Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35930 del 11/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35930 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINKOVIC SUNCICA N. IL 03/03/1966
avverso la sentenza n. 703/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
24/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e,c,
che ha concluso per i42 4,,
t L, i

Udito, per la parte’cvile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 11/08/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Trieste ,

confermava la sentenza del Gup del Tribunale della stessa città , in data
28.6.2011 , che aveva condannato l’imputata alla pena di giustizia per i reati di
seguito indicati:

110 c.p., 12 commi 3 e 3 bis lett. e bis) D.P.R. n. 286/1998, perché, con la
condotta di seguito descritta, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, al fme di trarne profitto, compivano atti diretti a
procurare l’ingresso nello Stato dei sotto indicati cittadini extracomunitari, in
violazione d elle disposizioni inerenti alle assunzioni in base ai flussi di ingresso
dei lavoratori extracomunitari.Più in particolare, gli imputati si accordavano tra
loro affinché ACLIMOVIC Slavisa -dopo che EL IBRAHYMY Abdelfettah e EL
IBRAHYMY Mohamed avevano provveduto al “reclutamento” nel loro Paese
d’origine, ricevendo in pagamento €. 8.000 dall’interessato-presentasse allo
Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste una fittizia richiesta di
autorizzazione all’assunzione dei lavoratori extracomunitari sotto indicati supportata dalla documentazione richiesta dalla legge- a nome di ABOUL KHIR
Salha, ottenendo l’autorizzazione del predetto ufficio, che provvedevano a far
pervenire al lavoratore all’Estero; quest’ultimo così otteneva il visto d’ingresso
rilasciatogli dal Consolato italiano del suo Paese di origine, grazie al quale poteva
entrare in Italia, dove veniva solo fittiziamente assunto da MARINKOVIC
Suncica ed ospitato a Trieste, mentre in realtà mai iniziava la propria attività
lavorativa, allontanandosi immediatamente da Trieste, per ignota destinazione:
I)ABOUL KHIR Salha, entrata in Italia il 5 febbraio 2007.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone ed utilizzando
anche documenti contraffatti. In Trieste, il 5 febbraio 2007.
artt. 48, 110, 479 c.p., perché, con la condotta descritta sub A), traevano in
errore il dirigente elio Sportello del Lavoro della Provincia di Trieste, il quale
rilasciava a MARINKOVIC Suncica l’autorizzazione all’assunzione dei cittadini
extracomunitari sotto elencati, atto pubblico ideologicamente falso in quanto
basato sul falso presupposto di un valido contratto di lavoro subordinato: I)
ABOUL KHIR Salha, autorizzazione del 4.10.2006.
artt 48, 110, 479 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, traevano in errore il responsabile dell’Ufficio
Immigrazione della Questura di Trieste, presentando, a sostegno della richiesta
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la falsa documentazione
descritta nei capi che precedono ed ottenendo così un permesso di soggiorno
per i cittadini extracomunitari di seguito indicati, da considerarsi atto pubblico
ideologicamente falso:
I)ABOUL KHIR Salha, permesso rilasciato il 16.2.2007.
In Trieste, nella data sopra indicata.
1.1Avverso tale sentenza propone ricorso, per l’imputata, il suo difensore di
fiducia,avv. Maria Genovese, lamentando, per quanto riguarda il reato di
procurato ingresso nella Stato, che il giudice dell’appello non ha tenuto nella
1

debita considerazione la circostanza che l’imputata aveva veramente necessità
di una baby sitter per la figlia minorenne con tutte le conseguenze che tale
circostanza comporta in ordine al dolo specifico del reato contestato. In
particolare la Corte non avrebbe considerato che la struttura del reato è stata
modificata dalla legge n.189 del 2002,sicchè il fine di profitto non è più
elemento essenziale del reato ed, inoltre,secondo la giurisprudenza di
legittimità, è necessario che l’ingresso nello Stato si realizzi in violazione delle
Stato dello straniero, in particolare la conclusione della pratica amministrativa
dopo l’ingresso . Per quanto riguarda il reato di falso sostiene il ricorrente che
al momento in cui era stata inoltrata la domanda di assunzione della lavoratrice
extra comunitaria erano presenti tutti gli elementi richiesti dal procedimento
amministrativo perché l’imputata aveva a disposizione un alloggio in cui
ospitare l’extracomunitaria e aveva un reddito fisso da lavoro: di conseguenza le
condizioni indicate nella domanda di assunzione corrispondevano alla effettiva
situazione di fatto e solo in seguito erano mutate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.1 Va,innanzitutto rilevato, in punto di fatto, che la Corte di merito ha posto in
evidenza che le prove certe della consapevolezza, da parte dell’imputata, della
volontà di non assumere la cittadina marocchina e della falsità degli atti
predisposti per favorire l’ingresso della straniera nello Stato, sono costituite da
una serie di conversazioni sull’argomento che l’imputata intrattiene con i
complici, il cui significato ,definito chiarissimo, esclude in radice la buona fede
dell’imputata e la mancanza di uno scopo di lucro nell’operatività della stessa.
Oggettivamente,inoltre, rileva che mai Aboul Khir Salha ha lavorato alle
dipendenze della Marinkovic né è mai stata ospite di quest’ultima,
diversamente da quanto affermato nella richiesta di assunzione.
2.2 In punto di diritto, la tesi della ricorrente è smentita dalla costante e datata
giurisprudenza di questa Corte, espressa in una serie di pronunce conformi, di
seguito citate :” È configurabile il reato di favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina, con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in
modo formalmente regolare, ma finalizzato ad una permanenza i//ega/e.sentenza

disposizioni del T.U. , sicchè a nulla rilevano gli atti successivi all’ingresso nello

n.50895 del 2013 rv 258349.- ; sentenza n. 2285 del 15.12.2009, Rv. 245964,

,: “E’ configurabile il delitto di favoreggiamento illegale dell’immigrazione anche
con riferimento ad ingressi dello straniero nel territorio dello Stato per finalità
diverse da quelle in relazione alle quali quest’ultimo abbia presentato richiesta di
visto, mediante false attestazioni o producendo documentazione falsa relativa agli
effettivi motivi del soggiorno in Italia”, sentenza n 42985 del 10.10.2007, Rv.
238120, : “Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è integrato

quando l’ingresso dello straniero sia formalmente regolare, ma in realtà

finalizzato ad una permanenza illegale” ; sentenza n. 9233 del 16.12.2004, Rv.
230950, : “Il reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino di cittadini

extracomunitari sussiste anche nel caso in cui l’ingresso nel territorio nazionale è
avvenuto regolarmente, attraverso il prescritto valico di frontiera, con un valido
passaporto e per motivi turistici, ma risulti che in realtà è finalizzato ad un
permanenza illegale”.
2.3 Non ravvisando ragioni per rinnegare tale principio di diritto, che questo
Collegio condivide e fa proprio, non rinvenendosi nel ricorso argomenti
pregnanti di senso contrario che possano essere positivamente apprezzati, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così de?iso i Roma, 11 agosto 2014
Il Cons lier
( M.

sore

Il Presidente
( A. Franco )

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV ES’ezione Penale

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