Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35920 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35920 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOMEZ ALVAREZ JOSÈ YASMANY, nato il 02/04/1989
avverso l’ordinanza n. 577/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di TORINO
del 30/04/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 aprile 2014 il Tribunale di Torino, costituito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello proposto personalmente da
Gomez Alvarez Josè Yasmany avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2014, con la quale
la Corte di appello di Torino aveva rigettato due analoghe istanze, volte alla
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli

Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– il prevenuto, arrestato il 4 maggio 2013 per il delitto di tentato omicidio
del cittadino senegalese Sarr Mouhamadou e sottoposto alla misura infrannuraria,
era stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e
mesi sei di reclusione;
– il Giudice procedente nel dicembre 2013 aveva sostituito la misura in corso
con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre in Riccione;
– la misura genetica era stata tuttavia ripristinata nel febbraio 2014 per la
condotta tenuta dal prevenuto che, a seguito di una violenta lite con la madre e
la sorella, era sceso in strada, poi patteggiando la pena di mesi sei di reclusione
per evasione;
– la Corte di appello, nel respingere le due istanze presentate in data 1 e 7
aprile 2014 dal prevenuto, che aveva rappresentato -a fondamento della chiesta
concessione degli arresti domiciliari- che la sua condotta era da porre in
relazione all’intercorso litigio familiare senza alcuna sua intenzione di violare le
prescrizioni, aveva valorizzato le modalità del fatto in oggetto e la condotta
tenuta verso la madre e la sorella, che, posta a fondamento della sentenza di
patteggiamento per evasione, ne aveva attestato la personalità violenta e
incapace di contenere le pulsioni, come tale non adeguatamente contenibile con
la custodia domestica;
– il prevenuto, che aveva censurato tale decisione, deducendo di avere
avuto una condotta solo difensiva nei confronti del Sarr che l’aveva aggredito, e
un litigio verbale con la madre, andando in strada per piangere, e
rappresentando il suo stato d’incensuratezza e la pendenza a suo carico dei soli
reati di tentato omicidio ed evasione, aveva ribadito le sue difese al Magistrato di
sorveglianza, che lo aveva sentito in quanto detenuto fuori distretto, e aveva
espresso la sua disponibilità all’applicazione del braccialetto elettronico;
– l’impugnazione non poteva essere accolta, avuto riguardo al pericolo di
recidivanza criminosa specifica del prevenuto, che era desumibile in termini non
trascurabili dalle modalità del fatto, per il quale il medesimo era stato prima
arrestato e poi condannato per tentato omicidio, e dalla inaffidabilità
2

arresti domiciliari.

ulteriormente manifestata dallo stesso, mentre era sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari, con il pesante litigio familiare, sfociato nella sua evasione
dagli arresti domiciliari;
– l’evidenziata pericolosità non era all’evidenza contenibile con prescrizioni
cautelari non detentive, né risultava in atti la disponibilità della madre ad
accogliere nella sua abitazione il prevenuto, che, alla luce della sua emersa
personalità, poteva incorrere in ulteriori contrasti con i familiari conviventi e

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Gomez Alvarez, che contesta la fondatezza del rigetto
della sua richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con il
ricorso al braccialetto elettronico, evidenziando di avere avuto un diverbio
verbale con la madre e di non essere di natura violenta, e dolendosi di essere
stato ritenuto di tale natura e particolarmente pericoloso per un fatto isolato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Deve premettersi che alle esigenze cautelari è esteso il limite del

sindacato di legittimità, costantemente affermato in questa sede riguardo alla
gravità degli indizi (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000,
Audino, Rv. 215828, e, tra le ultime, Sez. 1, n. 1842 del 11/11/2010, dep.
21/01/2011, e Sez.1, n. 2687 del 17/11/2010, dep. 26/01/2011, non
massimate), poiché è compito primario ed esclusivo del Giudice che ha applicato
la misura o che deve valutare il suo mantenimento e del Tribunale del riesame
valutare “in concreto” le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle
esigenze cautelarí e rendere un’adeguata e logica motivazione al riguardo (Sez.
1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019), mentre
spetta a questa Corte il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente e congruamente conto delle ragioni poste a
fondamento della decisione.

3. Il Tribunale, che ha ripercorso la vicenda posta a fondamento della
misura cautelare infrarnuraria disposta -per il reato di tentato omicidio in danno
dal cittadino senegalese Sarr Mouhamadou- a carico del ricorrente, poi
condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi sei di
reclusione, e le vicende che hanno giustificato prima la mitigazione della misura

3

trascendere in atti di violenza.

genetica e poi il suo ripristino, ha rigettato l’appello cautelare, condividendo il
diniego opposto dalla Corte di appello, quale giudice procedente, alla richiesta di
concessione degli arresti domiciliari, dando conto delle ragioni della propria
decisione con adeguate argomentazioni, logicamente congruenti alle evidenze
disponibili e coerenti in diritto con l’oggetto e i limiti del suo sindacato.
3.1. Non è, infatti, né apparente né illogica la valutazione del Tribunale, che
ha ritenuto che un sicuro fondamento della prognosi cautelare del pericolo di
reiterazione criminosa andasse ravvisato nelle descritte modalità del fatto e nella

domiciliari presso l’abitazione della madre, aveva violentemente litigato con la
stessa e la sorella ed era sceso in strada, rendendosi responsabile di evasione, e
dimostrando ulteriormente la sua mancanza di autocontrollo e la sua
inaffidabilità.
Anche le affermazioni spese dal Tribunale, nel ritenere indispensabile allo
stato la misura carceraria e nell’escludere l’adeguatezza a impedire il rischio
cautelare, connesso alle ravvisate esigenze, della chiesta misura coercitiva degli
arresti domiciliari anche con l’applicazione del braccialetto elettronico, cui il
ricorrente, sentito dal Magistrato di sorveglianza, si è dichiarato disponibile,
esprimono, con criteri di plausibile persuasività, le ragioni giustificative della
scelta della conferma della custodia cautelare in carcere e della inidoneità delle
più blande prescrizioni di cautele non detentive, correlate sia alla non
praticabilità di una custodia domestica, presupponente una disponibilità alla
nuova accoglienza da parte della madre, rimasta indimostrata, sia al carattere
comunque non “tranquillizzante” di tale collocazione, avuto riguardo agli emersi
concreti profili comportamentali del ricorrente, già trasceso a vie di fatto con le
persone conviventi.
3.2. Le deduzioni del ricorrente, che contrappone la sua versione difensiva
secondo la quale il litigio isolato con la madre è stato solo verbale e causa della
sua discesa in strada e contesta la sua affermata pericolosità, si risolvono in
generiche censure di merito, che, volte a ottenere una rilettura in fatto degli
elementi in atti, già oggetto di specifica analisi, e una diversa e più favorevole
valutazione, sono estranee ai motivi legittimamente consentiti con il ricorso per
cassazione.

4. Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell’impugnazione- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma che si determina nella misura ritenuta congrua di euro mille.

4

condotta tenuta dal ricorrente quando, sottoposto alla misura degli arresti

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma

1-ter,

disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter,

cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

disp. att.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al

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