Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35924 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35924 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMODI FAUSTO, nato il 29/10/1979
avverso l’ordinanza n. 6563/2011 GIUDICE SORVEGLIANZA di
PALERMO del 11/12/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio
Gialanella, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato
con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Palermo.

I

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’Il dicembre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di
Palermo ha rigettato l’istanza proposta da Comodi Fausto, volta a ottenere la
remissione del proprio debito per spese processuali relativamente alla sentenza
della Corte di appello di Palermo del 2 luglio 2007.

requisiti delle disagiate condizioni economiche e della regolare condotta, poiché
la pena di anni due di reclusione, in quando condonata, non era stata espiata né
in carcere né in misura alternativa e il comportamento dell’istante in libertà, che
era stato controllato con pregiudicati e aveva riportato condanna in primo grado
a due mesi di arresto 1’11 luglio 2012, secondo le emergenze delle informazioni
di P.S. del 26 luglio 2011 e del 25 settembre 2013, non era stato rispettoso dei
dettami di uno stile di vita orientato al rispetto dei valori legali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 6 d.P.R. n. 115
del 2002 e agli artt. 125, comma 3, 666, comma 6, 678, comma 1, e 546,
comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
2.1. Secondo il ricorrente, che richiama i principi di diritto che attengono ai
requisiti della chiesta remissione del debito, non vi è nell’ordinanza alcun cenno
alle sue condizioni economiche in rapporto alla ingente entità del debito (euro
504.113,30 + euro 4.798,50), mentre è emerso dalle informazioni di P.S. del 25
settembre 2013 che egli non ha mai avuto uno stabile e regolare lavoro e ha
svolto lavori saltuari, ed è risultato dagli accertamenti svolti presso gli archivi
dell’ACI che egli non è intestatario di alcun veicolo. Né le informazioni della
Guardia di finanza hanno escluso le sue disagiate condizioni economiche.
2.2. Quanto al requisito della regolare condotta, secondo i principi fissati
dalla giurisprudenza di questa Corte, il requisito va diversamente verificato,
perché se il soggetto ha eseguito la pena solo mediante restrizione in carcere si
deve tenere conto del comportamento carcerario, mentre si deve procedere alla
valutazione della condotta tenuta in libertà se non sia stato internato, alla
stregua, in entrambi i casi, dei parametri di cui all’art. 30-ter Ord. Pen.
Nella specie, a parte il fatto che, con riguardo alla condanna indicata
nell’ordinanza, la Corte di appello con sentenza del 9 dicembre 2013 ha
dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, il
2

Il Magistrato riteneva, a ragione della decisione, che non ricorrevano i

Magistrato di sorveglianza neppure ha indicato il periodo considerato per la
valutazione della condotta regolare. Né è emersa dalla nota informativa in atti
l’epoca, certamente risalente, cui si riferiscono le sue frequentazioni con
pregiudicati.
Egli inoltre, raggiunto nel settembre 2005 -mentre si trovava dal marzo
2005 presso la comunità Casa dei giovani di Bagheria dove aveva intrapreso un
programma terapeutico di recupero dal gravissimo stato di tossicodipendenzada ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nell’ambito del

remissione, ha ottenuto il 29 settembre 2005 la sostituzione di detta misura con
quella degli arresti domiciliari presso la stessa comunità, continuando il
programma terapeutico riabilitativo, che ha seguito anche dopo la sentenza di
condanna nello stesso procedimento fino all’archiviazione dell’esperienza
tossicomanica.
Anche tutti i precedenti penali e di polizia, richiamati nelle informative, sono
antecedenti alla data del suo ingresso nella comunità di recupero.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,
stante la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2.

Quanto al requisito del versare il ricorrente in disagiate condizioni

economiche, si rileva in diritto che questa Corte ha più volte affermato che, ai
fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in
carcere, il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto sia
dall’abrogato art. 56 legge n. 354 del 1975, sia dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115
del 2002, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza,
ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole
squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di
elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento
sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 14541 del 24/01/2006, dep. 27/04/2006,
Mangione, Rv. 233939; Sez. 1, n. 5621 del 16/01/2009 dep. 10/02/2009,
Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n. 48400 del 23/11/2012, dep. 13/12/2012,
Loreto, Rv. 253979), mentre l’indicato requisito non sussiste nel caso in cui il
soggetto versi in difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/05/2013,
dep. 29/08/2013, Antonuccio, Rv. 256750).
3

procedimento cui si riferiscono le spese processuali oggetto della sua richiesta di

2.1. Si è anche affermato il principio che la valutazione circa la sussistenza
di tale requisito deve essere svolta con riferimento al momento della
presentazione dell’istanza ovvero a periodi di tempo a esso cronologicamente
prossimi, atteso il chiaro dettato della norma che puntualizza il concetto con
terminologia al tempo presente (“chi si trova in disagiate condizioni …”), e avuto
riguardo alla logica sottesa che, all’evidenza, intende prestare attenzione a
situazioni connesse al momento del dovuto pagamento, non a situazioni
pregresse, potenzialmente anche superate e dunque non più significative ai fini

