Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35928 del 07/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35928 Anno 2014
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Antonio Di Gaudio, nato a Campofelice di Rocella il 14/06/1966
avverso la sentenza del 04/03/2014 della Corte d’appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 04/03/2014, ha
dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto da Antonio Di Gaudio avverso
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di quella città il 31/10/2012 nei
suoi confronti, in relazione al delitto di omesso versamento dei contributi
previdenziali.
2. L’interessato ha proposto ricorso personalmente con il quale deduce
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla verifica delle
condizioni per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione di merito, che
si assume viziata, in ragione della completezza di quanto esposto in quella sede.
3.

Con motivi aggiunti depositati il 23/07/2014 la difesa, oltre che

richiamare il dovere del giudice di valutare la congruità della pena inflitta in
primo grado, a prescindere dalla specificità delle osservazioni difensive, e quindi
rivendicando l’ammissibilità dell’impugnazione di merito, rileva che nella specie
la richiesta era fondata, in quanto la pronuncia impugnata riguardava
parzialmente un precedente giudicato; si assume sussistente una pronuncia di
condanna per il medesimo reato, sulla base dell’attestazione del certificato

Data Udienza: 07/08/2014

penale; si osserva che la possibilità di eccepire la presenza di un giudicato sullo
stesso fatto sussiste in questa sede, sulla base di quanto fissato dalla Corte edu
con sentenza 04/03/2014; che le annualità del 2005 e 2006 risultavarprescritte
alla data dell’udienza di merito; si rileva inoltre l’incongruità delle sanzioni
stabilite nelle due pronunce, posto che con il decreto penale era stata disposta la
sostituzione della sanzione detentiva con quella pecuniaria.

copia del provvedimento passato in giudicato, che si assume confermare la
presenza del doppio giudizio, in quanto comprensivo delle omissioni maturate nel
periodo contributivo compreso tra dicembre 2003 fino al maggio 2008 in via
continuativa.
Si lamenta inoltre il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena, oltre che l’assegnazione alla sezione feriale di questa
Corte della trattazione del procedimento, in quanto si rileva che la prescrizione
matura nell’agosto 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente deve osservarsi che la natura ampiamente devolutiva
dell’appello permette di svolgere un’utile impugnazione di merito, quando, come
nel caso di specie, sia pure con indicazioni letterali generiche in ordine alla
possibilità di una riduzione di pena, si faccia leva, a fondamento dell’istanza, su
elementi di fatto concreti, quali, nella specie, l’intensità del dolo (in fattispecie
analoga Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012 – dep. 08/01/2013, Abbruzzese, Rv.
254090).
L’argomento segnalato nel gravame di merito delimita in maniera
sufficiente il punto della sentenza contestata e consente di escludere la
correttezza della decisione di inammissibilità dell’impugnazione proposta, che,
per la sua diversa struttura rispetto al giudizio di legittimità, ben può svolgersi
anche a seguito della mera sollecitazione di rivalutazione di un aspetto della
decisione.
3. L’accertamento della fondatezza dell’impugnazione proposta avverso la
sentenza di inammissibilità consente a questa Corte di esaminare gli atti prodotti
dalla difesa in questa sede, le cui risultanze sono evincibili anche dall’analisi del
certificato penale.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. in ogni stato e grado
del giudizio il giudicante deve dichiarare non doversi procedere ove accerti la

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Cassazione sezione tr, rg. 27248/2014

4. Con ulteriore memoria depositata il 29/07/2014 la difesa ha allegato

presenza di un giudicato sul medesimo oggetto, circostanza di fatto verificatasi
nella specie.
Invero, risulta dagli atti che in data 10/02/2009 è stato emesso dal Gip del
Tribunale di Palermo decreto penale di condanna, passato in giudicato, per le
omissioni contributive della ditta individuale a nome dell’odierno ricorrente e sita
allo stesso indirizzo di Campofelice di Roccella, via Giuseppe Verdi 1, i cui
inadempimenti hanno costituito oggetto del presente giudizio, che, per il

2003- maggio 2008, nel quale è totalmente ricompresa l’odierna contestazione,
relativa agli anni ottobre 2005- agosto 2007.
Quanto accertato consente di verificare la sussistenza della situazione di non
punibilità delle violazioni, già giudicate, imponendo conseguentemente
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.649 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata trattandosi di fatti per i quali è
già intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Così deciso il 07/08/2014

provvedimento definitivo, riguardano l’arco temporale più ampio dell’ottobre

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