Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35921 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35921 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO SILVIA N. IL 23/09/1957
avverso la sentenza n. 5820/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 23/04/2013
OSSERVA
Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e comunque versato in fatto.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare
una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e
non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l’infondatezza.
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti
siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza
impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla
stessa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dell somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 23.4.2013
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante:Cass. 19
dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).