Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35930 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35930 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 5031/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 09/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUIGI PIETRO
lette/geMite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 9.9.2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo del
detenuto ATTANASIO ALESSIO avverso il decreto in data 14.7.2014 con il quale era stato
prorogato di tre mesi il regime di sorveglianza speciale previsto dall’art.14-bis
dell’Ordinamento Penitenziario.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto Attanasio Alessio,

Tribunale di sorveglianza aveva assunto la decisione, poiché, benché il ricorrente avesse fatto
richiesta di essere ascoltato dal Magistrato di sorveglianza di Macerata (essendo egli stato
trasferito il 30.8.2014 dall’istituto di Novara a quello di Ascoli Piceno), non gli era stata data la
possibilità né di essere sentito dal suddetto Magistrato, il quale gli aveva comunicato tramite
l’Ufficio Matricola del carcere che sarebbe stato sentito dal Tribunale di sorveglianza di Torino
in videoconferenza il 9.9.2014, giorno fissato per l’udienza in camera di consiglio, né di essere
sentito in videoconferenza dal Tribunale di sorveglianza, in quanto il Presidente del collegio non
aveva consentito al ricorrente di parlare ed aveva fatto disattivare il collegamento, sostenendo
che il reclamante aveva la possibilità di chiedere di essere sentito dal Magistrato di
sorveglianza.

Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, sottoposto al regime di sorveglianza particolare previsto dall’art.14-bis della legge
354/1975, ha proposto reclamo avverso il provvedimento di proroga di detto regime disposto
dalla Direzione Generale dell’Amministrazione Penitenziaria in data 14.7.2014.
Nel ricorso si eccepisce la nullità dell’udienza in camera di consiglio del Tribunale di
sorveglianza di Torino in data 9.9.2014, poiché il detenuto ricorrente non aveva potuto esporre
le ragioni per le quali si era opposto alla proroga del regime di sorveglianza speciale, non
essendo stato sentito né dal Magistrato di sorveglianza, né in videoconferenza dal Tribunale di
sorveglianza nel corso della suddetta udienza.
Risulta dagli atti che il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con provvedimento in data
3.9.2014, ha rigettato l’istanza di Attanasio Alessio di essere sentito per rogatoria, in relazione
all’udienza fissata davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino il 9.9.2014 per la trattazione
del suddetto reclamo.
Risulta altresì che nei preliminari della suddetta udienza in camera di consiglio, il Presidente
del Tribunale di sorveglianza ha interrotto il collegamento in videoconferenza, con la
motivazione che non era prevista la partecipazione all’udienza del detenuto reclamante.
Ritiene questa Corte che siano legittimi i suddetti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza
e del Presidente del Tribunale di sorveglianza, poiché nell’udienza di trattazione del reclamo

1

eccependo preliminarmente la nullità dell’udienza in camera di consiglio a seguito della quale il

avverso il provvedimento che applica o proroga il regime di sorveglianza speciale di cui
all’art.14-bis O.P. non è prevista la partecipazione del detenuto.
L’art.14-ter della legge 354/1975 che regola la procedura con la quale deve essere tenuta la
suddetta udienza prevede, infatti, che il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza per
la trattazione del reclamo si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero
e che l’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
Quindi, non essendo prevista la presenza o l’audizione del reclamante, legittimamente il

Presidente del Tribunale di sorveglianza non ha ammesso che lo stesso fosse sentito in
videoconferenza.
Il diritto di difesa del reclamante, peraltro, è garantito non solo dalla partecipazione all’udienza
del suo difensore, ma anche dalla facoltà del detenuto di presentare memorie a sostegno del
reclamo.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta del ricorrente di essere sentito ed il

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