Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35929 del 11/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35929 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Alfredo Santoro, nato a Palermo il 10/09/1972
avverso la sentenza del 09/01/2013 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 09/01/2013, ha

confermato la pronuncia del Tribunale di quella città del 22/02/2012, con la
quale era stata affermata la penale responsabilità di Alfredo Santoro per il reato
di estorsione continuata, commessa in concorso con altri, in relazione alle cui
posizioni questa Corte ha proceduto separatamente.
Le indebite richieste di pagamento risulterebbero connesse, in tesi d’accusa,
all’offerta di protezione dell’attività commerciale della parte lesa prima, ed alla
imposizione dell’uso di macchinette video poker da parte di persona in
collegamento con l’odierno ricorrente, successivamente.
2. La difesa di Santoro ha proposto ricorso con il quale deduce violazione di
legge processuale per il mancato accertamento di nullità dell’interrogatorio di cui
all’art. 415 bis cod. proc. pen. in quanto disposto senza consentire alla difesa
l’audizione dei file$ audio relativi alle intercettazioni, malgrado la richiesta
formulata in tal senso.
In particolare si lamenta che non fosse stata consentita l’audizione o
l’estrazione di copia, offrendo il P.m. quale alternativa la possibilità di ascoltare i

Data Udienza: 11/08/2014

files durante l’interrogatorio, cui non si era ritenuto di aderire reputando il
procedimento offerto inidoneo a garantire l’esercizio concreto dei diritto di difesa
e quindi di fatto essendo costretti a rinunciare all’espletamento del mezzo di
difesa.
Richiamata la motivazione con la quale la Corte aveva disatteso l’istanza
formulata, valutando intempestiva la richiesta di copia e ritenuta idonea la forma
di accesso offerta dall’accusa a tutelare i diritti della difesa, si ritiene l’illogicità

3. Con ulteriore motivo si lamenta violazione di legge penale e processuale e
vizio della motivazione sull’acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini ai sensi dell’art. 500 comma 4 cod. proc. pen., in quanto la decisione è
stata assunta senza disporre la citazione quale teste dell’interessato, sulla base
di denunciate pressioni a lui rivolte dagli imputati.
Si ritiene al contrario che fosse necessario acquisire le dichiarazioni del
teste, anche in merito alla capacità intimidatoria dell’attività di pressione
rivoltagli, potendosi solo a seguito di tale verifica disporre l’acquisizione delle
dichiarazioni.
Il procedimento seguito dai giudici di merito, avallato dalla motivazione
illogica offerta sul punto dalla Corte, ha prodotto la violazione del principio di
oralità del dibattimento, oltre che del divieto di lettura, ponendo a base della
decisione un atto inutilizzabile.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. Si deve rilevare infatti che entrambi i rilievi procedurali svolti risultano
formulati con richiamo ai motivi d’appello, e si ritiene la violazione di legge quale
effetto diretto del mancato accoglimento delle proprie argomentazioni da parte
della Corte territoriale, che risulta aver compiutamente argomentato nello
specifico sull’infondatezza di entrambi i rilievi, con deduzioni che vengono di fatto
ignorate nell’atto introduttivo di questo giudizio, contrapponendo a tali argomenti
i propri.
Per contro nessuna violazione di legge è dato ravvisare nel provvedimento
impugnato, ove ha ritenuto assente la violazione del diritto di difesa, in
conseguenza del mancato interrogatorio richiesto ex art. 415 bis cod. proc. pen.,
in quanto rifiutato ingiustamente per la mancata cognizione del contenuto delle
conversazioni, la cui esistenza era ampiamente conosciuta dall’interessato fin
dall’esecuzione della misura cautelare in tempo utile per l’estrazione di copia.

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Cassazione sezione, rg. 25789/2014

della motivazione addotta, sollecitando l’annullamento della sentenza impugnata.

L’audizione delle telefonate risulta invece sollecitata il giorno prima
dell’incombente, preannunciato cinque giorni prima, così venendo meno all’onere
di leale collaborazione incombente sulla difesa, cui fa richiamo la pronuncia a
sezioni Unite (Sentenza n. 20300 del 22/04/2010 Cc., dep. 27/05/2010 imp.
Lasala, Rv. 246907), che nella più delicata materia cautelare, condiziona la
sussistenza della nullità generale, in ragione della mancata esecuzione della
richiesta difensiva, alla sua tempestività e ragionevole possibilità dell’ufficio di

inadempimento dell’ufficio non seguiva alcuna conseguenza incidente sui diritti
fondamentali di libertà in quanto, non formandosi il giudicato cautelare,
l’inconsistenza degli elementi delle intercettazioni avrebbe potuto in ogni tempo
essere dimostrata dalla difesa.
Conseguentemente l’esclusione della nullità dedotta svolta nel giudizio di
merito risulta corretta, per avere la Corte ricondotto la mancata esecuzione
dell’interrogatorio di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. alla volontà del
richiedente.
3.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento

all’ulteriore rilievo, dovendo escludersi la dedotta nullità sulla base della lettera
della disposizione di cui all’art. 500 comma 4 cod. proc. pen., che nel riferirsi alla
possibilità di acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal
testimone che risulti minacciato, richiama l’ipotesi che la circostanza emerga
anche in dibattimento, con ciò consentendo di ritenere che, ove ciò non si
verifichi, possa acquisirsi la pregressa dichiarazione, al di fuori da qualsiasi
obbligo di audizione (nel senso indicato Sez. 3, n. 27582 del 15/06/2010 – dep.
15/07/2010, R., Rv. 248052). Del resto tale adempimento, riguardando un teste
per definizione condizionato, proprio in quanto raggiunto da pressioni illecite,
non può condurre ad alcun esito rilevante in punto di valutazione della prova.
E’ appena il caso di precisare che la consumazione di minacce a carico del
teste, immediatamente prima della sua audizione in dibattimento è stata
accertata con il procedimento incidentale previsto dall’art. 500 comma 5 cod.
proc. pen., circostanza che supera la necessità di disporre la formale audizione
del teste.
4. L’accertamento di inammissibilità del ricorso impone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.

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eseguirla, che risulta ancora più cogente nella specie ove all’eventuale

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 11/08/2014

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