Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35924 del 05/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35924 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Salvatore Rossetti, nato a Sava 1’11/12/1937
avverso la sentenza del 20/01/2014 della Corte d’appello di Lecce- sezione
distaccata di Tarantovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Corte d’appello di Lecce- sezione distaccata di
Taranto-, con sentenza del 20/01/2014, ha confermato la pronuncia di condanna
emessa dal Tribunale di quella città il 03/10/2011 nei confronti di Salvatore
Rossetti, in relazione ai reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen., respingendo
l’appello da questi proposto.
2. La difesa del Rossetti ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione
di norma processuale, attinente all’omessa notifica del decreto di citazione a
giudizio nei confronti dell’imputato.
Si osservava a riguardo che, dopo un primo tentativo di notifica dell’avviso
di conclusione indagini, l’atto veniva comunicato dai CC personalmente
all’interessato, il quale nell’occasione dichiarava domicilio in Torricella, via alle
grazie 116, luogo dove veniva notificato il decreto di citazione a giudizio, senza
esito. Il procedimento veniva concluso in unica udienza, nel corso della quale
non risultava verificata la regolarità della notifica della citazione, che appariva
non completa in quanto priva dell’attestaione di comunicazione della

Data Udienza: 05/08/2014

raccomandata, e pertanto non poteva considerarsi perfezionata, circostanza che
impone l’accertamento di una causa di nullità del procedimento.
3.

Con ulteriore motivo si deduce insufficienza dell’argomentazione

giustificativa dell’affermazione di responsabilità, risultando omessa
l’individuazione degli elementi posti a sostegno della decisione.

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
2. Il controllo eseguito sugli atti ha consentito di verificare che il decreto che
disponeva il giudizio di primo grado risulta notificato all’indirizzo indicato e di
esso vi è copia dell’attestazione di ricezione da parte dell’interessato, nel termine
di legge, circostanza che dimostra l’insussistenza in fatto del rilievo procedurale
formulato in questa sede, ed attesta la rituale dichiarazione di contumacia, e
della formazione del contraddittorio nel corso del giudizio di merito.
3. Le contestazioni riguardanti la carenza di motivazione, con riferimento
all’accertamento di responsabilità, non si confrontano con il contenuto della
sentenza che individua elementi di responsabilità, oltre che nelle dichiarazioni
testimoniali assunte, che indivicavano l’odierno ricorrente nel venditore del
mezzo di cui non era stata curato il passaggio di proprietà. In tale veste questi
aveva interesse a fornire all’acquirente la falsa attestazione di attivazione del
procedimento presso un’agenzia specializzata, cui si riferisce l’imputazione; si
.
.
rileva inoltre che 41 comportamento da questi tenuto(ove, a fronte della
scoperta della falsità dell’atto da parte dell’interessato, si è dato carico di
provvedere a regolarizzare il passaggio di proprietà) confermava la correttezza
dell’individuazione.
La fondatezza di tali elementi al fine di ricondurre l’azione illecita alla
O

li

condotta dell’interessato, non indubbiati nella loro rispondenza alle circostanze di
fatto emerse nel corso del giudizio di merito, evidenzia la genericità delle
deduzioni svolte, con riferimento all’insufficienza della motivazione della
pronuncia impugnata.
4.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., l’accertamento di

inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

2

Cassazione sezione VI, rg. 25360/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 05/08/2014

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