243786).
2.2. L’ordinanza impugnata, che si è limitata a rilevare che non ricorre il
requisito delle disagiate condizioni economiche, ha omesso ogni riferimento alle
ragioni dell’espresso convincimento, nulla deducendo, in coerenza agli indicati
condivisi principi di diritto, con riguardo alla effettività, alla consistenza e
all’attualità di possidenze mobiliari e/o immobiliari del ricorrente e in ordine alla
incidenza della, non indicata, entità della pretesa erariale, una volta adempiuta,
su un eventuale squilibrio delle condizioni patrimoniali.
Tale vuoto motivazionale dell’ordinanza, astratta da indicazioni che
riconducano a emergenze processuali oggetto di apprezzamento, preclude
pertanto alle parti e a questa Corte la verifica logica del ragionamento che ha
sostenuto il percorso argomentativo e la sintesi valutativa che lo ha concluso.

3. Quanto al requisito della regolare condotta, deve premettersi il richiamo
alla previsione normativa del vigente art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che,
in ordine a detto requisito, distingue tra l’ipotesi in cui l’interessato non sia stato
detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono e quella in cui
l’interessato sia stato, invece, detenuto o internato per il titolo di riferimento,
stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in
libertà e, nel secondo caso a quella tenuta in istituto -riguardo al quale alle spese
del processo si aggiungono le spese di mantenimento- valutata secondo i
parametri di cui all’art. 30-ter, comma 8, Ord. Pen.
3.1. Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha più volte
affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta
regolare va verificata con esclusivo riguardo al comportamento tenuto in istituto,
valutato secondo i parametri di cui all’art. 30-ter Ord. Pen., non potendo essere
considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo,
di ulteriori reati (tra le altre, Sez. 1, n. 3752 del 16/01/2009, dep. 27/01/2009,
Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, n. 22376 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Capizzi,
Rv. 2448259), e dovendo farsi riferimento, in presenza di un periodo di
detenzione, esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a
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in parola (Sez. 1, n. 19866 del 06/05/2009, dep. 11/05/2009, Valenziano, Rv.

quella mantenuta in libertà, che va, invece, considerata solo ove la detenzione
non vi sia stata (tra le altre, Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012,
Valenti, Rv. 252291; Sez. 1, n. 27200 del 28/05/2013, dep. 20/06/2013,
Chatibi, Rv. 256617; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, dep. 12/06/2014,
Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, dep. 18/07/2014,
Descisciolo, Rv. 260541).
Nell’ipotesi che non vi sia stata la detenzione, la valutazione della
sussistenza del requisito della regolarità della condotta deve essere, in

indicazione nella detta norma di criteri specifici, con riguardo al comportamento
tenuto in libertà dall’istante nel periodo successivo al passaggio in giudicato della
sentenza cui l’istanza si riferisce, prima della quale non esiste il debito
suscettibile di remissione (tra le altre, Sez. 1, n. 6178, 16/01/2004, dep.
16/02/2014, Molinaro, non massimata; Sez. 1, n. 23916 del 14/04/2004, dep.
25/05/2004, Nicotera, Rv. 228985; Sez. 1, n. 9816 del 27/01/2009, dep.
04/03/2009, Busco, Rv. 243950; Sez. 1, n. 9680 del 23/02/2012, dep.
13/03/2012, Carella, Rv. 252924).
3.2. Il Magistrato di sorveglianza, pur movendo dal corretto rilievo che, non
avendo il condannato espiato la pena, dichiarata condonata, né in carcere né in
misura alternativa, doveva valutarsi la condotta mantenuta dallo stesso in
libertà, ha ritenuto non soddisfatto il requisito della regolare condotta sulla base
del rilievo che il comportamento tenuto dallo stesso non è stato “confacente ai
dettami di uno stile di vita orientato al rispetto dei valori legali”, richiamando a

conforto di tale rilievo le sue frequentazioni con soggetti pregiudicati e la
condanna riportata in primo grado 1’11 luglio 2012 alla pena di mesi due di
arresto, riferite nelle note informative del 26 luglio 2011 e del 25 settembre
2013.
In tal modo, limitandosi a recepire le emergenze delle informazioni
acquisite, l’ordinanza, che nessuna indicazione ha offerto con riguardo alle
circostanze specifiche attinenti al fatto per il quale è intervenuta la statuizione di
condanna e alla data della irrevocabilità della stessa, non ha reso conto del
discorso giustificativo della decisione, omettendo di indicare il periodo
considerato al fine della svolta valutazione, la collocazione e le cadenze temporali
delle segnalate frequentazioni e l’oggetto della indicata condanna di primo grado
dell’Il luglio 2012.
Né nell’ordinanza sono enunciati riferimenti esaurienti alla concreta
consistenza negativa delle vicende segnalate e al loro carattere sintomatico, nel
raffronto con eventuali diverse risultanze relative alla condotta del ricorrente e al
percorso intrapreso, di irregolare abitudine esistenziale dello stesso.

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particolare, operata, a norma del richiamato art. 6, e in mancanza della

4. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e rinviata al
Magistrato di sorveglianza di Palermo, che procederà a nuovo esame tenendo
presenti i parametri normativi e i rilievi innanzi indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza di Palermo.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2014

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