Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35927 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35927 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOCERA PIETRO N. IL 30/09/1971
avverso l’ordinanza n. 198/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 18/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. ere_ac
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/04/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18.7.2014, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata ex art. 671 c.p.p. da NOCERA Pietro per
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di reato oggetto delle
seguenti sentenze di condanna:

irrevocabile il 22.3.2001, per il reato di cui agli artt. 56, 629 c.p., accertato il 20.12.1999;
2) sentenza n. 420/06 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 26.5.2006,
irrevocabile 1’11.7.2006, per i reati di cui agli artt. 416 bis, 629 e 56, 629, comma 2, c.p. e
art. 7 L. n. 203/91 (accertati in Marcianise il 17.5.1999), dei quali veniva riconosciuta la
continuazione con quelli oggetto delle decisioni sub 1) e sub 3);
3) sentenza n. 7166/03 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.11.2003,
irrevocabile il 28.9.2005, per il reato di cui agli artt. 629 c.p. e 7 L. n. 203/91, accertato in
Portico di Caserta nel luglio del 1999;
4) sentenza n. 983/12 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data
26.6.2012, irrevocabile il 30.11.2012, per il reato di cui agli artt. 74, comma 2, e 73 D.P.R.
n. 309/1990, commesso in Marcianise, Caserta e comuni limitrofi dal 1995 al 2006.
Rilevava il Giudice dell’esecuzione che il NOCERA era stato condannato ai sensi
dell’art. 416 bis c.p. per aver partecipato all’associazione camorristica clan BELFORTE in
qualità di concorrente stabile nella realizzazione dei reati di estorsione ai danni di
imprenditori del comune di Marcianise, con condotte risalenti all’anno 1999; viceversa,
l’associazione finalizzata al narcotraffico di cui era partecipe era rimasta operante fino al
2005, agendo oltre che nel territorio di Marcianise – dove era egemone il clan BELFORTE anche in quello di Caserta e di comuni limitrofi, con la conseguenza che tali condotte
avevano avuto vita autonoma rispetto all’originario reato associativo di stampo camorristico,
anche per la mancata coincidenza dei rispettivi partecipi.
In sostanza, secondo il Tribunale, l’associazione ex art. 416 bis c.p., pur avendo
genericamente nel programma originario anche il traffico di stupefacenti, non presentava in
fatto alcuna concreta ideazione di gestire detto traffico nella zona di pertinenza, e, in ogni
caso, il NOCERA all’interno della stessa non aveva rivestito alcun ruolo nella gestione della
droga, ma solo delle estorsioni, con la conseguenza che la sua partecipazione al sodalizio
finalizzato al narcotraffico doveva considerarsi la risultante di una determinazione
delinquenziale autonoma, del tutto avulsa dall’originaria adesione al clan camorrista
BELFORTE.

1

1) sentenza n. 431/01 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10.1.2001,

In definitiva e in sintesi, la non coincidenza dei partecipi, la solo parziale coincidenza
territoriale, la diversità ontologica dei reati e la sopravvivenza dell’associazione ex art. 74
D.P.R. n. 309/90 fino al 2005, dunque in epoca ben successiva alle contestazioni di cui
all’art. 416 bis c.p., che si arrestavano al 1999, costituivano elementi tali da indurre il
Collegio ad escludere l’identità del vincolo criminoso tra i reati in questione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione NOCERA Pietro, per il tramite del difensore di

vizio di motivazione.
Il Giudice dell’esecuzione, entrando anche in contraddizione con i propri assunti,
aveva omesso di considerare:
– che il reato di cui all’art. 416 bis c.p. risultava contestato con condotta perdurante,
cessata, quindi, con la sentenza di primo grado datata 17.5.2005, sicché appariva evidente
la sovrapposizione temporale dei due sodalizi;
– che nella sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 26.6.2012,
sopra indicata sub 4), si dava atto del comune filo conduttore delle attività delinquenziali del
NOCERA, il quale, tra l’altro, nelle dichiarazioni rese il 19.7.2007, aveva rivendicato la sua
appartenenza all’associazione criminale dedita al narcotraffico descrivendone lo stretto
collegamento con il clan BELFORTE e l’obbedienza alle sue direttive per gli acquisti delle più
grosse partite di cocaina, tanto che lo stesso Tribunale, nel ravvisare l’aggravante di cui
all’art. 7 L. n. 203/91, aveva evidenziato la natura strumentale delle condotte di spaccio al
mantenimento del “sistema” delle “piazze” organizzato e gestito dai vertici del clan
BELFORTE;
– che il Tribunale era incorso anche con riguardo alla composizione soggettiva dei due
sodalizi, figurando quali partecipi ad entrambi i gruppi criminali, a parte il NOCERA,
ZARRILLO Francesco, BIFONE Alfredo, BIFONE Antonio e lo stesso BELFORTE Salvatore;
– che, sempre nella sentenza del Tribunale sammaritano in data 26.6.2012, si faceva
esplicito riferimento ai “territori di competenza” assegnati al NOCERA dall’organizzazione per
la gestione dello spaccio di stupefacenti.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione, pur avendo fatto correttamente
richiamo ai principi di diritto in tema di continuazione fra reati associativi e reati-fine, era,
tuttavia, giunto a conclusioni non conformi sulla base di valutazioni e considerazioni affette
dai vizi prima denunciati.
3. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cpv. c.p. e

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
2. Il Giudice a quo è incorso in una grave omissione, che, ha, poi, inficiato tutto il suo
ragionamento, laddove non ha rilevato, nell’elencare in premessa le sentenze in esame, che
i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90, oggetto della decisione indicata sub 4),
risultavano aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 7 L. n. 203/91, come documentato

Tale circostanza, essendo costruita in funzione agevolativa del clan BELFORTE e,
dunque, dell’associazione camorrista di cui al reato contestato nella decisione sub 2), getta,
all’evidenza, una diversa luce sul tema della continuazione tra le due fattispecie associative,
di cui detta aggravante mostra, oggettivamente, lo stretto legame.
Tanto più che i tempi di operatività dei due sodalizi, tenuto conto della contestazione
“aperta” dell’associazione camorrista sino alla data della sentenza di primo grado del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere (17.5.2005), appaiono sostanzialmente sovrapponibili,
diversamente da quanto affermato dal Giudice dell’esecuzione.
3.

Le carenze e il travisamento stigmatizzati impongono l’annullamento

dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di S. Maria Capua Vetere,
che dovrà rivalutare ex novo l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato
avanzata dal ricorrente tenendo conto della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L. n.
203/91 contestata in relazione ai reati oggetto della sentenza sub 4) (artt. 74 e 73 D.P.R. n.
309/90) e della durata dell’operatività dell’associazione oggetto della sentenza sub 2)
secondo la data della decisione di primo grado (17.5.2005).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di S. Maria
Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015

Il Consigli

Il Presidente

in atti.

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