Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3593 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3593 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
CABDUGADIR ABDIRISAG N. IL 10/05/1990
avverso l’ordinanza n. 8905/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 20/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sgutiteic ugioni del PG Dott.

Udit i d .

•rAvv.;

Data Udienza: 26/11/2015

,

Letta la requisitoria in data 20/07/2015, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Fraticelli ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 20/01/2015, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bergamo ha dichiarato la nullità della notificazione dell’avviso ex art.

Abdirisag e ha disposto la restituzione degli atti al P.M. Ha rilevato il G.U.P. che
dagli atti non emerge che l’imputato comprendesse la lingua italiana, tanto è
vero che il verbale di identificazione è stato redatto con un modello multilingue.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, denunciandone nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.
cod. proc. pen. – l’abnormità. Nell’annotazione della Polizia Giudiziaria, che
riferisce di tutte le attività compiute, non si dà atto di difficoltà linguistiche nel
rapporto con l’indagato, sicché il dubbio del G.U.P. contrasta con quanto emerge
dagli atti. Solo la novella di cui al d. Igs. n. 32 del 04/03/2014 ha previsto la
traduzione dell’avviso di garanzia, ma, per il principio tempus regit actum, tale
disciplina non è applicabile all’atto redatto il 23/10/2012. In assenza di qualsiasi
questione sulla conoscenza della lingua da parte dell’imputato, che aveva anche
eletto domicilio, il G.U.P. ha statuito una regressione del processo senza causa.
Con memoria in data 26/11/2015, la difesa dell’imputato ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto di affermare, non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc.
pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto
di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi
di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce
espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non
determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione
della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 – dep.
22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590). Il principio di diritto ha

415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi nei confronti di Cabdugadir

trovato conferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito
come non sia abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del
decreto dì citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta
dall’imputato della dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore
d’ufficio, e dispone la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica, in
quanto lo stesso costituisce l’esplicazione di un potere riconosciuto
dall’ordinamento processuale, anche quando è fondato su un presupposto
superfluo o erroneamente ritenuto sussistente, e le sue conseguenze sono

1, n. 2263 del 14/05/2014 – dep. 16/01/2015, P.M. in proc. Tahiri, Rv. 261998).
Alla luce del principio di diritto richiamato, deve escludersi l’abnormità del
provvedimento impugnato, conclusione, questa, non scalfita dal rilievo del
ricorrente incentrato sulla disciplina dell’informazione di garanzia.
Nel caso di specie, peraltro, il G.U.P. ha motivato le declaratorie di nullità e
la consequenziale statuizione della restituzione degli atti al P.M. non già sulla
base di un’astratta presunzione di non conoscenza della lingua italiana, ma
richiamando il verbale di identificazione redatto – non in lingua italiana, ma – con
un modello multilingue, modello dal quale non si evince che l’imputato parli e
comprenda l’italiano: il ricorrente omette il puntuale confronto con il dato
probatorio richiamato dall’ordinanza impugnata, sicché, sotto questo profilo, il
ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni
riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo,
Rv. 253849).
Il provvedimento impugnato, pertanto, non è abnorme, sicché il ricorso del
Pubblico Ministero, che ha investito un provvedimento non impugnabile, deve
essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 26/11/2015.

rimediabili con attività propulsive legittime da parte del pubblico ministero (Sez.

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