Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35931 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35931 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO GIOVANNI N. IL 21/08/1983
avverso l’ordinanza n. 1443/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
24/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
JT
CAIAZZO;
~sentite le conclusioni del PG Dott.

eiux;

Uditi difensor Avv.; //

.A;

Data Udienza: 07/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 24.7.2014 il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Catania in data 9.7.2014 con la quale era stata disposta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di TROVATO GIOVANNI in ordine ai reati di tentato omicidio
aggravato dalla premeditazione in danno di Falzone Luigi e detenzione e porto in luogo
pubblico di un’arma comune da sparo, fatti accertati nella quasi flagranza di reato, essendo
stato arrestato il Trovato poco dopo la commissione del fatto.
Il Tribunale premetteva che il compendio accusatorio era formato dalle attività di osservazione

diretta da parte degli operanti delle fasi dell’attentato, riportate nel verbale di arresto in data
7.7.2014, e dalle riprese di una videocamera di un esercizio commerciale sito di fronte
all’abitazione del Falzone, nonché dal contenuto di una conversazione ambientale captata a
bordo di un’autovettura BMW intercorsa il 6.7.2014 dalle ore 23,08 contestualmente alla
realizzazione dell’azione omicidiaria, conversazione intercettata in altro procedimento penale.
Riteneva che non potesse essere utilizzato il contenuto della suddetta conversazione, poiché
non era stata data alla difesa la possibilità di verificare la motivazione dei decreti che avevano
autorizzato l’intercettazione delle conversazioni all’interno della suddetta autovettura, in
quanto i decreti erano stati consegnati al difensore omissati nella parte relativa alla
motivazione.
Riteneva, peraltro, che gravi indizi di colpevolezza a carico del Trovato si dovessero desumere
da quanto accertato visivamente dai Carabinieri e dalle immagini estrapolate dalla telecamera
che aveva ripreso le fasi salienti del fatto, essendo risultato che l’autovettura BMW nella quale
viaggiava il predetto, insieme a Parisi Leonardo Antonino che guidava l’auto e ad Aracarisi
Remo, aveva appoggiato l’azione degli occupanti di altra autovettura Daewoo Matiz dalla quale
erano stati esplosi i colpi all’indirizzo di Falzone Luigi, che era uscito dalla sua abitazione e si
trovava ancora fuori della stessa nel momento in cui erano stati esplosi quattro colpi contro di
lui con un’arma da sparo.
L’azione contro il Falzone, per come si era svolta, appariva minuziosamente preparata e la
partecipazione alla stessa da parte dell’indagato risultava anche dai tempi e modi nei quali era
avvenuto l’arresto degli occupanti della BMW.
Secondo il Tribunale, non era assolutamente credibile la versione data dal Trovato di essere
stato completamente all’oscuro del progetto omicidiario e di essersi trovato a bordo dell’auto
BMW solo per fare un giro.
Riteneva attendibile il contenuto del verbale d’arresto, dal quale risultava che l’azione era stata
compiuta, di concerto tra loro, dagli occupanti delle due auto (gli occupanti della BMW avevano
scortato la Daewoo Matiz durante l’esecuzione dell’azione e durante la fuga, con il compito
anche di consentire agli occupanti della Daewoo Matiz di nascondere in un garage quest’auto e
salire a bordo della BMW), in quanto il contenuto del suddetto verbale era confermato dalle
immagini estrapolate dalla telecamera di un esercizio commerciale sito di fronte all’abitazione

jv

del Falzone e dal comportamento della BMW durante la fuga dal luogo in cui era stato
1

c

commesso l’attentato, siccome descritto dagli operanti che, subito dopo il fatto, avevano
seguito con un’auto civetta le suddette autovetture BMW e Daewoo Matiz.
Giustificava alcune imprecisione contenute nel verbale d’arresto, peraltro ritenute marginali,
con il fatto che detto verbale era stato redatto evidentemente di fretta alle ore 3,30 del
7.7.2014, poche ore dopo il fatto e l’arresto degli occupanti della BMW.
Riteneva che l’azione fosse diretta all’uccisione del Falzone, il quale era uscito dalla sua
abitazione alle ore 23,07 e, dopo aver gettato un sacchetto di rifiuti, si era seduto sul gradino

