Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35921 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35921 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISI LEONARDO ANTONINO, nato il 18/06/1970
avverso l’ordinanza n. 1413/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di CATANIA
del 17/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. Ernesto Pino, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2014 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., decidendo sulla richiesta di riesame presentata da
Parisi Leonardo avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in
data 9 luglio 2014 dal G.i.p. del Tribunale di Catania in ordine ai delitti di tentato
omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto in luogo pubblico di

descritti nelle rispettive imputazioni sub 1), 2) e 3), ha annullato l’ordinanza
impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3).
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– a fondamento delle imputazioni contestate vi erano le risultanze
dell’attività di osservazione diretta delle fasi dell’attentato, posto in essere in
danno di Falzone Luigi, riportate nel verbale di arresto nella quasi flagranza di
reato del 7 luglio 2014, e il contenuto di una conversazione ambientale
intercettata a bordo dell’autovettura BMW condotta dall’indagato, acquisita in
altro procedimento penale e contestuale alle fasi salienti del tentato omicidio;
– gli esiti di tale captazione dovevano essere dichiarati inutilizzabili allo stato
degli atti e limitatamente alla fase di delibazione cautelare, ritenuta la
fondatezza della eccezione di rito formulata in via preliminare dalla difesa,
oggetto di ampia disamina in fatto e con richiamo ai pertinenti principi di diritto
affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 45189 del 2004;
– le specifiche modalità di accadimento dei fatti, avvenuti sotto la percezione
diretta dei Carabinieri della Stazione di Riposto, analiticamente ricostruite nel
verbale di arresto e compiutamente riprodotte nell’ordinanza genetica, erano,
tuttavia, sufficienti, anche senza il supporto della indicata captazione ambientale,
a ritenere la piena partecipazione dell’indagato all’azione di eliminazione fisica
del designato Falzone Luigi, secondo un giudizio di qualificata probabilità di
colpevolezza coerente con la fase de libertate;

era, infatti, emerso dal verbale di arresto, oltre che dalle immagini

estrapolate dalla telecamera di un esercizio commerciale posta sulla pubblica via,
che due autovetture, la Daewoo Matiz, dalla quale erano partiti i colpi di arma da
fuoco indirizzati alla vittima, e la BMW, condotta dall’indagato, seguite senza
azionare alcun lampeggiante da una pattuglia in borghese dei Carabinieri, erano
transitate, appaiate e con la stessa andatura, dinanzi all’abitazione della vittima
sita in Riposto; le due autovetture, dopo l’attentato, avevano fatto un lungo
percorso, oggetto di analitica descrizione, seguendo la BMW da vicino l’altra e
impedendo l’avvicinamento alla stessa di altre autovetture; il congiunto percorso
era terminato dinanzi al garage di via Alfieri nel comune di Giarre, nel cui interno

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arma comune da sparo e resistenza a pubblico ufficiale, come specificamente

era stata occultata l’autovettura Daewoo; in detta via i Carabinieri avevano
proceduto all’arresto, tra gli altri, dell’indagato;
– gli accadimenti descritti e obiettivamente analizzati erano dimostrativi
dell’azione di copertura attuata dall’autovettura condotta dall’indagato e
dell’intento del medesimo, non riuscito per l’intervento dei Carabinieri, di
caricare nella stessa gli occupanti dell’altra, dopo il suo occultamento nel garage,
in un contesto che, all’evidenza, riconduceva gli occupanti delle due autovetture
a un unico “commando” armato, finalizzato alla eliminazione fisica, attraverso

designata;
– era, pertanto, corretta la qualificazione, in termini di piena partecipazione
al contestato tentato omicidio, della condotta dell’indagato, che era stato parte
integrante dell’azione criminale, dando consapevole supporto e copertura
durante la fuga agli esecutori materiali e agevolando e rafforzando, in tal modo,
la loro azione;
– mentre sussisteva la gravità indiziaria per il delitto in materia di armi, non
sussistevano gli estremi per ritenere la indicata condotta sussumibile sotto la
fattispecie del reato di resistenza a pubblico ufficiale, pure contestato;
– le esigenze cautelari trovavano pieno fondamento sia nella oggettiva
gravità dei fatti sia nella spiccata pericolosità sociale dell’indagato, che rendeva
concreto e attuale il pericolo di recidiva, attestata dalla premeditazione del
delitto, dalla sua puntuale organizzazione e dai precedenti penali;
– la misura applicata rispondeva ai requisiti dell’adeguatezza alla gravità del
fatto e della proporzionalità alla pena irroganda all’esito del giudizio di merito,
indicati dall’art. 275, comma 2, cod. proc. pen.; non ostava al mantenimento
della misura il disposto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.; le rilevate
esigenze cautelari non potevano essere salvaguardate con l’applicazione di
misura meno afflittiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Ernesto Pino, Parisi Leonardo Antonino, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia mancanza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento ai motivi di
riesame e all’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 127, 192 e 273 cod. proc. pen., agli artt. 56 e
575 cod. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, che, in accoglimento della eccezione
difensiva, ha ritenuto inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali apprezzate nell’ordinanza genetica come

