Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35922 del 29/07/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35922 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIRE’ RISICHELLA GIANFILIPPO N. IL 30/08/1970
avverso la sentenza n. 7058/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. / 11
che ha concluso per

A

Udito, per la p rte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e. Aumbeti,,,

Data Udienza: 29/07/2014

27709/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Gianfilippo Scirè Risichella era imputato di resistenza e lesioni personali, in
continuazione e in danno di due pubblici ufficiali, costituitisi parte civile nel
processo, per condotte e fatti occorsi in relazione a controlli eseguiti dopo un
sinistro stradale, nel quale l’imputato era rimasto coinvolto trovandosi alla guida in

1.1 I! Tribunale di Frosinone-Alatri in data 30.7.2007 lo ha prosciolto, secondo
la motivazione d’appello perché il fatto non sussiste, in ragione della ritenuta non
certa prova della Immanenza’ delle condotte al compimento di atti di ufficio e
dell’inidoneità minatoria delle frasi (pronunciate, secondo il primo Giudice, per
assicurarsi un tempestivo ritorno a casa, ‘al sicuro’, negando l’accaduto).

1.2 Su appello del solo pubblico ministero, la Corte distrettuale con sentenza
del 1.6.2012 ha invece giudicato la colpevolezza dell’imputato per entrambi i reati,
determinando la pena finale in 4 mesi 15 giorni di reclusione (con pena base di sei
mesi per il delitto di resistenza, riduzione di un terzo per le applicate attenuanti
generiche ed aumento in continuazione per le lesioni). Ha condannato altresì Scirè
Risichella al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, rinviando per
la quantificazione al giudice civile e liquidando le spese di difesa da queste
sostenute per i due gradi di giudizio. Argomentavano i Giudici del secondo grado
che dagli atti del processo e dal testimoniale acquisito i fatti si erano verificati dopo
che gli agenti avevano invitato l’imputato a seguirli per essere sottoposto al
controllo alcolimetrico, sicché certamente la condotta era finalizzata ad ostacolare il
compimento di tale controllo e quindi un’attività di servizio in corso, sul punto non
essendo comprensibile la ‘non immanenza’ argomentata dal primo Giudice.
Sussistevano altresì le lesioni volontarie, strumentali a tale condotta di ostacolo e
comprovate dall’esito dei referti medici.

2. Nell’interesse di Scirè Risichella è stato proposto dal difensore ricorso che
enuncia sei motivi:
– violazione degli artt. 337, 582, 40 c.p.; 597.1 e 2 lett. B), nonché 125.3
c.p.p., con mancanza assoluta della motivazione e travisamento della prova. Il
ricorrente deduce che: in realtà il pubblico ministero avrebbe impugnato solo
l’assoluzione dal reato di resistenza, non svolgendo deduzione per il delitto di
lesioni; il giudizio, in esito a convalida di arresto, si era svolto con rito abbreviato

1

stato di ebbrezza, il 30 gennaio 2007.

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2

condizionato all’acquisizione dei provvedimenti di revoca della patente e di
contestazione dello stato di ebbrezza, nonché dei tabulati del traffico telefonico
dell’utenza in uso all’imputato quella sera: da tali elementi oggettivi sarebbe
emersa una ricostruzione temporale non compatibile con i tempi descritti negli atti
di polizia e ciò aveva condotto al proscioglimento da parte del Tribunale, insieme
con la dedotta assenza di alcun obbligo di seguire i carabinieri; non essendovi stato
confronto con tali elementi e aspetti, invece determinanti, sussisterebbe la dedotta
omessa motivazione;

del Giudice di pace per altra vicenda, con sentenza del 2.4.2012;
– inosservanza degli artt. 582 c.p., 529, 536, 574, 576, 597.1 e .2, 125
c.p.p., in relazione alla riforma della sentenza anche per il reato di lesioni: la
pronuncia di primo grado sarebbe stata di improcedibilità per mancanza di querela
e tale statuizione non sarebbe stata oggetto dell’impugnazione del pubblico
ministero;
– omessa applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato con cui si è
proceduto;
– eccessività dell’aumento di pena per la continuazione;
– “ne bis in idem sostanziale e processuale” (così testuale nel ricorso): la
richiamata sentenza del Giudice di pace di Alatri avrebbe assolto l’imputato dai reati
di ingiuria e minaccia in danno delle stesse odierne persone offese, affermando la
non imputabilità al momento dei fatti.
E’ stata depositata memoria a sostegno dei motivi di ricorso.
2.1 All’odierna udienza il difensore ha eccepito l’omessa notificazione anche
personalmente all’imputato dell’ordinanza che disponeva la trattazione del processo
nel periodo feriale.
Fin d’ora l’eccezione va dichiarata manifestamente infondata, posto che nel
giudizio di legittimità il difensore fiduciario è l’unico interlocutore al fine della
corretta instaurazione del contraddittorio processuale.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per
nuovo giudizio.
3.1 Innanzitutto risultano fondati i due motivi relativi al reato di lesioni.
Relativamente a quel capo l’imputato, diversamente da quanto si legge nella
motivazione della sentenza d’appello, è stato prosciolto in primo grado con formula

– medesimi vizi con riferimento alla ritenuta imputabilità, esclusa da sentenza

..

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in rito per mancanza di querela. Conseguentemente l’affermazione della sussistenza
del fatto di lesioni e della sua riconducibilità all’appellato, nei termini in cui è
contenuta in sentenza, avrebbe dovuto essere proceduta da motivazione specifica
su due punti: essere stato tale capo di imputazione oggetto specifico
dell’impugnazione della parte pubblica (e in particolare sotto il profilo della
procedibilità), essere in atti presente rituale querela (posto che il capo di
imputazione non manifesta contestata l’aggravante ex art. 61 n. 2 c.p.).
3.2 Sono altresì fondati i motivi sul punto dell’affermazione di responsabilità

l’omessa applicazione della diminuente per il rito).
Il Tribunale aveva spiegato l’assoluzione con motivazione articolata che,
facendo specifico riferimento al concreto capo di imputazione, aveva in definitiva
escluso che la condotta dell’imputato si fosse consumata mentre erano in atto
azioni del prestare soccorsi o rilevare l’incidente, e ritenuto non provata la
contemporaneità tra quella condotta e l’attività per contravvenzionare Scirè
Risichella in ragione di uno stato di ebbrezza. Da qui la negata ‘immanenza’ tra
condotta contestata e attività d’ufficio. La Corte distrettuale è stata di diverso
avviso, apparentemente dando una lettura unitaria della vicenda e dei tre distinti
aspetti. E tuttavia la diversa valutazione, ovviamente in sé del tutto fisiologica e
legittima, avrebbe dovuto essere sorretta da una motivazione che si confrontasse
specificamente con gli articolati passaggi delle argomentazioni del primo Giudice,
trattandosi di apprezzamento che conduceva a diversa conclusione, affermando in
grado d’appello la responsabilità negata in primo grado (per tutte,

8705/2013).

Sez.6 sent.

Così non è, la motivazione d’appello sul punto risolvendosi in

affermazione sostanzialmente assertiva (p. 2 motiv., quarto periodo).
Valuterà, se necessario, il Giudice del rinvio anche il punto della decisione
relativo alla dedotta improcedibilità in ragione del precedente giudicato (ed agli
eventuali ambiti dei suoi limiti), la sentenza del Giudice di pace di Alatri in data
2.4.2012 essendo stata prodotta solo oggi, a fronte di deduzioni di ricorso
altrimenti del tutto generiche.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello
di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29.7.2014

in ordine al delitto di resistenza (il che assorbe anche la pure fondata censura per

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