nel frangente in cui la Daewoo era passata davanti alla casa del Falzone gli operanti avevano
visto e udito quattro spari in rapida sequenza diretti verso il Falzone, che si trovava ancora
sull’uscio della sua abitazione. Il predetto, secondo il Tribunale, non era stato colpito per la
concitazione dell’azione e per il fatto che i colpi erano stati esplosi da un’auto in movimento.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore chiedendone
l’annullamento, con il primo motivo, per violazione di legge, in relazione all’art.110 cod. pen., e
per vizio di motivazione.
Non poteva desumersi dal solo fatto che la BMW fosse passata quasi contestualmente alla
Daewoo Matiz davanti all’abitazione del Falzone e poi avesse seguito questa macchina che gli
occupanti della BMW fossero d’accordo con gli occupanti della Daewoo Matiz, potendo essere
altre le ragioni, non ricercate dagli inquirenti, per le quali la BMW aveva seguito la Daewoo.
In ogni caso, non erano stati indicati i gravi indizi di reità a carico del Trovato che non era alla
guida della BMW e non risultava che avesse partecipato alla conversazione intercettata
all’interno della predetta auto.
Il contenuto del verbale d’arresto non poteva essere considerato affidabile, poiché in esso si
legge che, nella strada di residenza della vittima, era passata l’autovettura Daewoo seguita
dalla BMW, mentre dalle riprese video era risultato invece che quest’ultima auto precedeva la
Daewoo.
Nell’ordinanza non era stato spiegato quale contributo al delitto avrebbero dato gli occupanti
della BMW.
Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, che dagli
elementi raccolti doveva essere considerata una minaccia grave e non un tentativo di omicidio.
Gli occupanti della Daewoo, poiché non si erano accorti della presenza in luogo dei Carabinieri,
avrebbero potuto tranquillamente compiere l’omicidio, fermando l’auto e colpendo il Falzone
che si trovava seduto su un gradino davanti all’uscio della sua abitazione.
Invece, non risultava affatto che al momento del passaggio della suddetta auto il Falzone si
trovasse ancora davanti alla sua abitazione, anzi, dalle dichiarazioni rese dallo stesso
nell’immediatezza del fatto, allegate al ricorso, risultava che il predetto, mentre si trovava
all’interno della sua abitazione, non si era accorto di nulla e non aveva neppure udito gli spari.

2

prospiciente all’uscio; alle ore 23,12 erano entrate nella Via Etnea le suddette autovetture e,

Che i colpi, poi, fossero stati esplosi con intenti soltanto minatori, lo si sarebbe dovuto
desumere dal fatto che avevano colpito la parete dell’abitazione del Falzone, ad una distanza
considerevole dalla porta d’ingresso della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Il fatto è stato ricostruito dal Tribunale nel modo seguente, valutando le risultanze processuali,

il fatto in ragione delle indagini in corso in altro procedimento, e dalle riprese di una
videocamera di un esercizio commerciale sito di fronte all’abitazione della parte lesa Falzone
Luigi.
Il predetto era uscito dalla sua abitazione alle ore 23,07 per gettare un sacchetto di rifiuti e si
era trattenuto davanti all’ingresso dell’abitazione, seduto su un gradino, per fumare una
sigaretta; mentre il Falzone era intento a fumare, erano entrate nella strada dove è ubicata la
suddetta abitazione, appaiate, due autovetture (una BMW con tre persone a bordo ed una
Daewoo Matiz con due persone) che erano transitate davanti alla casa del Falzone; dalla
Daewoo Matiz erano stati esplosi quattro colpi di arma da fuoco contro il predetto, che però
non era stato attinto ed era riuscito a rifugiarsi in casa; le due autovetture, subito dopo gli
spari, erano fuggite insieme, inseguite da un’auto civetta dei Carabinieri; i militari intervenuti
erano riusciti a bloccare, in quasi flagranza di reato, solo gli occupanti della BMW, tra i quali
Trovato Giovanni.
Il Tribunale ha ritenuto che gli occupanti della BMW avessero agito di concerto con coloro che
si trovavano a bordo della Daewoo Matiz, considerando che le due auto erano transitate
appaiate davanti all’abitazione del Falzone, la BMW in evidente appoggio dell’altra auto, come
era risultato chiaramente anche dal comportamento della stessa BMW durante la fuga, subito
dopo l’esplosione dei colpi contro il Falzone.
La ricostruzione del Tribunale non presenta alcun vizio, sotto il profilo logico, e non può essere
presa in considerazione, in sede di legittimità, la diversa interpretazione delle risultanze data
dal ricorrente, il quale ha sostenuto che non sarebbero attendibili le circostanze contenute nel