“formidabile riscontro al dolo” del

delitto di tentato omicidio-, è incorso nel denunciato vizio per avere omesso di

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un’azione criminale premeditata e dettagliatamente programmata, la vittima già

rendere una motivazione, esaustiva sul piano logico e giuridico, in ordine alla
ritenuta sufficienza delle specifiche modalità di accadimento dei fatti per
considerare esso ricorrente pienamente partecipe, unitamente ai coindagati,
all’azione delittuosa ascritta, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza.
2.1. Sono privi di univocità, ad avviso del ricorrente, tutti gli argomenti
addotti nell’ordinanza per ritenerlo consapevole delle intenzioni degli occupanti
dell’autovettura Daewoo, dalla quale sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco,
poiché:

all’autovettura BMW quando entrambe procedevano dinanzi all’abitazione della
vittima, oltre a essere infondata per essere chiaramente risultato dalla visione
del video che la prima era in fase di sorpasso della seconda;
– è del pari neutra la circostanza che le due autovetture fossero incolonnate,
in difetto della prova della conoscenza reciproca dei rispettivi occupanti;
– è apodittica e logicamente incoerente la deduzione che l’autovettura BMW
avrebbe posto in essere “chiara azione di copertura” dell’altra autovettura, dalla
quale sarebbero stati esplosi i colpi indirizzati alla vittima, avendo la stessa
ordinanza evidenziato che la pattuglia in borghese dei Carabinieri ha posto in
essere non un inseguimento ma un pedinamento, senza azionare lampeggianti
né intimare l’alt;
– è, infine, illogica anche l’affermazione che l’autovettura BMW, da lui
condotta, abbia scortato l’altra autovettura fino al garage per caricare gli altri
complici.
2.2. È, secondo il ricorrente, espressione di “apocoloncitosi” la deduzione del
Tribunale in ordine alla infondatezza della sua argomentazione, che egli era
inconsapevole che gli occupanti dell’autovettura Daewoo fossero armati e
avessero intenzione di uccidere Falzone Luigi, sulla base di apodittiche
affermazioni non supportate da dati indiziari disponibili (quali l’aver fatto parte di
un unico commando e l’avere programmato l’azione nei minimi dettagli quanto
all’orario in cui la vittima poteva essere fuori casa, alla copertura fornita dalla
BMW, alla individuazione di un garage nel quale occultare l’autovettura Daewoo,
alla successiva fuga di tutti i componenti del commando a bordo della BMW).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che attiene al quadro indiziario di colpevolezza, è inammissibile.

2. Deve premettersi che le valutazioni da compiersi dal giudice ai fini
dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo
le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo
4

– è del tutto neutra la circostanza che detta autovettura fosse appaiata

giudizio prognostico di “elevata probabilità di colpevolezza”, tanto lontano da una
sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure
presuntivo, poiché di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli
elementi già acquisiti dal Pubblico Ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte
Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent.
n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
misure cautelari personali, non è richiesto il requisito della precisione e della

intendendosi tutti quegli elementi a carico ancorati a fatti certi, di natura logica o
rappresentativa, che non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la
responsabilità dell’indagato e tuttavia sono tali da lasciar desumere con elevata
valenza probabilistica l’attribuzione del reato al medesimo (Sez. U, n. 11 del
21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le
successive conformi, Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e
altro, Rv. 212998; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora,
Rv. 227511; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, dep. 08/07/2013, Cardella, Rv.
256657), e la loro valutazione, a norma dell’art. 273, comma 1 bis, cod. proc.

pen., deve procedere applicando, tra le altre, le disposizioni contenute nell’art.
192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delineano, pertanto, i confini del libero
convincimento del giudice cautelare (tra le altre, Sez. U, n. 36267 del
30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598; Sez. 1, n.
19517 del 01/04/2010, dep. 24/05/2010, Iannicelli. Rv. 247206).
2.2. Si è, inoltre, osservato che l’ordinamento non conferisce a questa Corte
alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del
giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995,
dep. 16/06/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011,
dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760).
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione
alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative, che hanno determinato il giudice della cautela ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, e dell’adeguatezza e della
congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi
indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano
5

concordanza, ma quello della gravità degli indizi di colpevolezza, per tali

l’apprezzamento (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000,
Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007,
Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013,
P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), senza che possa integrare vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994,
dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998,
dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999,

11/11/2010, dep. 21/01/2011, Depau, non massimata).

3. Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti e l’indicazione del quadro
indiziario a carico dell’indagato, operate dal Tribunale attingendo agli atti di
indagine, già richiamati dal G.i.p., e giudicandone la utilizzabilità e la sufficienza
in correlazione con le eccezioni e le osservazioni difensive, fatte oggetto di
specifico e motivato apprezzamento, sono coerenti con i criteri di valutazione del
materiale indiziario e conformi ai canoni della logica e della non contraddizione.
3.1. Il Tribunale, infatti, esattamente interpretando le norme applicate, alla
luce degli indicati principi di diritto, e dando conto adeguatamente e logicamente
delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del
ricorrente una solida prova cautelare con riferimento alle condotte delittuose di
cui ai capi 1) e 2), e ha ancorato il proprio giudizio alle acquisizioni processuali
richiamate nella decisione, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio
articolato e conclusivo in termini di qualificata probabilità circa la piena
partecipazione del medesimo al tentato omicidio aggravato e circa il suo
concorso nel delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da
sparo.
Nel suo percorso argomentativo il Tribunale ha, in particolare, valorizzato le
modalità di accadimento dei fatti tratte dalla loro analitica descrizione nel verbale
di arresto, riprodotta nell’ordinanza genetica e integrata dalle immagini
estrapolate dalla telecamera di un esercizio commerciale, offrendone una sintesi
ricostruttiva (richiamata sub 1 del “ritenuto in fatto”), e ha ritenuto la sufficienza
dimostrativa del costrutto accusatorio delle circostanze indizianti emerse prescindendo dagli esiti della captazione ambientale, giudicata inutilizzabile nella
fase di delibazione cautelare-, esplicando un ragionevole giudizio di resistenza,
ponendo le evidenze disponibili in connessione tra loro e rilevandone significative
convergenze in ordine alla riconducibilità a unico “commando” armato degli
occupanti delle due autovetture osservate e al ruolo concorsuale dell’indagato
nei termini riportati nella imputazione provvisoria.

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dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331, e, da ultimo, Sez. 1. n. 1842 del

3.2. Tale analisi, che ha reso conto delle fasi in cui si è articolata l’azione
che i Carabinieri, in borghese e senza lampeggiante, avevano visivamente e
direttamente percepito, e che la telecamera indicata aveva a sua volta riprodotto
per la parte ripresa, non è stata disgiunta dal richiamo specifico ai dettagli che
rendevano conto della premeditazione e programmazione della congiunta azione
criminale; dalla congruente risposta all’argomentazione difensiva attinente alla
esclusa contezza dell’indagato che i soggetti presenti nell’altra autovettura
fossero armati e intenzionati all’azione omicida; dal confronto specifico con i

4. A fronte dell’articolato giudizio espresso nell’ordinanza, fondato su
apprezzamenti di fatto non incongrui ai dati riferiti, né astratti dal confronto con i
rilievi difensivi, e su corrette premesse in diritto, il ricorrente oppone censure
prospettate come deduzioni dimostrative della inadeguatezza e della mancanza
di tenuta logica della motivazione -relativamente alla univocità del quadro
indiziario in ordine ai fatti e alla ritenuta sua partecipazione agli stessi- in
rapporto alle emergenze processuali e alle obiezioni mosse in sede di richiesta di
riesame.
Tali censure e prospettazioni, che esprimono un diffuso dissenso di merito
rispetto al percorso logico-argomentativo della decisione, sono, tuttavia, tese a
sollecitare -nella operata sottovalutazione delle circostanze indizianti
singolarmente ricondotte in ambito di assoluta neutralità e astratte dal
ragionamento inferenziale che ne ha sorretto l’apprezzamento di consistenza e
convergenza- una lettura alternativa dei dati fattuali e una diversa valutazione
dei comportamenti rilevati, che, nei termini sviluppati, non sono consentite in
sede di legittimità, oltre a essere prive anche di autosufficienza nel riferimento a
dedotte carenze ricostruttive (quale quella relativa alla posizione dell’autovettura
Daewoo in fase di sorpasso e non appaiata rispetto all’altra autovettura dinanzi
all’abitazione della vittima), neppure esplicitate quanto alla loro incidenza sulla
tenuta logica e informativa della decisione, che non risulta né assertiva, né
incongrua nelle risposte date, né incompatibile con le valutazioni richieste nella
incoata procedura.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell’impugnazione- al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
7

rilievi difensivi riguardanti la ricorrenza delle ipotesi criminose ascritte.

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.

Imre,

SmEr. 2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

cod. proc. pen.

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