Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35925 del 05/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35925 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MAURIZIO N. IL 04/06/1969
avverso la sentenza n. 4984/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita m PUBBLICA UDIENZA del 05/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi d. nsor Avv.

Data Udienza: 05/08/2014

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Palermo ,
confermava la sentenza del Tribunale di quella città , in data 14.5.1913 , che
aveva condannato Bevilacqua Maurizio alla pena di mesi tre di

al reato di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ín rel. all’art. 483 c.p. “poiché, con
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestava, in dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, in particolare in dichiarazione resa sotto la
propria responsabilità, in data 7 febbraio 2007, innanzi al funzionario del Settore
attività produttive industria, artigianato e agricoltura della città di Palermo, di
“non avere riportato condanne … per delitti contro la fede pubblica …. ed ogni
altro delitto colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due e nel massimo a cinque anni”, in tal modo dichiarando
il falso poiché — con sentenza in data 18 giugno 2003, pronunciata dal GIP
presso il Tribunale di Genova era stato condannato per il reato di falsità
ideologica commessa da privato in atto pubblico. In Palermo, commesso il 7febbraio
2007 “.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo a motivo inosservanza delle norme processuali
per il mancato rispetto dei termini di comparizione a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna ed il vizio della motivazione in ordine all’elemento
soggettivo del falso.
1.2 Con il primo motivo lamenta ,in particolare ,l’inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità,inutilizzabilità,inammissibilità o di
decadenza, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine
a comparire nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di
condanna che si svolge dinanzi al giudice monocratico sia quello di trenta
giorni previsto dall’art. 456 c.p.p., comma 3, richiamato dall’art. 464 c.p.p.,
comma 3 che disciplina il giudizio conseguente all’opposizione, e non quello di
sessanta giorni previsto dall’art. 552 c.p.p., comma 3 cod.proc.pen. pari a 60
giorni, orientamento che si assume pacificamente riconosciuto dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13.6.2001, n.
32418) secondo il quale il termine da osservarsi per la notifica del decreto di
citazione deve essere nel caso considerato quello previsto per tutti i
procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nei quali non
vi è l’udienza preliminare e quindi quello di sessanta giorni.
1.3 Con il secondo motivo lamenta profili di vizio della motivazione, in punto di
consapevolezza di affermare il falso ,nel predisporre l’autocertificazione,
1

reclusione,che sostituiva con € 3420,00 di multa,in ordine

avendo la Corte omesso di considerare che l’imputato, avendo dubbi sul
possesso dei requisiti, chiese lumi all’incaricato dell’ufficio e solo in seguito a
tali chiarimenti si convinse di essere in possesso dei requisiti necessari; con
motivazione illogica,avendo escluso la buona fede pur non essendo indicate,
nelle avvertenze che accompagnano il modulo dell’autocertificazione il decreto
penale; avendo,inoltre, escluso che la confusione con l’illecito di natura
amministrativa potesse avvalorare la buona fede dell’imputato e che
fornitagli dal difensore di fiducia; e dall’aver considerato pretestuosa e
finalizzata ad evitare controlli più approfonditi l’allegazione del certificato
penale dal quale risultava nullità di iscrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I motivi di ricorso sono entrambi infondati ed il ricorso,perciò, deve essere
rigettato.
2.1 Quanto al primo motivo, la Corte di merito, con un’accurata ,logica e
compiuta motivazione, non sottoposta ad adeguata specifica critica dal
ricorrente, che nulla ha aggiunto alle argomentazioni già dedotte in appello, ha
confermato la decisione del primo giudice secondo la quale il termine a
comparire nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di
condanna , che si svolge dinanzi al giudice monocratico, è quello di trenta
giorni, previsto dall’art.456 co.3 C.p.p., richiamato dall’art.464 co.3 c.p.p. che
disciplina il giudizio conseguente all’opposizione, e non quello di sessanta
giorni previsto dall’art.552 co.3 c.p.p..
2.2 La Corte ha argomentato ,riguardo le sostanziali differenze esistenti tra
il decreto di citazione diretta a giudizio previsto dall’art.552 c.p.p. e quello
previsto dall’art.557 c.p.p.., che :” …Il termine di comparizione inferiore rispetto

a quello previsto dall’art.552 c.p.p. (in cui la previsione di un termine lungo
corrisponde a particolari esigenze difensive dovendo l’imputato valutare anche
la convenienza di chiedere l’applicazione di riti speciali) avrebbe pertanto una
ragionevole giustificazione nel caso in cui l’opponente – come avviene sia
nell’ipotesi prevista dall’art.464 c.p.p. che in quella prevista dall’art.557 c.p.p.abbia fatto una scelta che gli precluda l’ulteriore accesso a riti alternativi ed
appare, inoltre, più rispondente alle peculiarità del procedimento monitorio

2

quest’ultimo ,comunque, fosse stato fuorviato dall’ errata indicazione

improntato a criteri di economicità processuale e di massima speditezza
incompatibili con una notevole dilatazione dei tempi processuali (ordinanza
Corte Costituzionale n. 32 del 2003)…( vedi pag.7).
2.3 La decisione della Corte di merito, è, d’altra parte ,perfettamente in linea
con la giurisprudenza più accreditata di legittimità ,che questo Collegio
condivide ed alla quale ritiene di dover dare continuità, secondo la quale “Nel

giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale che si svolga davanti al
giudizio è quello di trenta giorni, previsto dall’art. 456 comma 3 cod. proc. pen.
richiamato dall’art. 464 dello stesso codice che disciplina il giudizio conseguente
all’opposizione, e non quello di sessanta giorni previsto dall’art. 552 comma 3,
atteso che la “ratio” di un termine tanto lungo va rintracciata nella concessione
all’imputato, quando egli viene citato a giudizio, di un “tempus deliberandi” in
ordine alla valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali: tempo di
riflessione ovviamente non necessario quando la scelta deve essere stata già
esercitata nel momento della proposizione dell’atto di opposizione a decreto
penale.” Sentenza n.43366 del 2003 Rv. 226457; conformi : n.. 6377 del
2008 rv 239443 ; n.16265 del 2013 Rv. 255514.
2.4 Infondato è anche il secondo motivo Al ricorrente,infatti, lungi
dall’individuare vizi della motivazione, prospetta una diversa interpretazione di
taluni elementi di fatto che , a suo personale giudizio, avrebbero potuto e
dovuto indirizzare il giudizio della Corte di merito in modo più favorevole
all’imputato,portandola ad escludere l’elemento intenzionale. La censura si
risolve ,pertanto, nella sollecitazione ad un giudizio sulla migliore
interpretazione delle emerge processuali ,che prenda il posto di quello della
Corte di merito. E’, peraltro noto che il giudizio di legittimità ha limiti ben
precisi e che,comunque, esula dal controllo della Suprema Corte la rilettura
degli elementi di fatto posti a base della decisione, sicché non costituisce vizio
comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e,
per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali
perché il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

3

giudice monocratico, il termine dilatorio per la comparizione della parte in

Per contro la motivazione della Corte,in punto di dolo, è logica , coerente e
priva di evidenti contraddizioni e pertanto supera il giudizio di legittimità.
3.Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato: al rigetto
consegue la condanna del ricorrente ale spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
Così dec o in Ro a il 5 agosto 2014
,

(M.

Il Presidente
( G. Zecca )

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Se–,ionz_- Penale

Il Consig re s ns re

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