Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3593 del 10/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3593 Anno 2015
Presidente: DE BERARDINIS SILVANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PULIGA SEBASTIANO N. IL 26/08/1954
avverso l’ordinanza n. 1900/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/12/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa
quantificazione delle spese.

RITENUTO IN FATTO

1.

Puliga Sebastiano propone ricorso per cassazione contro

l’ordinanza della Corte d’appello di Genova del 18 luglio 2014, con la

procedura penale, tendente alla sostituzione della misura cautelare reale
del sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia di primo
grado (disposto dalla stessa Corte d’appello con sentenza del 31 gennaio
2014) a fronte di un’offerta di cauzione pari ad euro 20.000 o della
diversa somma che il giudice avesse voluto indicare.
2.

Lamenta il ricorrente che la motivazione sia illogica, laddove

afferma che non è allo stato possibile quantificare le spese del giudizio di
primo grado, atteso che tale fase era ormai conclusa e il fascicolo del
procedimento si trovava presso il giudice cui era stata depositata
l’istanza. Sotto un secondo aspetto, lamentava altresì l’illogicità della
motivazione laddove faceva riferimento alle spese per le intercettazioni,
pur senza che dalla sentenza di primo grado risultasse l’utilizzo di queste
prove per la decisione (in particolare per quanto riguarda i reati per i
quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile). In secondo luogo,
afferma che anche in caso di addebitabilità delle spese dovute alle
intercettazioni, la Corte avrebbe dovuto quantificarle ed indicare al
ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, l’importo complessivo della
cauzione da prestare, ammettendolo alla richiesta sostituzione.
3.

Il 18 novembre 2014 il ricorrente ha depositato memoria con la

quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; il provvedimento della Corte d’appello di
Genova si caratterizza, infatti, per una motivazione solamente
apparente, oltre che illogica, non essendo affatto spiegate le ragioni per
le quali sarebbe impossibile la determinazione delle spese del
procedimento, pur conclusosi, nè, una volta ritenuta l’influenza delle
intercettazioni in ordine all’accertamento dei reati addebitati al Puliga,
1

quale la Corte ha respinto l’istanza ex articolo 319 del codice di

procede alla quantificazione delle relative spese, per consentire
all’imputato la prestazione di idonea cauzione, sulla cui quantificazione
egli si era rimesso all’organo giudicante.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza
annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di
Genova per nuovo esame.
Così deciso il 10/12/2014

p.q.m.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA