Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35921 del 29/07/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35921 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Incandela Antonio Aurelio, nato il 26.9.1959, avverso
la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 24.2.2014. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite !e
conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile e in subordine rigettarsi il ricorso
Ritenuto in fatto
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, decidendo sulla
impugnativa presentata dal ricorrente avverso la sentenza del tribunale della
stessa città in data 17 febbraio 2012, confermava la condanna dell’Incandela
per il delitto di lesioni personali.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano violazione di
legge e vizio di motivazione: per avere la corte territoriale respinto la
richiesta di rinvio di udienza formulata dal difensore dell’imputato in ragione
dell’astensione dalle udienze proclamata dall’assemblea del locale ordine
forense; per non avere la corte di appello disposto la rinnovazione istruttoria

Data Udienza: 29/07/2014

richiesta, ai sensi degli artt. 603 e 507 cod. proc. pen., dalla difesa
dell’imputato con riguardo alla testimonianza di un soggetto a conoscenza dei
fatti, il cui coinvolgimento emerse soltanto in esito al dibattimento e dopo
l’ascolto degli altri testimoni escussi; per avere la corte territoriale stabilito la
condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 1,000 in assenza di
qualsiasi prova in ordine alla entità del danno medesimo; per avere la corte
territoriale infine confermato la pena comminata in primo grado, pur superiore

al minimo edittale, con motivazione di stile.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte di appello ha correttamente respinto l’istanza di astensione essendo
stata la stessa formulata in violazione del codice di autoregolamentazione
delle astensione dalle udienze degli avvocati approvato il 4 aprile 2007:
prevedendo quest’ultimo un limite al diritto di astensione per il caso – come
quello di specie – di processo in cui si trattano reati la cui prescrizione
maturerebbe nei successivi 180 giorni (cfr. p. 3 s. della sentenza impugnata).
Circa le censure sulla violazione degli articoli 507 e 603 del cod. proc. pen.,
deve osservarsi che la Corte di appello ha rilevato, a pagina 4, la non
decisività delle formulate richieste istruttorie con motivazione non sottoposta
– sul punto – a critica nel ricorso, che si limita ad argomentare l’esistenza del
diritto della difesa di ascoltare il teste. La manifesta infondatezza della
doglianza sulla violazione ~colo 603 del cod. proc. pen. discende
pertanto dalla motivazione sulla concludenza della materiale istruttorio
acquisito agli atti, ritenuto tale da porre il giudice in grado di decidere allo
stato degli atti. La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve infatti
essere disposta ogni qual volta il giudice non sia in grado di decidere allo stato
degli atti, situazione che si verifica o per l’incertezza dei dati probatori già
acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva ai fini della decisione
in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra
risultanza (Cass. sez. IV, 21.6.2013, n. 28962). Per le esposte ragioni si
mostrano parimenti infondate le doglianze articolate con riguardo alla
supposta violazione dell’art. 507 c.p.p.
Deve poi osservarsi come la corte territoriale non abbia provveduto alla
liquidazione del danno bensì si sia limitata a confermare la provvisionale di
euro 1000 stabilita dal tribunale, valutandola ragionevolmente di importo
decisamente contenuto a fronte dell’entità del danno morale e biologico

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cagionato alla vittima (giudicata guaribile in 7 giorni) (cfr. p. 6 della
motivazione).
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi
che il giudice d’appello, con motivazione congrua, è giunto a una valutazione
di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come
nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez.

l’adeguatezza e la proporzionalità della pena alla entità del fatto e alla
personalità dell’imputato; precisando inoltre come non sovvengano ragioni per
un ulteriore mitigazione della stessa, anche considerando l’avvenuto
riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 29.7.2014

un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare

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