costituite da quanto osservato dai Carabinieri, che erano appostati nel luogo in cui è avvenuto

verbale di arresto, dovendosi invece ritenere, sulla base di quanto dichiarato dalla parte lesa,
che i colpi sarebbero stati esplosi a scopo intimidatorio, quando il Falzone era già rientrato in
casa, e che la BMW, dopo il fatto, poteva avere seguito l’auto Daewoo Matiz per ragioni diverse
da quelle ipotizzate dai Carabinieri.
Come è noto, il controllo di legittimità affidato a questa Corte non comporta l’esame degli atti e
delle prove raccolte nel corso del procedimento, e quindi non può essere presa in
considerazione la diversa interpretazione delle risultanze, rispetto a quella del giudice, data
dal ricorrente.
Nel caso in esame il ricorrente non ha denunciato alcun travisamento delle prove da parte del
p
giudice (travisamento che ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato ilL/
3

proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale) e le obiezioni su cui si
fonda la tesi difensiva sono state già prese in esame da Tribunale, che ha ritenuto,
con congrua motivazione, che non poteva essere messa in discussione l’attendibilità
del contenuto del verbale d’arresto – peraltro confermato nei punti salienti dalle
videoriprese – solo per alcune marginali imprecisioni, dovute alla fretta con cui era
stato redatto l’atto, e che non poteva essere dato credito alla parte lesa, che aveva

addirittura di avere udito gli spari.
Il ricorrente ha anche sostenuto che, comunque, non sarebbero stati indicati gravi indizi di
reità a carico del Trovato e quale contributo causale lo stesso avrebbe dato all’azione
delittuosa, dovendosi considerare, secondo la difesa, che il Trovato non era alla guida della
BMW.
I gravi indizi di reità sono stati desunti dal Tribunale dalle modalità di svolgimento della
descritta azione delittuosa, all’evidenza accuratamente preparata – come risultava dai tempi di
intervento delle due autovetture e dalla divisione dei compiti tra i due equipaggi -, di tal che si
doveva logicamente escludere che qualcuno dei partecipanti fosse a bordo di una delle
autovetture per caso e senza conoscere gli scopi della spedizione, come aveva sostenuto il
Trovato, senza però addurre alcun principio di prova.
Evidente, nella ricostruzione del Tribunale, è stato anche il contributo causale dato
dall’indagato alla realizzazione dell’azione, avendo necessariamente partecipato, d’accordo con
tutti gli altri partecipanti, alla preparazione dell’azione ed alla sua realizzazione, con il suddetto
ruolo di appoggio nei confronti degli incaricati di sparare contro il Falzone.
È stato, peraltro, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della configurabilità
del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando
abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’ evento lesivo, ma anche quando
assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di
agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o

asserito di non essersi accorta di alcunché stando nella sua abitazione, negando

difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in
un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione
del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli
altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne
l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del
rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (V.

Sez. 6,

sentenza n.36818 del 22.5.2012, Rv. 253347).
anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la qualificazione giuridica del
fatto, è infondato.

4

/ve

Il Tribunale ha logicamente dedotto che la descritta azione mirava ad uccidere il Falzone,
considerando l’accuratezza con la quale la stessa era stata preparata, il numero dei
partecipanti con la suddetta divisione dei compiti, la potenzialità lesiva dell’arma utilizzata ed il
numero dei colpi esplosi, non andati a segno, secondo i Giudici di merito, solo per la difficoltà
di prendere la mira e sparare stando in un’auto in movimento.
Il ricorrente ha osservato che gli esecutori, se avessero avuto l’intenzione di uccidere, si
sarebbero potuti fermare e sparare con calma al Falzone, ma, anche trascurando che agendo
in tal modo non avrebbero più potuto contare sull’effetto sorpresa, si tratta di un’ipotesi

fatto.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015

alternativa della difesa che non è stata agganciata nei motivi di ricorso ad alcun elemento di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA