Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35926 del 05/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35926 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Gianfranco Mazza, nato a Cosenza il 17/09/1971
avverso la sentenza del 31/01/2014 della Corte d’appello di Torino
visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Anna Petruzzellis ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g enerale Eu g enio
Selva gg i, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31/01/2014, ha

confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Alessandria il
04/04/2013 nei confronti di Gianfranco Mazza, in relazione al delitto di calunnia,
respin g endo l’appello da q uesti proposto.
2. La difesa del Mazza ha proposto ricorso con il q uale si deduce violazione
di legg e in relazione alla fattispecie incriminatrice, nonché vizio della
motivazione.
Sotto un primo profilo si osserva che, avendo l’interessato denunciato lo
smarrimento di un asse g no non ancora compilato, e da q uesti successivamente
conse g nato al creditore, mancherebbe l’elemento tipico del reato, individuabile
nella volontà di incolpare una persona della cui innocenza si sia consapevoli,
mentre la situazione di fatto realizzata, secondo la prospettazione difensiva,
dovrebbe integ rare i diversi reati di truffa o di simulazione di reato.
Si sottopone a censura la sentenza in ordine alla coerenza motivazionale
sull’analisi delle prove testimoniali assunte, evidenziandone l’intima
contraddizione,

q uando all’individuazione della causale del pa g amento ed

Data Udienza: 05/08/2014

all’entità della somma convenuta e delle sue modalità di versamento, elementi di
fatto che, ove correttamente valutati, avrebbero posto in dubbio l’esistenza
stessa dell’obbligazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Deve ricordarsi che la consumazione del reato di calunnia si realizza
con la creazione delle condizioni per la falsa accusa nei confronti di persona di

cui si conosce l’innocenza, e si differenzia dalla simulazione di reato proprio per
l’individuazione soggettiva, ancorché indiretta, del preteso responsabile.
La condotta tipica richiamata può realizzarsi sia in unico contesto, che con
un complesso di attività, che si snoda nel tempo, che sia idonea a condurre
all’illegittima attribuzione all’innocente di una condotta illecita (Sez. 6, n. 26114
del 28/04/2003 – dep. 18/06/2003, Giannini, Rv. 227419).
L’azione complessa sopra ipotizzata è stata concretizzata nella specie,
ove, in maniera difforme da quanto solitamente si verifica, la denuncia di
smarrimento del titolo ha preceduto la sua consegna al creditore, cosicché alla
prima attività, ipoteticamente inquadrabile nel reato di cui all’art. 367 cod. pen.
si è poi aggiunta la consegna del titolo, rendendo così possibile l’identificazione
del prenditore, all’atto della negoziazione, quale autore del delitto di ricettazione.
L’unica differenza riscontrabile nella situazione in esame rispetto allo
sviluppo ordinario potrebbe essere l’individuazione della decorrenza del termine
per la prescrizione del reato di calunnia, dal momento consumativo individuabile
nell’atto della consegna del titolo, ma tale effetto risulta irrilevante nel caso di
specie, in cui il reato in ogni caso non è prescritto.
La consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato, nella situazione descritta,
avrebbe potuto essere posta in dubbio solo nell’ipotesi di dimostrazione di un
errore involontario nell’individuazione dei titoli denunciati come smarriti,
prospettazione neppure oggetto di allegazione da parte dell’interessato nella fase
di merito.
3. Del tutto irrilevanti risultano le deduzioni espresse nel ricorso in ordine
alla causale del titolo di cui si è denunciato lo smarrimento, in quanto, a tacere
della mancata contestazione della circostanza nei gradi di merito, si deve rilevare
che la natura astratta del titolo rende irrilevante, agli effetti civili e penali,
l’individuazione della causale dei pagamenti.
4.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., l’accertamento di

inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle

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Cassazione sezione VI, rg. 27549/2014

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spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 05/08/2014

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