Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35926 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35926 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHIRARDI BRUNO N. IL 20/11/1956
avverso l’ordinanza n. 1924/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 08/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
letteLe le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava il
reclamo proposto da GHIRARDI Bruno avverso il provvedimento del 9.10.2013, con il quale il
Magistrato della sede aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata ex art. 54 O.P. relativa ai
semestri 12.2.2007-12.8.2010 in considerazione di gravi e numerosi illeciti disciplinari (otto in
totale) succedutisi tra il 13.2.2008 e il 10.6.2010.

12.2.2007-12.2.2008, il Tribunale di Sorveglianza mostrava di condividere integralmente la
decisione del primo Giudice.
Osservava il Collegio che i fatti commessi dal GHIRARDI, analiticamente descritti nei
rapporti in atti e verificatisi in diversi istituti penitenziari, a prescindere dal fatto che fossero
sfociati o meno in procedimenti e sanzioni disciplinari, erano tutti indicativi dell’atteggiamento
irrispettoso e arrogante tenuto dal recluso nei confronti della Polizia penitenziaria. La portata di
tali episodi – proseguiva il Tribunale – si evinceva, del resto, oltre che dalla valutazione unitaria
degli stessi, anche dalla complessiva condotta tenuta successivamente dal reclamante, costellata
da gravi rapporti disciplinari, alcuni aventi ad oggetto episodi analoghi a quelli esaminati e,
comunque, emblematici dell’assenza di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione.
2.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione GHIRARDI Bruno, deducendo

violazione di legge in relazione all’art. 54 0.P., per non avere il Tribunale riferito i fatti ascritti al
ricorrente al semestre in cui si erano verificati, ma “al complesso della pena”.
3. Ha depositato in data 9.4.2015 memoria intitolata “motivi nuovi” il difensore di fiducia
del GHIRARDI.
Rileva la contiguità ai due semestri d’interesse di un solo rapporto disciplinare datato
13.2.2008, conclusosi con un’ammonizione per un fatto di lieve entità.
Il Tribunale aveva considerato di rilievo due accadimenti del 27.10.2008 e dell’8.11.2008
da cui non era mai scaturito alcun accertamento, né alcuna sanzione.
La citata ammonizione del febbraio 2008 non aveva, pertanto, quelle caratteristiche di
gravità, sintomatiche di una mancata collaborazione del detenuto con l’Amministrazione
penitenziaria da riverberarsi sui semestri anteriori.
4. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della valutazione

frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio
della liberazione anticipata di cui all’art. 54 dell’Ordinamento Penitenziario non esclude che un
fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.
1

Precisato che il reclamo del detenuto era circoscritto ai due semestri inclusi nel periodo

Occorre, però, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da
lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel
periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (fra molte, Sez. 1, n. 11597 del
28/2/2013, Mansi, Rv. 255406; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/1/2012, Palamara, Rv.
251677; Sez. 1, n. 47710 del 22/9/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 30299 del 30/3/2011,
Barbi, Rv. 250906).
Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di

(Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999, Rv. 215119).
Va, poi, ricordato che, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata,
costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del
condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo ed il
reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l’istituto
premiale (Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 23/10/2013, dep. 6/2/2014, De Witt, Rv. 258743).
3. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro abbia
adeguatamente motivato sulla valenza negativa retroattiva dei tre episodi occorsi nel 2008, il
primo dei quali sanzionato con l’ammonizione, ponendoli a ragione in correlazione con gli altri
cinque episodi trasgressivi verificatisi tra il 16.5.2009 e il 10.6.2010, tutti sanzionati (con
ammonizione, esclusione da attività in comune, esclusione da attività ricreative e sportive), e,
quindi, correttamente valorizzando il carattere reiterato e complessivo degli illeciti, a riprova di
una mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
L’ordinanza non è, quindi, incorsa nella violazione di legge denunciata e resiste alle
censure mosse.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015

Il Consigliere

Il Presidente

gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva

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