Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35921 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35921 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO SILVIA N. IL 23/09/1957
avverso la sentenza n. 5820/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 23/04/2013

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e comunque versato in fatto.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare
una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e
non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l’infondatezza.

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti
siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza
impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla
stessa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dell somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 23.4.2013

L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante:Cass. 19
dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA