2012, sono risultate
annotate nel certificato del casellario giudiziale del 24 febbraio 2002, da lui
prodotto all’udienza camerale del 5 dicembre 2013, fissata per la deliberazione
sull’incidente di esecuzione.

4. Tali rilievi fattuali escludono che, al momento della decisione sulla
richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena concordata, subordinata
alla concessione della sospensione condizionale della pena, al G.u.p. del
Tribunale di Nuoro risultassero documentalmente cause ostative, che, non
attestate dal certificato presente nel fascicolo processuale a lui disponibile, non
erano informazioni fruibili da parte sua.
Né induce a diversa riflessione l’anteriorità della data (24 febbraio 2012) del
certificato del casellario giudiziale (n. 766/12) rispetto alla data della sentenza
(11 ottobre 2012), poiché la produzione di tale certificato è avvenuta solo
all’udienza camerale del 5 dicembre 2013 su iniziativa della difesa. che ne ha
dato atto.

5.

Consegue alle svolte considerazioni che non è viziata l’ordinanza

impugnata, che ha correttamente disposto la revoca dei benefici concessi al
ricorrente, e che sono destituite di giuridico pregio le doglianze difensive
riguardanti solo la revoca della sospensione concessa con la sentenza dell’Il
ottobre 2012, terza in ordine temporale.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento elle spese processuali.
4

pena di euro centocinquanta di ammenda, inflitta dal Tribunale di Nuoro con

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA