Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35922 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35922 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALAMONE ANNA, nata il 21/01/1979
avverso l’ordinanza n. 1173/2012 GIUDICE SORVEGLIANZA di
MESSINA del 03/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio
Gialanella, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato
con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina.

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 maggio 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Messina
ha rigettato l’istanza proposta da Salamone Anna, volta a ottenere la remissione
del proprio debito relativo alla somma di euro 54.276,06, dovuta per spese
processuali di cui alla sentenza del 2 dicembre 2002 del G.u.p. del Tribunale di
Bologna, irrevocabile il 16 marzo 2004.

condizioni economiche emergenti dalla informativa della Guardia di finanza della
Compagnia di Milazzo del 19 gennaio 2013, che illustrava, e posta la regolare
condotta dell’istante in carcere e durante la sottoposizione al regime degli
arresti domiciliari e alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio
sociale, non risultava soddisfatto il requisito della regolare condotta dell’istante
né durante la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo della
presentazione alla RG., per non essersi la stessa presentata due volte presso la
Questura di Bologna, né durante la libertà, per essere stato emesso nei suoi
confronti il 3 ottobre 2011 dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
decreto penale di condanna alla pena di euro trecento di multa per il reato di cui
agli artt. 633 e 633-bis cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Tommaso Calderone, l’interessata Salamone, che ne
chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia la
violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 606, comma 1,
lett. b) , cod. proc. pen.
Secondo la ricorrente, che premette il richiamo alla istruttoria svolta
nell’ambito del procedimento con l’acquisizione, mediante informativa della
Guardia di finanza della Compagnia di Milazzo, della documentazione fiscale
dimostrativa della sua condizione di indigenza economica, è evidente la incorsa
violazione di legge riguardo all’altra condizione della regolare condotta in istituto.
Le condotte, asseritamente censurabili e valutate negativamente ai fini
dell’accoglimento dell’istanza di remissione del debito, non solo rappresentano
ontologicamente violazioni di scarso rilievo, ma soprattutto, ad avviso della
ricorrente, si collocano in un periodo diverso da quello della sua restrizione
carceraria, riguardando il periodo di libertà, escluso dalla valutazione della
regolare condotta alla luce della espressa previsione normativa e del principio di
diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità.

2

Il Magistrato riteneva, a ragione della decisione, che, a prescindere dalle

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio al Magistrato di sorveglianza
di Messina dell’ordinanza impugnata, costruita su una motivazione del tutto
apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Si rileva in diritto che, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
che ha abrogato l’art. 56 Ord. Pen., i presupposti per la remissione del debito
sono costituiti dalle disagiate condizioni economiche e dalla regolare condotta
tenuta dall’interessato.
La norma distingue tra l’ipotesi in cui l’interessato non sia stato detenuto o
internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono e quella in cui l’interessato
sia stato, invece, detenuto o internato per il titolo di riferimento, stabilendo che,
nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel
secondo caso a quella tenuta in istituto -riguardo al quale alle spese del processo
si aggiungono le spese di mantenimento-, valutata secondo i parametri di cui
all’art. 30-ter, comma 8, Ord. Pen.
2.1. Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha più volte
affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta
regolare va verificata con esclusivo riguardo al comportamento tenuto in istituto,
valutato secondo i parametri di cui all’art. 30-ter Ord. Pen., non potendo essere
considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo,
di ulteriori reati (tra le altre, Sez. 1, n. 3752 del 16/01/2009, dep. 27/01/2009,
Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, n. 22376 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Capizzi,
Rv. 2448259), e dovendo farsi riferimento, in presenza di un periodo di
detenzione, esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a
quella mantenuta in libertà che va, invece, considerata solo ove la detenzione
non vi sia stata (tra le altre, Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012,
Valenti, Rv. 252291; Sez. 1, n. 27200 del 28/05/2013, dep. 20/06/2013,
Chatibi, Rv. 256617; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, dep. 12/06/2014,
Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, dep. 18/07/2014,
Descisciolo, Rv. 260541).
2.2. Il Collegio intende dare continuità a tali principi, che, coerenti con
l’univoco dato normativo e con “la ratio dell’istituto diretto a premiare e
promuovere la corretta condotta in carcere, nell’interesse pubblico alla sicurezza
degli istituti di pena, e, nel contempo, a favorire il reinserimento sociale del
condannato ove l’adempimento dei debiti di giustizia lo renderebbe troppo

1. Il ricorso è fondato.

gravoso, in relazione alle sue condizioni economiche, e potrebbe ingenerare
nuove spinte criminogene” (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, citata, in
motivazione), sono costanti rispetto al precedente coesistente orientamento
diverso che, invece, riferiva il requisito della regolarità della condotta, quale
condizione per la concessione della remissione del debito, anche alla condotta
tenuta in ambito esterno nel corso dell’esecuzione della pena, oltre che a quella
mantenuta in ambito inframurario (tra le altre, Sez. 1, n. 42086 del 30/10/2008,
dep. 12/11/2008, Carbone, Rv. 241841; Sez. 1, n. 10745 del 18/02/2009,

dep. 16/07/2009, Verzì, Rv. 244308; Sez. 1, n. 30114 del 26/06/2009,
dep. 20/07/2009, Galea, Rv. 244846).

3. Nella specie, il Magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza della
condannata, già detenuta presso la Casa circondariale di Bologna, sulla base del
comportamento tenuto dalla stessa mentre era sottoposta alla misura cautelare
dell’obbligo di presentazione alla P.G., che ha violato in due occasioni omettendo
di presentarsi presso la Questura di Bologna, e mentre era in libertà per essere
stata destinataria di decreto penale di condanna alla pena di euro trecento di
multa, emesso il 3 ottobre 2011, per occupazione abusiva di luogo pubblico in
dipendenza della collocazione di un gazebo in metallo (artt. 633 e 639-bis cod.
pen.), dopo aver dato atto della regolare condotta tenuta dalla istante in carcere
(attestata dalla relazione comportamentale in atti), oltre che durante la
sottoposizione al regime degli arresti domiciliari (riferita nella nota informativa in
atti) e durante il breve periodo

di

sottoposizione alla misura alternativa

dell’affidamento in prova al servizio sociale (revocata per avvenuta concessione
dell’indulto). ‘
3.1. Tale motivazione, nei termini in cui è espressa, è in evidente contrasto
con i predetti principi, poiché il Magistrato ha ritenuto insussistente il requisito
della regolare condotta, valorizzando in via esclusiva -posto il positivo
apprezzamento della condotta tenuta dalla ricorrente nel corso della sua
detenzione- la condotta della stessa in libertà e durante la sottoposizione alla
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.
3.2. Né il Magistrato, limitandosi a evocare detta ultima condotta, ha reso
conto del discorso giustificativo della decisione, non offrendo indicazioni con
riguardo alla collocazione temporale del fatto per il quale è intervenuta
condanna, alla entità della pena inflitta, alle modalità e all’ambito temporale
della espiazione della stessa, alla collocazione temporale rispetto a essa dei
periodi di sottoposizione a misure cautelari e dei fatti enunciati come espressivi
di irregolarità comportamentale, oltre che alla eventuale incidenza di questi sulla
valutazione del comportamento inframurario.

dep. 11/03/2009, Mbaye, Rv. 242893; Sez. 1, n. 29366 del 21/05/2009,

4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve,
pertanto, essere annullata e rinviata al Magistrato di sorveglianza di Messina,
che procederà a nuovo esame tenendo presenti i principi e i rilievi innanzi
indicati.

P.Q.M.

sorveglianza di Messina.
Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di

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