Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35923 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35923 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE RICCARDO, nato il 19/05/1954
avverso l’ordinanza n. 3795/2011 GIUDICE SORVEGLIANZA di
MACERATA del 18/01/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio
Gialanella, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con
ogni conseguente statuizione ex art. 616 cod. proc. pen.

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 gennaio 2012 il Magistrato di Sorveglianza di
Macerata ha rigettato l’istanza proposta da Pastore Riccardo, volta a ottenere la
remissione del proprio debito relativo alla somma di euro 5.267,53, dovuta per

crediti della Casa circondariale di Cuneo.
Il Magistrato richiamava, a ragione della decisione, le condizioni essenziali e
concorrenti cui era subordinata la concessione della remissione del debito, che
illustrava, e riteneva la condotta tenuta dall’istante, che aveva commesso una
rapina presso l’ufficio postale di Pievetorina nel corso dell’esecuzione della libertà
vigilata, a lui applicata con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo,
incompatibile con il requisito della regolarità della condotta.

2. Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto, con atto personale,
ricorso al Tribunale di sorveglianza di Ancona, che lo ha trasmesso all’Ufficio di
sorveglianza di Macerata per l’inoltro a questa Corte.
Con detto ricorso il ricorrente, che ha richiamato alcuni interventi della Corte
costituzionale, ha rappresentato che un beneficio concesso non può essere
revocato per azioni future né potrebbe prevedersi che il soggetto che ne ha fruito
abbia nel futuro “l’evoluzione della condotta per un processo di risocializzazione
e l’abbandono di scelte devianti”, e ha dedotto di avere cercato di reperire un
lavoro dopo la scarcerazione, riferendo gli esiti dei suoi tentativi all’assistente
sociale e ricadendo nel reato in assenza di alcun aiuto sociale e del percorso
rieducativo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso affetto da
evidente gravissima aspecificità e privo di autosufficienza logica.

4. Con memoria pervenuta il 15 ottobre 2014 il ricorrente, richiamando la
richiesta di remissione del debito avanzata al Magistrato di sorveglianza, ha
ulteriormente dedotto che la reiterazione di un fatto reato non dovrebbe incidere
in perpetuo sul soggetto già condannato, richiamando l’orientamento
interpretativo relativo all’istituto della liberazione anticipata e prospettando
ragioni soggettive del comportamento tenuto.

2

spese di mantenimento in carcere e posta in esecuzione dall’Ufficio recupero

CONSIDERATO INDIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. All’esame del ricorso deve premettersi la riaffermazione, quale criterio
metodologico di lettura, dei condivisi principi di diritto che riguardano il requisito
della specificità dei motivi di impugnazione.
2.1. Tale requisito, normativamente previsto dall’art. 581 lett. e) cod. proc.

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta”, trova la sua ragione d’essere nella necessità di
porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del
provvedimento impugnato, oggetto delle censure, e di esercitare il proprio
sindacato, inerendo al concetto stesso di

“motivo”

d’impugnazione

l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce.
Questo implica, a carico del titolare del diritto di impugnazione, non
solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti
determinati dell’atto impugnato, ma anche quello di esprimere un vaglio critico in
ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano in modo
preciso e completo, anche se succintamente, le ragioni del dissenso rispetto alla
motivazione del provvedimento impugnato, le quali siano capaci di contrastare
quelle in esso contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è
carente o errato (tra le altre, Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 11/02/1995,
Cresci, Rv. 199903; Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 03/03/1999, La
Mantia G., Rv. 212610; Sez. 4, n. 25308 del 06/04/2004, dep. 07/06/2004,
Maviglia, Rv. 228926; Sez. 2, n. 13591 del 05/02/2014, dep. 25/03/2014,
Caruso, Rv. 259704).
2.2. Non corrisponde, quindi, al requisito della specificità, tra l’altro, il
motivo che risulti intrinsecamente indeterminato o che difetti della necessaria,
precisa e concreta correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 1, n. 395298 del 30/09/2004,
dep. 11/10/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 19551 del 15/05/2008,
dep. 19/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,
dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi la inammissibilità per la loro aspecificità
delle deduzioni svolte con il ricorso e con la successiva memoria, che,
eccentriche rispetto al contenuto dell’ordinanza impugnata, cui omettono di
correlarsi e che non sottopongono ad alcuna critica, si risolvono in rilievi generici
che, reclamando con argomenti incoerenti l’apprezzamento di ragioni soggettive
3

pen., secondo il quale devono essere enunciati nell’atto di impugnazione “i

del comportamento tenuto, non si dolgono del percorso seguito nella valutazione
del requisito della regolare condotta, costituente il tema della decisione.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti .a escludere la
colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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